Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23751 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23751 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/08/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27565/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE CONCORDATO PREVENTIVO, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE , rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
COGNOME RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 197/2020, depositata il 14/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/03/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
1. La società RAGIONE_SOCIALE ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Cremona di pronunciare decreto ingiuntivo nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE sulla base di una fattura di euro 158.100, quale acconto per la costruzione di vasche e opere accessorie destinate a un impianto di biogas in Aviano. RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione al decreto. L’opponente ha dedotto che, con contratto del 2010, aveva ottenuto l’appalto per la costruzione di una centrale di biogas, da realizzarsi nel comune di Magliano e aveva affidato nel settembre del 2010 in sub-appalto a COGNOMERAGIONE_SOCIALECOGNOME l’esecuzione delle vasche e delle strutture in cemento armato; che nel gennaio 2011 la sub-appaltatrice ha ultimato i lavori e l’opponente ha pagato il corrispettivo pattuito; che nel febbraio 2012 sono emersi gravi difetti strutturali delle vasche di raccolta e che i vizi sono stati denunciati alla controparte; che la non corretta esecuzione delle opere ha legittimato la sospensione del pagamento del corrispettivo d’appalto da parte del committente principale in favore dell’opponente; che l’opponente, prima del manifestarsi dei vizi delle opere effettuate a Magliano, aveva affidato in sub-appalto a COGNOME la realizzazione di sette vasche in cemento armato per la costruzione di un altro impianto di biogas ad Aviano; che, anche in questo caso, si sono verificate perdite d’acqua nelle tre vasche più piccole, e che l’opponente ha quindi sospeso il pagamento in favore di COGNOME del corrispettivo di euro 158.100, di cui alla fattura n. 49/2012 emessa da COGNOME quale ulteriore acconto per le strutture dell’impianto di Aviano; che l’opponente ha poi pagato euro 50.000, quale parziale pagamento della fattura. Ad avviso dell’opponente, i vizi delle vasche
dell’impianto di Aviano legittimavano la sospensione del pagamento e la riduzione del corrispettivo dovuto, in misura corrispondente alle spese che avrebbero dovuto essere sostenute per l’eliminazione dei vizi; inoltre, controparte si è resa inadempiente nell’esecuzione delle opere della centrale di Magliano, il che dà luogo alla riduzione del prezzo dovuto per l’esecuzione delle opere in sub-appalto, prezzo che, essendo già stato corrisposto, dovrà essere restituito in misura corrispondente alle spese necessarie per l’eliminazione dei vizi. RAGIONE_SOCIALE ha quindi chiesto al Tribunale di Cremona di accertare che il credito dell’opponente a titolo di corrispettivo per i lavori indicati nella richiamata fattura ammonta ad euro 108.100, a seguito del versamento di euro 50.000, di compensare tale credito dell’opponente con i controcrediti dell’opposta relativi alla riduzione del prezzo di euro 250.000, prezzo già corrisposto per il cantiere di Magliano, di euro 157.600, per le spese necessarie per l’eliminazione dei vizi, nonché al relativo risarcimento del danno, nonché alla riduzione del prezzo del contratto di sub-appalto di Aviano, pari a euro 510.000, di euro 120.000, somma necessaria per l’eliminazione dei relativi vizi; di condannare in via riconvenzionale controparte al pagamento della differenza.
L’opposta si è costituita e ha eccepito che non vi può essere compensazione tra il credito ingiunto e le richieste riferite al cantiere di Magliano, regolato da un altro contratto e i cui lavori erano stati consegnati e pagati due anni prima dopo le relative verifiche e i collaudi; per quanto concerne il cantiere di Aviano, in relazione al quale è stata emessa la fattura di acconto oggetto della domanda monitoria, il contratto prevedeva che l’opposta realizzasse dodici vasche, in quanto gli impianti erano due adiacenti e durante l’esecuzione del contratto l’opponente ha ritenuto di ridurre le opere a sette vasche e l’opposta ha fatto presente la necessità di un adeguamento dei prezzi che considerasse il
mancato guadagno della parte della commessa non più realizzabile, ossia il secondo impianto; effettuate le prove di tenuta idraulica delle sette vasche si è evidenziata una limitata perdita in una sola vasca e l’opposta ha risolto immediatamente il problema, così che non è giustificato il mancato pagamento della fattura. L’opposta ha quindi chiesto di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, limitando l’esecuzione alla somma di euro 108.100, di dichiarare inammissibili le domande riconvenzionali di controparte riferite al diverso e separato contratto di Magliano, di rigettare l’opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo; in via riconvenzionale l’opposta ha chiesto di accertare che l’opponente ha ridotto il sub-appalto a un solo impianto, recedendo quindi parzialmente da quanto stabilito nel contratto originario e, conseguentemente, di condannare l’opponente a corrispondere il mancato guadagno ai sensi dell’art. 1671 c.c. In sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., l’opponente ha dichiarato che l’opposta non era intervenuta per porre rimedio ai vizi relativi al cantiere di Aviano e che era quindi stata costretta, dopo averla ripetutamente sollecitata a intervenire e dopo che la propria committente aveva chiesto l’allontanamento dell’opposta in ragione delle reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, a dichiarare la risoluzione del contratto d’appalto con lettera del 31 gennaio 2013.
