Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9610 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9610 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12903/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., e QUESTURA di COGNOME in persona del Questore p.t., elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso l ‘RAGIONE_SOCIALE che li rappresenta e difende ex lege.
-controricorrente-
nonchè
contro
PREFETTURA DI COMO, in persona del Prefetto p.t.
-intimato- avverso l’ ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di COMO n. 685/2023 depositata il 24/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Con ordinanza depositata il 24/5/2023, il Giudice di pace di Como ha rigettato l’opposizione proposte ex art. 13 comma VIII T.U. 286/98 e art. 18 d.lgs. 150/2011 da COGNOME, cittadino del Senegal, avverso il decreto emesso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 2, lett. a, del d.lgs. n.286/1998 il 2 febbraio 2023, con cui il Prefetto di Como aveva disposto l’espulsione RAGIONE_SOCIALE‘opponente dal territorio nazionale.
Il cittadino straniero propone ricorso per cassazione con un mezzo.
Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
2.Con l’unico motivo si denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.l. n.286/98 e RAGIONE_SOCIALE‘art.7 del d.lgs. n.25/2008.
Il ricorrente deduce di avere presentato la domanda di protezione internazionale a causa RAGIONE_SOCIALEe sue condizioni di salute, successivamente alla notifica del decreto di espulsione, e si duole che il Giudice di pace non abbia sospeso il procedimento in attesa RAGIONE_SOCIALE‘esito.
Il motivo è fondato e va accolto.
In tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale RAGIONE_SOCIALEo straniero sia proposta dopo l’adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto
sospesa l’efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 non può, in ragione RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALEa menzionata domanda, pronunciarne l’annullamento, ma deve sospenderne l’efficacia fino alla definizione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale (Cass. n. 5437/2020; Cass. n. 32137/2022). Nella specie, il Giudice di pace, sebbene abbia dato atto che dopo la adozione del decreto di espulsione del 2/2/2023, il richiedente aveva, in data 17/2/2023, presentato domanda di protezione internazionale, ha rigettato l’opposizione al decreto di espulsione, senza sospenderne l’efficacia.
3.In conclusione, il ricorso va accolto; l’ordinanza impugnata va dunque cassata con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio, al Giudice di pace di Como, in persona di diverso magistrato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
-Cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Giudice di pace di Como, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024.