Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32754 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32754 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
composta dai signori magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliera
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliera
dott. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al numero 1110 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da
MERCATO DEL RAGIONE_SOCIALE (WLL) (C.F.: società registrata presso la Camera di Commercio Kuwaitiana al n. 104590), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: SSN CODICE_FISCALE
-ricorrente-
nei confronti di
MINISTERO DELLA DIFESA (C.F.: 80425650589), in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: NUMERO_DOCUMENTO)
-controricorrente-
-ricorrente in via incidentale condizionataper la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Roma n. 2572/2020, pubblicata in data 29 maggio 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
-la società estera RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) ha agito in giudizio nei confronti del Ministero della Difesa per ottenere il pagamento del
Oggetto:
CONTRATTO DI TRASPORTO
Ad. 12/11/2024 C.C.
R.G. n. 1110/2021
Rep.
corrispettivo residuo dovuto in base ad un contratto di trasporto su strada di mezzi e materiali di proprietà o in uso alle Forze Armate italiane di stanza in Iran e Kuwait, per complessivi € 426.135,85;
-il Ministero della Difesa ha contestato il fondamento della domanda proposta nei suoi confronti ed ha proposto domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento dell’importo di € 437.136,47, che assume dovuto per forniture di carburante e lubrificante in favore della società attrice;
-il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale del Ministero della Difesa e, in accoglimento di quella principale, lo ha condannato al pagamento della somma di € 444.524,80, oltre interessi, in favore dell’attrice ;
-l a Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ritenuta ammissibile e fondata la domanda riconvenzionale, ha condannato il Ministero della Difesa al pagamento della minor somma di € 10.249,49, oltre interessi, in favore dell’attrice ;
-ricorre Mercato Del Golfo RAGIONE_SOCIALE (WLL), sulla base di quattro motivi;
-resiste con controricorso il Ministero della Difesa, che propone ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo;
-è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c.;
-p arte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c.;
-il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ritenuto che:
– i primi due motivi del ricorso hanno ad oggetto una questione processuale di rilievo nomofilattico, per la quale la Corte ritiene opportuna la trattazione del ricorso stesso in pubblica udienza; – la questione di diritto che pongono tali motivi di ricorso riguarda l’operatività della preclusione di cui all’art. 167 c.p.c. per la proposizione delle domande riconvenzionali; più precisamente, occorre stabilire se tale preclusione operi in relazione alla costituzione in giudizio ed al deposito della comparsa di costituzione e risposta del convenuto, ovvero esclusivamente in relazione al decorso del termine perentorio per la tempestiva costituzione, con la conseguenza (in tale seconda ipotesi) che sarebbe possibile per il convenuto depositare anche più comparse di risposta o, comunque, depositare, dopo la comparsa di costituzione e risposta, uno o più ulteriori atti, comunque denominati, contenenti la proposizione di domande riconvenzionali, eccezioni non rilevabili di ufficio e/o chiamate in giudizio di terzi, purché sempre entro il medesimo termine;
– su tale questione, un unico recente precedente di questa Corte (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 25934 del 02/09/2022, Rv. 665595 -01) pare ammettere la possibilità di una seconda comparsa di risposta contenente una domanda riconvenzionale non proposta con la costituzione in giudizio; tale conclusione, peraltro, non pare del tutto in linea con altri risalenti e consolidati indirizzi su questioni analoghe (in particolare quelli che riguardano: la consumazione del potere di impugnazione; la proposizione dell’ecc ezione di incompetenza per territorio semplice nella vigenza del regime normativo processuale che ammetteva la possibilità di proporre le eccezioni prima dell’udienza di cui all’art. 180 c.p.c.; l’inammissibilità del deposito di plurime comparse conclusionali; cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3586 del 22/02/2005, v. 579451 -01; Sez. 2, Sentenza n. 21472 del 30/11/2012, Rv. 624164 -01; Sez. U, Sentenza n. 9688 del 22/04/2013, Rv. 625795 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 8552 del
06/05/2020, Rv. 657901 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 25437 del 11/11/2020, Rv. 659658 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 14172 del 21/05/2024, Rv. 671170 -01), oltre che con la stessa formulazione letterale della norma, e che pone dubbi anche in relazione all’esigenza di tutela del pieno diritto di difesa dell’attore;
per questi motivi
La Corte:
-dispone la trattazione del presente ricorso in pubblica udienza, rinviando all’uopo a nuovo ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-