Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3208 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3208 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 821/2024 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE ,
-ricorrente-
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE -intimato-
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende,
-intimato-
PREFETTO DI TARANTO, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende,
-intimato-
avverso SENTENZA di GIUDICE COGNOME n. 1688/2023 depositata il 28/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOMECOGNOME cittadino nigeriano, ha impugnato il decreto in data 18 maggio 2023 di espulsione dal territorio dello Stato, con allontanamento successivo del questore notificato il 19 maggio 2023 per presenza irregolare sul territorio nazionale, deducendo la pendenza del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, oggetto di domanda reiterata, nonché omessa concessione del termine per la partenza volontaria, nonché -ancora – v izi propri del decreto, quali l’assenza di traduzione e la genericità della motivazione, in quanto inadeguata alla vicenda del ricorrente.
Il Giudice di Pace di Taranto, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il ricorso, ritenendo -per quanto qui ancora rileva -irrilevante la domanda di protezione internazionale, in quanto successiva all’emissione del decreto di espulsione.
Ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente, affidato a un unico motivo; l’Amministrazione intimata dichiara di costituirsi ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., « vizio motivazionale per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti », nella parte in cui il provvedimento impugnato ha ritenuto irrilevante la pendenza della domanda di protezione internazionale. Deduce parte ricorrente che la domanda di protezione internazionale sarebbe stata depositata prima dell’emissione del decreto di espulsione, sicché la domanda di protezione internazionale
non sarebbe una azione strumentale all’inibizione dell’operatività del decreto di espulsione.
Parte ricorre adombra, nella sostanza, un errore percettivo del giudice del merito, deducendo che la domanda di protezione era stata già depositata al momento dell’emanazione del decreto di espulsione. Ma non può vertersi in tema di errore revocatorio, essendo la pendenza del giudizio di protezione internazionale fatto controverso in causa, circostanza che esclude la rilevanza di un errore di percezione ai fini della revocazione (Cass., n. 9527/2019), tanto che il Giudice di Pace afferma che la « domanda è stata rigettata come documentato dalla Prefettura ».
Ad ogni modo il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, non risultando agli atti allegato il documento n. 3, richiamato dal ricorrente a comprova del fatto omesso (la pendenza del procedimento di protezione internazionale al momento dell’emissione del decreto di espulsione impugnato). Di contro, emerge dallo stesso decreto prefettizio del 18 maggio 2023, trascritto nel ricorso originario del ricorrente che « all’interessato è stato notificato in data 5/7/2016, il diniego della protezione internazionale decisione emessa il 2/05/2016 dalla Commissione territoriale ( … ), a seguito della quale ha presentato domanda reiterata, considerata inammissibile ai sensi dell’a rt.29 bis d. lgs. 25/2008 ».
Il ricorso è inammissibile anche sotto un secondo profilo, posto che il vizio di motivazione è oramai deducibile solo in caso di manifesta illogicità, ovvero di incomprensibilità della ricostruzione del percorso logico seguito dal giudice ai fini della decisione (Cass., Sez. U., n. 8053/2014) e solo in tali termini tale censura può essere oggetto di esame in sede di legittimità. Nella specie, il giudice del merito, con provvedimento logico e compiuto, ha ritenuto che la domanda di protezione internazionale fosse stata proposta dopo
l’emissione del decreto di espulsione. Invero, il ricorrente intende rimettere in discussione l’esame da parte del giudice del merito degli atti di causa, il che non è consentito con la censura proposta.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Non vi è luogo alla condanna alle spese, in assenza di difese scritte dell’Amministrazione resistente; non opera il raddoppio del contributo unificato, essendo il procedimento (espulsione) esente.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 30/01/2025.