Con la sentenza n. 412/2016, il Tribunale di Cremona ha dichiarato l’inammissibilità delle domande riconvenzionali dell’opponente con riferimento al cantiere di Magliano; ha ritenuto inesistenti i vizi allegati dalla parte opponente relativi al cantiere di Aviano ovvero che per quelli accertati è mancata la prova dei costi sostenuti per il ripristino; ha ritenuto che per le opere non eseguite non sia stato richiesto il pagamento con la fattura oggetto del ricorso monitorio; ha quindi ritenuto pienamente dovuta la somma di euro 108.100. Quanto alla domanda, fatta valere dall’opposta, di
condanna al pagamento dell’indennizzo per recesso unilaterale dal contratto d’appalto, il Tribunale di Cremona ne ha affermata l’ammissibilità in quanto proposta a seguito dell’avversa domanda riconvenzionale di accertamento dell’inadempimento al contratto d’appalto e dell’esistenza di vizi e difetti dell’opera; ha ritenuto poi la domanda fondata nei limiti dell’indennizzabilità per il mancato guadagno. Il Tribunale ha quindi respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo e, dato atto dell’adempimento parziale, ha condannato RAGIONE_SOCIALE a pagare la residua somma di euro 108.100; ha condannato altresì RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di euro 30.000 a titolo di indennità ai sensi dell’art. 1671 c.c.; ha infine dichiarato l’inammissibilità delle domande riconvenzionali di RAGIONE_SOCIALE relative al cantiere di Magliano.
3. La sentenza è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE. Con la sentenza n. 197/2020 la Corte d’appello di Brescia ha rigettato il gravame. La Corte d’appello ha confermato l’inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall’opponente in relazione ai lavori eseguiti presso il cantiere di Magliano; ha confermato l’insussistenza di vizi e difetti dell’opera eseguita nel cantiere di Aviano; ha confermato l’ammissibilità della domanda riconvenzionale dell’opposta, trattandosi di domanda correttamente ammessa in via di reconventio reconventionis perché introdotta in conseguenza delle riconvenzionali di parte opponente e fondata sull’identico titolo già appartenente al giudizio, ossia il contratto di appalto del cantiere di Aviano; ha confermato, infine, la fondatezza della domanda di condanna al pagamento dell’indennizzo, in quanto la mancata esecuzione dei lavori affidati all’opposta era giustificata dall’inadempimento dell’appellante all’obbligazione di pagamento.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo.
Resiste con controricorso COGNOMERAGIONE_SOCIALE Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in quattro motivi.
Il primo motivo contesta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.: la Corte d’appello ha ritenuto l’infondatezza del secondo e del terzo motivo di gravame in quanto i vizi delle opere non sarebbero stati ritenuti sussistenti dal consulente tecnico d’ufficio; dall’elaborato peritale, al contrario, risulta che i vizi delle opere erano esistenti e che sono stati eliminati dalla ricorrente.
Il secondo motivo contesta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.: dopo la notifica del decreto ingiuntivo, la controparte non ha ultimato i lavori relativi al primo modulo dell’impianto e, in particolare, non ha eseguito il rivestimento esterno in lamiera grecata e le scossaline, lavori che, al contrario di quanto ha ritenuto la Corte d’appello, sono compresi nel corrispettivo oggetto della fattura.
Il terzo motivo contesta violazione o falsa applicazione degli artt. 36, 167 e 645 c.p.c., principio di proponibilità nel giudizio di opposizione da parte dell’opposto delle sole domande riconvenzionali che sono conseguenza delle domande ed eccezioni dell’opponente e non di quelle che traggono origine dal titolo dedotto in giudizio.
Il quarto motivo contesta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione al n. 5 dell’art 360 c.p.c.: la Corte d’appello ha accolto la domanda riconvenzionale di pagamento dell’indennizzo, ritenendo che non sussistano i presupposti per la risoluzione del contratto da inadempimento della sub-appaltatrice e che la mancata ultimazione dei lavori sarebbe giustificata dall’inadempimento della ricorrente; la Corte non ha così considerato che controparte è stata allontanata dal cantiere dal coordinatore della sicurezza e dalla propria committente per l’inosservanza degli obblighi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Collegio ritiene che la questione posta dal terzo motivo di ricorso, ossia i limiti che incontra nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la proponibilità della domanda riconvenzionale da parte dell’opposto (su cui cfr. da ultimo Cass., sez. un., n. 26727/2024 e Cass. n. 32933/2023), sia questione di diritto di particolare importanza. È pertanto opportuno rinviare la causa alla pubblica udienza della sezione.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione