Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30024 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30024 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20194/2021 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente –
contro
PREFETTO RAGIONE_SOCIALEa PROVINCIA di BERGAMO , RAGIONE_SOCIALE
– intimati – avverso l’ordinanza del Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE n. 2840/2021 depositata il 9/6/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/9/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME, con ricorso ex art. 13 d. lgs. 286/1998, ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE il 16 aprile 2021, rappresentando la propria condizione di inespellibilità per effetto RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta presentazione di una domanda reiterata di protezione internazionale ai competenti uffici RAGIONE_SOCIALEa Questura di Bologna, su cui
espulsione
Ud.15/09/2023 CC
il AVV_NOTAIO, pur incompetente, si era pronunciato, e deducendo la pericolosità del paese di origine.
Il Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza del 9 giugno 2021, rigettava il ricorso, negando che il ricorrente avesse mai proposto domanda reiterata di protezione internazionale.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, svolgendo un unico motivo.
La RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE non si sono costituiti.
A seguito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza interlocutoria n. 8021/2023 di questa Corte, pubblicata in data 20 marzo 2023, parte ricorrente ha provveduto a rinotificare tempestivamente il ricorso al AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE presso la sua sede. Il prefetto non ha svolto difese.
Considerato che:
Il ricorrente, con l’unico mezzo presentato, denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 19, comma 1, d. lgs. 286/1998 e 7 d. lgs. 25/2008 e sostiene che il Giudice di pace ha errato nel confermare l’espulsione, visto che con comunicazione p.e.c. il ricorrente aveva manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale.
Il motivo non è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte la fattispecie di cui all’art. 7 d. lgs. 25/2008, applicabile alle domande proposte dopo l’entrata in vigore del d.l. 113/2018 (conv. con modif. dalla l. 132/2018), prevede che la presentazione di una domanda di protezione internazionale, seppure reiterata, attribuisce al richiedente il diritto di rimanere nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato sino alla decisione RAGIONE_SOCIALEa commissione territoriale, salvo che si tratti di domanda reiterata presentata nella fase di esecuzione del provvedimento di allontanamento, emesso quindi precedentemente, o di successiva domanda reiterata dopo la declaratoria di inammissibilità o
infondatezza, con decisione definitiva, RAGIONE_SOCIALEa prima domanda reiterata (Cass. 4561/2022, Cass. 13690/2022).
Nel caso di specie, tuttavia, il provvedimento impugnato non ha affatto negato tale principio, ma si è limitato a constatare che il migrante aveva soltanto richiesto indicazioni circa la fissazione di un appuntamento finalizzato alla formalizzazione di una domanda reiterata di protezione internazionale, formalizzazione che non era mai avvenuta.
Un simile rilievo non si presta a censure di sorta, perché la richiesta di indicazioni sulle modalità di fissazione di un appuntamento per la presentazione di una domanda di protezione internazionale costituisce un’istanza di contenuto ben diverso dalla proposizione di tale domanda, dato che esprime la semplice intenzione del migrante di agire in futuro in tal senso ma non manifesta alcuna richiesta di asilo (la cui sola presentazione -come detto attribuisce all’istante il diritto di rimanere nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato sino alla decisione RAGIONE_SOCIALEa commissione territoriale).
In forza RAGIONE_SOCIALEe ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.
La mancata costituzione in questa sede RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, d. lgs. 150/2011), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma in data 15 settembre 2023.