Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31666 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 31666 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9549/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrente-
contro
NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME; – controricorrente – avverso l ‘ ORDINANZA del TRIBUNALE di NAPOLI NORD n. 6969/2018, depositata il 23/12/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni della Sostituta Procuratrice Generale, nella persona della dott. ssa NOME COGNOME ;
udito l’avvocat o NOME COGNOME per parte controricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ., l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO conveniva innanzi al Tribunale di Napoli Nord AVV_NOTAIO, per sentire liquidare in suo favore il compenso professionale nella misura di €. 10.842,73.
A sostegno della sua pretesa, esponeva la professionista di avere rappresentato e difeso NOME COGNOME per la tutela dei suoi diritti relativamente al rapporto di lavoro subordinato intercorso con la farmacia, datore di lavoro, conclusosi con l’illegittimo licenziamento del COGNOME.
Il convenuto spiegava domanda riconvenzionale per responsabilità professionale del difensore.
1.1. Il Tribunale adìto trattava il caso con la procedura prevista dall’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 (nella formulazione previgente al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), e accoglieva il ricorso proposto dall’attrice condannando il convenuto al pagamento in favore dell’AVV_NOTAIO della somma di €. 5.131,00, oltre al contributo forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Per quanto ancora qui di interesse, osservava il giudice:
risulta provato l’espletamento dell’attività professionale posta in essere dalla ricorrente. Il compenso viene, pertanto, liquidato tenendo conto del valore della causa (ossia la somma attribuita alla parte vincitrice, decisum ) fino a €. 26.000,00, e di tutte le fasi defensionali (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale);
va rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, atteso che non è stata dimostrata l’affermazione della responsabilità del difensore: la tardività del deposito del ricorso per licenziamento illegittimo non è stata eccepita dalla parte resistente nel giudizio
presupposto, né è stata rilevata d’ufficio, tanto che il COGNOME ha ottenuto la reintegra nel posto di lavoro con ordinanza cautelare. Inoltre, il giudizio di merito è stato conciliato per la somma di €. 16.000,00 , di cui complessivi €. 11.000,00 per il risarcimento del danno da illegittimo licenziamento e bonus transattivo.
L’ordinanza è impugnata per la cassazione da NOME COGNOME, affidando il ricorso a tre motivi e illustrandolo con memoria.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
Il PM si è pronunciata per l’inammissibilità del ricorso.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Preliminarmente, si deve rispondere all’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata nel controricorso (pp. 6-8): in tesi, la sentenza del Tribunale di Napoli sarebbe appellabile ex art. 702quater cod. proc. civ., non già ricorribile per cassazione. Tanto sia perché il giudizio è stato introdotto con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ., cioè con rito sommario ordinario, anziché speciale ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011; sia perché il ricorso verte su aspetti attinenti all’ an debeatur (esclusione di talune fasi del giudizio dalla pretesa di compenso; fondatezza della domanda riconvenzionale), e non al solo quantum , con la conseguenza che il mezzo di impugnazione esperibile è l’appello, non il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
1.1. L’eccezione è infondata , seppure nei limiti di quanto segue.
Deve, innanzitutto, essere ricordato che le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell’avvocato in materia giudiziale civile soggiacciono al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha introdotto un modello speciale di procedimento di cognizione sommaria in virtù del quale (nella versione normativa vigente ratione temporis, previgente al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) la decisione del Tribunale è presa in composizione collegiale, anche nell’ipotesi in cui la
domanda non sia limitata al quantum , ma riguardi l’ an della pretesa. Qualora il convenuto ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di domanda riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale non esorbitante la competenza del giudice adito ex art. 14, la trattazione di quest’ultima domanda deve avvenire, ove si presti a istruttoria sommaria, con il rito sommario congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena, o con rito speciale a cognizione piena, previa separazione delle domande (Cass. Sez. U, n. 4485 del 23.02.2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26778 del 23/10/2018; in precedenza: Cass. n. 4002 del 2016; Cass. Sez. 2, n. 12411del 17.05.2017).
