Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22316 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22316 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25082-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 232/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 04/03/2020 R.G.N. 274/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Domanda restitutoria
giudicato processuale
–
ammissibilità
separato giudizio
R.G.N. 25082/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/06/2024
CC
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, dichiarativa dell’inammissibilità della domanda della società, proposta contro NOME COGNOME, di condanna d i questa alla restituzione della somma di € 95.705,92, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
detta somma era stata pagata in esecuzione di sentenza della Corte d’Appello di Potenza (che aveva dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati tra le parti a partire dal 30.9.2002 e la sussistenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e condannato la società alla riammissione in servizio della lavoratrice e al pagamento delle retribuzioni dalla messa in mora, detratto l’aliunde perceptum) ; la sentenza era poi stata cassata con pronuncia di questa Corte n. 5239/2012, in relazione al motivo concernente il risarcimento del danno, applicando lo ius superveniens di cui all’art. 32 legge n. 183/2010, con rinvio per la determinazione del risarcimento dovuto in una misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; appunto in sede di rinvio, la Corte d’Appello di Salerno con sentenza n. 689/2014, aveva liquidato l’indennità onnicomprensiva in misura pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;
la Corte di Potenza, per quanto rileva in questa sede, ha osservato che nella sentenza in sede di rinvio era stato affermato che andava ‘ respinta la pretesa della società di restituzione di tutte le somme percepite dalla lavoratrice in quanto generica e indimostrata ‘, e che detta sentenza era passata in giudicato; ha ritenuto che la proposizione di azione per la restituzione con autonomo ricorso (in luogo di
impugnazione per cassazione della sentenza che detta pretesa restitutoria aveva respinto) costituisse violazione del principio del ne bis in idem , essendosi formato giudicato sostanziale sul rigetto della pretesa di restituzione;
per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre la società con unico articolato motivo; resiste la lavoratrice con controricorso; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c., 2041 e 2033 c.c.;
nella sentenza della Corte di Salerno, la domanda di restituzione non è stata dichiarata nulla o inammissibile in rito, ma (in motivazione, non contenendo il dispositivo statuizioni in proposito) respinta (perché, oltre che generica, indimostrata);
la sentenza qui impugnata ha richiamato i principi espressi da Cass. n. 14253/2019, secondo cui, in relazione alla domanda, proposta nella fase di gravame, di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, il giudice di appello opera quale giudice di primo grado, in quanto detta domanda non poteva essere formulata precedentemente; ne consegue che, se il giudice dell’impugnazione omette di pronunziarsi sul punto, la parte può alternativamente far valere l’omessa pronunzia con ricorso in cassazione o riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che la mancata impugnazione della sentenza determini la formazione del giudicato;
pur richiamando tale principio (di alternatività tra l’impugnazione dell’omessa pronuncia sulla restituzione o la
riproposizione di domanda restitutoria in separato giudizio (come è avvenuto nel caso in esame), la Corte di Potenza ha qualificato in termini non di omessa pronuncia, ma di espresso rigetto, la statuizione della Corte d’Appello di Salerno che ha qualificato come generica e indimostrata la domanda restitutoria della società;
5. tale conclusione non è condivisibile;
questa Corte ha precisato (Cass. n. 341/2015, pronuncia cui il Collegio intende dare continuità) che la sentenza del giudice di merito dichiarativa dell’inammissibilità della domanda per genericità ha natura meramente processuale e, come tale, non è idonea alla formazione del giudicato sul diritto soggettivo sostanziale dedotto in giudizio, mentre il successivo riferimento, in essa contenuto, al difetto di prova del diritto non ha alcun valore decisorio, in quanto non può parlarsi di prova, sussistente o insussistente, con riguardo ad una pretesa indefinita; invero (cfr. Cass n. 30495/2019, che esprime principi applicabili mutatis mutandis al caso in esame), la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, quando l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione e, qualora il giudice d’appello non provveda su tale domanda, la parte può alternativamente denunciare l’omissione con ricorso per cassazione o farla valere riproponendo la detta domanda restitutoria in autonomo giudizio, posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale (cfr. anche Cass. n. 10641/2019, n. 3527/2020);
in detti termini, di formazione di giudicato solo processuale e non sostanziale sulla domanda restitutoria di RAGIONE_SOCIALE giudicata generica e indimostrata nel giudizio presupposto, e quindi di piena ammissibilità della riproposizione della stessa nel presente separato giudizio, andava affrontata la questione oggetto della presente controversia, tenendo anche conto che nella sentenza in sede di rinvio nessuna statuizione sulla domanda restitutoria era contenuta nel dispositivo, nonché dei profili di ingiustificato arricchimento derivanti dalla dichiarata inammissibilità della domanda restitutoria;
la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in accoglimento del ricorso di RAGIONE_SOCIALE, con rinvio al giudice indicato in dispositivo per determinare l’esatta misura del credito restitutorio della società, tenendo conto delle rispettive partire di dareavere derivanti dall’esito complessivo del giudizio di declaratoria di nullità del termine di durata apposto ai contratti di lavoro e dell’entità del risarcimento del danno liquidata, nonché del trattamento fiscale delle somme erogate;
al giudice del rinvio spetta anche la liquidazione delle spese di lite, incluse quelle del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 18 giugno