Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9586 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9586 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al numero 4890 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) o NOME COGNOME (C.F.:
rappresentati e difesi dall’avvocat CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
per la cassazione dell ‘ordinanza pronunciata dal Tribunale di Como in data 15 dicembre 2021 nel procedimento iscritto al n. 3333/2021 R.G. (Rep. 3791 del 21 dicembre 2021);
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’11 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di NOME COGNOME, per il pagamento di compensi professionali relativi a prestazioni legali.
In sede di opposizione, il COGNOME ha contestato la sussistenza del credito dei professionisti opposti e, in ogni caso, la misura dello stesso, deducendo il non corretto adempimento dei legali alle obbligazioni professionali assunte; ha, altresì, proposto domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento del conseguente danno.
Il Tribunale di Como ha rigettato il ricorso del COGNOME, con ordinanza collegiale.
Avverso tale ordinanza ricorre il Gisoln, sulla base di dieci motivi.
Resistono con controricorso la COGNOME ed il COGNOME.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito della decisione nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto l’opposizione ad un decreto ingiuntivo richiesto da due avvocati per la liquidazione dei compensi loro spettanti in relazione a una serie di giudizi (proposti davanti a diversi uffici giudiziari).
In sede di opposizione, il cliente ha contestato nell’ an e nel quantum il credito degli avvocati e ha proposto, in via riconvenzionale, domanda di accertamento della responsabilità professionale degli stessi, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.
Il giudizio è stato trattato con il rito sommario speciale di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011 e definito, pertanto, con ordinanza collegiale dal Tribunale, quale procedimento speciale in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, procedimento speciale che rientra nella competenza tabellare della Seconda Sezione Civile di questa Corte.
Ric. n. 4890/2022 – Sez. 3 – Ad. 11 marzo 2024 – Ord. interlocutoria – Pag. 2 di 4
In relazione allo stesso, parrebbe, del resto, venire in rilievo una controversa questione processuale, potenzialmente assorbente, per risolvere la quale la stessa Seconda Sezione Civile, quale sezione tabellarmente competente per i procedimenti speciali in questione, ha ritenuto necessaria la fissazione di una pubblica udienza, per il 23 maggio 2024 (cfr., Cass., Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 30128 del 30/10/2023 : … … « I motivi di ricorso secondo, settimo, ottavo, nono e decimo, hanno a oggetto l’ammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta e dalla terza chiamata nel procedimento speciale di liquidazione di onorari di avvocato per prestazioni civili ex art. 14 d.lgs. 150/2011. Tali motivi impongono l’esame anche della questione del regime di impugnabilità dell’ordinanza, emessa ex art. 14 d.lgs. 150/2011 nella formulazione precedente al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che abbia statuito anche su domanda riconvenzionale e della possibilità della contemporanea proposizione del ricorso per cassazione avverso il capo dell’ordinanza che ha deciso la domanda dell’avvocato e dell’appello avverso il capo dell’ordina nza che ha deciso la domanda riconvenzionale. Pertanto, al fine di fare interloquire le parti su tale questione di particolare rilevanza, si dispone la trattazione in pubblica udienza »).
Il Collegio, in questa situazione, ritiene necessario rimettere il ricorso alla Prima Presidente della Corte, perché valuti l’ opportunità di una assegnazione dello stesso alla Seconda Sezione Civile, tabellarmente competente per i procedimenti speciali di liquidazione degli onorari di avvocato per prestazioni civili, ai sensi dell’ art. 14 del decreto legislativo n. 150/2011, anche in considerazione della pendenza, e dell’avvenuta fissazione in pubblica udienza, presso tale Sezione, di un ricorso che presenta analoga questione nomofilattica potenzialmente assorbente.
Per questi motivi
La Corte:
-dispone trasmettersi gli atti alla Prima Presidente della Corte, per la valutazione dell’assegnazione del ricorso alla Seconda Sezione Civile, tabellarmente competente.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-