A i fini dell’individuazione del regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso una controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove sia frutto di una consapevole scelta da parte di costui, desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3326 del 06/02/2024; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10864 del 24/04/2023; Cass. sez. 6-2, 27 settembre 2021, n. 26083; Cass. Sez. U, 11 gennaio 2011, n. 390).
Nel caso che ci occupa, deve ritenersi che il Tribunale abbia deciso secondo il rito speciale ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011, atteso che la decisione è stata espressamente presa secondo la procedura menzionata (v. ordinanza impugnata p. 1, ultimo capoverso), in composizione collegiale (nella formulazione vigente ratione temporis , allorquando prevedeva, appunto, la trattazione collegiale) e con ordinanza che, pertanto, non è appellabile, bensì ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.
1.1.1. Tuttavia, con riferimento all’impugnazione dell’ordinanza per quanto attiene ai diversi profili della decisione riguardanti il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dall’odierno ricorrente , l’eccezione di inammissibilità è fondata.
Come meglio si dirà più oltre (punto 4), infatti, la possibilità del simultaneus processus e l’assoggettamento della decisione al diverso regime di impugnazione previsto per ciascuna domanda è meccanismo conosciuto dal sistema processuale: trova, pertanto, applicazione al caso di specie il principio secondo il quale la decisione sulla domanda riconvenzionale avvenuta nel procedimento ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 deve essere impugnata con l’appello e non con il ricorso immediato per cassazione (Cass. Sez. 2 25-2-2022 n. 6321; nello stesso senso, Cass. Sez. 2 24-4-2023 n. 10864, in motivazione).
Tanto precisato, è ora possibile scrutinare i motivi del ricorso.
Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., ed in particolare degli artt. 4 e 7 del d.m. n. 55/2014. Il ricorrente contesta l’effettivo svolgimento, da parte dell’AVV_NOTAIO, sia della fase istruttoria come indicata dal d.m. n. 55/2014, giacché il giudizio presupposto si è concluso per bonario componimento tra le parti; sia della fase decisoria, patrocinata da altro procuratore subentrato nella causa di lavoro a seguito della revoca del mandato comunicata dal COGNOME all’AVV_NOTAIO successivamente allo svolgimento della seconda udienza.
2.1. Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto provata documentalmente l’attività difensiva svolta dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO (v. sentenza p. 2, 1° capoverso).
Tanto basta a giustificare la decisione del Tribunale in merito alla liquidazione del compenso, comprendente sia la fase istruttoria,
considerata da questa Corte ineludibile, atteso che essa resta comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione, come dimostra l’uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva «o», sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa «e»: «e/o» (Cass. n. 28627/2023), sia quella decisoria, benché conclusasi con la conciliazione.
A tale ultimo proposito, questa Corte ha avuto occasione di statuire che l’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, laddove prevede di regola, in favore dell’avvocato che raggiunga la conciliazione giudiziale o la transazione della controversia, l’aumento fino a un quarto rispetto al compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale, si interpreta, alla luce del favor normativo verso la definizione conciliativa delle controversie, nel senso che all’avvocato deve essere riconosciuto un ulteriore compenso, rispetto a quello spettante per l’attività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase decisionale, di regola aumentato fino a un quarto, sicché va liquidato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, sia un aumento di esso fino ad un quarto (successivamente stabilito ad un quarto «secco», dopo l’entrata in vigore del d.m. n. 147 del 2022, che ha modificato il d.m. n. 55 del 2014: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17325 del 16/06/2023).
Neanche ha pregio la doglianza espressa nel controricorso (p. 11, penultimo capoverso), ove si ritiene erroneamente applicato lo scaglione fino ai 26.000,00 euro: in caso di accoglimento parziale della domanda, infatti, ai fini della determinazione del valore della controversia per liquidare le spese processuali il giudice deve avvalersi del criterio del decisum e non del criterio del disputatum (v. art. 5, comma 1, 3° inciso, d.m. 10 marzo 2014, n. 55: «Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella
domandata»; Cass. n. 21256/2017; Cass. sez. 3 29 febbraio 2016 n. 3903).
Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., e in particolare degli artt. 1218 e 1226 cod. civ. Il ricorrente censura l’ordinanza nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta dell’AVV_NOTAIO, che non aveva impugnato per tempo il licenziamento, e il danno da lui subìto a séguito del licenziamento illegittimo, consistente sia nel danno emergente, sia nella perdita di chance (perdita di un risultato migliore rispetto a quello conseguito).
Con il terzo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. In tesi, la pronuncia del Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la decadenza dall’azione di illegittimità del licenziamento poteva essere rilevata d’ufficio; che l’AVV_NOTAIO non ha patrocinato la fase decisoria del giudizio di nullità del licenziamento, avendo ella incardinato un giudizio diverso dal ricorso ex art. 669quater cod. proc. civ.; che tale ultimo giudizio era stato incardinato da un diverso difensore, subentrato all’AVV_NOTAIO, il quale ha avuto esito negativo in sede di reclamo proposto dal datore di lavoro del COGNOME; che le somme corrisposte al COGNOME nel giudizio incardinato dall’AVV_NOTAIO non sono state imputate al risarcimento del danno da illegittimo licenziamento, ma riguardavano aspetti relativi a differenze retributive.
Gli ultimi due motivi possono essere trattati congiuntamente per stretta connessione logica, e sono entrambi inammissibili.
Come rilevato dal PM, le questioni sollevate con il secondo e terzo motivo di gravame attengono tutte al rigetto della domanda
riconvenzionale di risarcimento del danno per responsabilità professionale.
Come anticipato ( supra , punto 1.1.1.), si deve dare continuità al principio secondo il quale la decisione sulla domanda riconvenzionale avvenuta nel procedimento ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 deve essere impugnata con l’appello e non con il ricorso immediato per cassazione ( ex multis , di recente: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3027 del 06.02.2025; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15563 del 04/06/2024; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6321 del 25/02/2022).
Tale soluzione è congruente ai principi posti da Cass. Sez. U, n. 4485/2018 (cit.), in ordine alla trattazione congiunta di domanda principale e domanda riconvenzionale e alla separazione della domanda riconvenzionale che non si presti a istruzione sommaria. Infatti, in via generale, ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 35 e 36 cod. proc. civ., spetta al giudice di merito, competente per entrambe le domande, scegliere se separare o meno le cause, secondo un apprezzamento discrezionale non sindacabile in cassazione (cfr. Cass. Sez. 3, 28.3.2003 n. 4700 e Cass. Sez. 2, 13.07.1994, n. 6572).
Ne deriva che la decisione sulla domanda riconvenzionale rimane assoggettata al regime d’impugnazione suo proprio, e non a quello valevole per la decisione sulla domanda principale.
Attribuito al giudice di merito, per ragioni di economia e celerità processuale, l’esercizio del potere di separare le cause non può incidere sull’appellabilità della decisione resa sulla domanda riconvenzionale.
Né alcuna disposizione di segno diverso è ricavabile dalle previsioni dell’art. 14 di cui si discute, perché la disposizione del quarto comma relativa all’inappellabilità dell’ordinanza che definisce il giudizio è posta con riguardo alla domanda di cui al primo comma, e cioè per la domanda proposta dall’avvocato; quindi, per le altre domande pure
trattate nel medesimo processo rimane valida la regola dell’art. 702 -quater cod. proc. civ. (vigente ratione temporis ), il quale prevede l’assoggettamento all’appello dell’ordinanza emessa a definizione del procedimento sommario.
Per le suddette ragioni, quindi, i due ultimi motivi di gravame sono inammissibili.
In definitiva, il Collegio rigetta il primo motivo del ricorso, dichiara inammissibili i restanti.
Le spese sono liquidate in dispositivo secondo la regola della soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in €. 2.000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 22 maggio 2025.
La Relatrice
La Presidente NOME COGNOME
NOME NOME