Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6963 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6963 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30001/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME
-intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TRANI n. 1674/2022 depositata il 3/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il signor NOME COGNOME, quale titolare della impresa individuale ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ , ha commissionato alla impresa individuale ‘ RAGIONE_SOCIALE NOME ‘ un determinato quantitativo di materiale di pelletteria.
Essendo l’ordinativo arrivato in ritardo , il COGNOME non ha saldato il corrispettivo alla consegna.
Il venditore ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo per l’ammontare di 1.033,00 euro, a fronte del valore della compravendita di 1.875,00 euro.
Il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Andria è stato opposto dal COGNOME, il quale ha, da un lato, contestato la competenza per territorio in favore del Giudice di Pace di Cirò, ove ha sede la sua impresa individuale; per altro verso, ha formulato domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento.
Il Giudice di pace ha rimesso in termini l’opposto, che si era costituito tardivamente ed era stato dichiarato contumace, e, con sentenza non definitiva ha rigettato la eccezione di incompetenza per territorio; e con sentenza definitiva ha quindi rigettato l’opposizione nel merito.
Tale pronunzia è stata successivamente integralmente confermata in grado di appello dal Tribunale di Trani.
Avverso la pronunzia del giudice dell’appello il COGNOME -nella qualitàpropone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’ intimata non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’articolo 153 c.p.c.
La questione attiene alla rimessione in termini.
Come si è accennato, l’opposto si è costituito tardivamente, dopo la prima udienza di comparizione, e, per tale motivo, è stato dichiarato contumace.
Ha poi però depositato comparsa con la richiesta di rimessione in termini, basata sul fatto che, pur avendo effettuato le ricerche di cancelleria, non era riuscito ad accertare quando e se l’opposizione era iscritta a ruolo, a causa del diverso nominativo della impresa opponente rispetto a quello indicato in decreto ingiuntivo. La cancelleria aveva certificato che non risultava alcuna iscrizione a ruolo della opposizione a decreto ingiuntivo, rispetto alla quale costituirsi in giudizio. Si è poi appurato ch e l’ opposizione era stata fatta con un nome della società diverso rispetto a quello indicato nel decreto ingiuntivo.
I due giudici di merito hanno ritenuto che dunque la costituzione in giudizio è stata tardiva a causa di tale errore materiale, e che ciò ha costituito impedimento oggettivo al rispetto del termine di costituzione.
Il ricorrente contesta questa ratio , che ritiene frutto di una errata interpretazione dell’articolo 153 c.p.c., per due ragioni: la prima è che l’errore materiale è stato causato dallo stesso opposto, nel momento in cui ha indicato erroneamente il nome della controparte, nella richiesta di decreto ingiuntivo; la seconda è che l’errore materiale cosi come non genera nullità dell’atto, quando può essere riconosciuto con l’ordinaria diligenza, allo stesso modo non costituisce causa di rimessione in termini.
Il motivo è inammissibile.
Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare, <> (Cass. sez. un. 6431/2025).
Orbene, nella specie il giudice di merito ha accertato che la tardiva costituzione è avvenuta per causa non imputabile e ne ha dato ragione: la stessa cancelleria ha attestato che non è stato possibile individuare l’ iscrizione a ruolo della opposizione e dunque sapere per quando era fissata la prima udienza.
Allo stesso modo costituisce accertamento in fatto, qui non censurabile, la circostanza se la parte interessata abbia usato o meno l’ordinaria diligenza per vincere l’impedimento: anche in tal caso i giudici di merito hanno accertato che sono state fatte le dovute ricerche di cancelleria, e che, nonostante ciò, non è stato possibile, a causa dell’errore nel nominativo, verificare la pendenza della opposizione a decreto ingiuntivo e dunque costituirsi tempestivamente.
Il motivato accertamento del giudice del merito non è in questa sede di legittimità censurabile.
Né può sostenersi che si tratti di un errore materiale (nella indicazione della parte), non essendo esso idoneo a determinare la nullità della citazione (p. 12 del ricorso) né configurabile quale impedimento idoneo a giustificare la rimessione in termini, non sussistendo analogia tra un vizio che (non) determina nullità dell’atto ed una circostanza (di fatto) che invece giustifica la rimessione in termini.
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2.- Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art 113 c.p.c.
Lamenta che sul presupposto che la causa avesse valore inferiore a 1033,00 euro il giudice di pace l’ ha decisa secondo equità; e che il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’interposto gravame affermando che, essendo stata decisa la causa secondo equità, la decisione del giudice di prime cure era impugnabile con l’ appello solo per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme
costituzionali e comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia (p. 9 della sentenza).
Il Tribunale ha dunque pronunziato sul presupposto che, dovendosi il valore della causa accertare in base al criterio dell’articolo 10 c.p.c., considerata la domanda contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo esso fosse per l’appunto di 1033,00 euro.
Il ricorrente si duole che il giudice dell’appello non abbia viceversa considerato che aveva con l’ opposizione spiegato altresì domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto del valore di 1.875,00 euro.
Lamenta non essersi da tale giudice altresì considerato che per stabilire il valore della causa ai fini dell’art. 133 c.p.c. occorre tener conto sia della domanda principale che di quella riconvenzionale.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto mod di affermare, <> (Cass. 30005/2017).
Orbene, nella specie il ricorrente dimostra di aver proposto invero domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di compravendita, connessa con quella principale; e che il Giudice di pace l’ha decisa rigettandola; dimostra altresì di avere al riguardo interposto gravame, riproponendo la domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento.
A tale stregua, il valore della causa andava invero accertato considerando non solo la domanda principale ma anche quella riconvenzionale.
E tale principio è stato nell’impugnata sentenza dal giudice dell’appello invero disatteso.
Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° motivo di ricorso, rigettato il 1°, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Trani, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; rigetta il primo motivo. Cassa in relazione l’ impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Trani, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 30/9/2025
Il Presidente NOME COGNOME