Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32754 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32754 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al numero 1110 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da
MERCATO DEL GOLFO – GULF RAGIONE_SOCIALE (WLL) (C.F.: società registrata presso la RAGIONE_SOCIALE al n. NUMERO_DOCUMENTO), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall’ Avvocatura RAGIONE_SOCIALEe dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
-ricorrente in via incidentale condizionataper la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’a ppello di Roma n. 2572/2020, pubblicata in data 29 maggio 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
-la società estera RAGIONE_SOCIALE ha agito in giudizio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE per ottenere il pagamento del
Oggetto:
CONTRATTO DI TRASPORTO
Ad. 12/11/2024 C.C.
R.G. n. 1110/2021
Rep. _________________
corrispettivo residuo dovuto in base ad un contratto di trasporto su strada di mezzi e materiali di proprietà o in uso alle RAGIONE_SOCIALE di stanza in Iran e Kuwait, per complessivi € 426.135,85;
-il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha contestato il fondamento RAGIONE_SOCIALE domanda proposta nei suoi confronti ed ha proposto domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento dell’importo di € 437.136,47, che assume dovuto per forniture di carburante e lubrificante in favore RAGIONE_SOCIALE società attrice;
-il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale del RAGIONE_SOCIALE e, in accoglimento di quella principale, lo ha condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 444.524,80, oltre interessi, in favore dell’attrice ;
-l a Corte d’appello di Roma, in riforma RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado, ritenuta ammissibile e fondata la domanda riconvenzionale, ha condannato il RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE minor somma di € 10.249,49, oltre interessi, in favore dell’attrice ;
-ricorre RAGIONE_SOCIALE Del RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, sulla base di quattro motivi;
-resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE, che propone ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo;
-è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c.;
-p arte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c.;
-il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio.
Ritenuto che:
– i primi due motivi del ricorso hanno ad oggetto una questione processuale di rilievo nomofilattico, per la quale la Corte ritiene opportuna la trattazione del ricorso stesso in pubblica udienza; – la questione di diritto che pongono tali motivi di ricorso riguarda l’operatività RAGIONE_SOCIALE preclusione di cui all’art. 167 c.p.c. per la proposizione delle domande riconvenzionali; più precisamente, occorre stabilire se tale preclusione operi in relazione alla costituzione in giudizio ed al deposito RAGIONE_SOCIALE comparsa di costituzione e risposta del convenuto, ovvero esclusivamente in relazione al decorso del termine perentorio per la tempestiva costituzione, con la conseguenza (in tale seconda ipotesi) che sarebbe possibile per il convenuto depositare anche più comparse di risposta o, comunque, depositare, dopo la comparsa di costituzione e risposta, uno o più ulteriori atti, comunque denominati, contenenti la proposizione di domande riconvenzionali, eccezioni non rilevabili di ufficio e/o chiamate in giudizio di terzi, purché sempre entro il medesimo termine;
– su tale questione, un unico recente precedente di questa Corte (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 25934 del 02/09/2022, Rv. 665595 -01) pare ammettere la possibilità di una seconda comparsa di risposta contenente una domanda riconvenzionale non proposta con la costituzione in giudizio; tale conclusione, peraltro, non pare del tutto in linea con altri risalenti e consolidati indirizzi su questioni analoghe (in particolare quelli che riguardano: la consumazione del potere di impugnazione; la proposizione dell’ecc ezione di incompetenza per territorio semplice nella vigenza del regime normativo processuale che ammetteva la possibilità di proporre le eccezioni prima dell’udienza di cui all’art. 180 c.p.c.; l’inammissibilità del deposito di plurime comparse conclusionali; cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3586 del 22/02/2005, v. 579451 -01; Sez. 2, Sentenza n. 21472 del 30/11/2012, Rv. 624164 -01; Sez. U, Sentenza n. 9688 del 22/04/2013, Rv. 625795 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 8552 del
06/05/2020, Rv. 657901 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 25437 del 11/11/2020, Rv. 659658 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 14172 del 21/05/2024, Rv. 671170 -01), oltre che con la stessa formulazione letterale RAGIONE_SOCIALE norma, e che pone dubbi anche in relazione all’esigenza di tutela del pieno diritto di difesa dell’attore;
per questi motivi
La Corte:
-dispone la trattazione del presente ricorso in pubblica udienza, rinviando all’uopo a nuovo ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Ci-