Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31700 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31700 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18194/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
BANCA CONSULIA SPA, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
nonché contro
NOME COGNOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 6615/2020 depositata il 23/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
– Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda con cui la sig. NOME COGNOME aveva chiesto di accertare il grave inadempimento contrattuale della Banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. assumendo che tra l’agosto e il dicembre 2007 erano state trasferite dal suo conto corrente somme in favore della società RAGIONE_SOCIALE per il complessivo ammontare di 205.500 € in assenza di sua autorizzazione dei relativi bonifici (di cui disconosceva la sottoscrizione con la prima memoria di trattazione) e di condannare la Banca RAGIONE_SOCIALE medesima al risarcimento del danno per pari importo, avendo accertato all’esito di CTU l’autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alle distinte dei bonifici.
La Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame proposto dalla sig. COGNOME osservando che il Tribunale non era incorso nell’invocato vizio di omessa pronuncia sulla domanda relativa all’accertamento della responsabilità della banca convenuta quale intermediario finanziario, per inadempimento contrattuale ed omessa vigilanza ex art. 2049 c.c. sull’operato del proprio promotore finanziario NOME COGNOME (chiamato in causa in manleva dalla banca e rimasto contumace), poiché:
la domanda formulata con atto di citazione verteva sul preteso inadempimento contrattuale della Banca RAGIONE_SOCIALE – presso la quale la sig. COGNOME era titolare di un conto corrente- consistente nell’addebito sullo stesso di bonifici non autorizzati;
allorché la banca si era costituita chiedendo di chiamare in causa il promotore finanziario sig. COGNOME – che aveva controfirmato i suddetti bonifici -al fine di vederne dichiarata l’esclusiva responsabilità o, comunque, di essere da questi manlevata, l’attrice non aveva preso specifica posizione con le memorie di trattazione, ma aveva ribadito il proprio assunto disconoscendo le sottoscrizioni degli ordini di bonifico e senza dedurre alcunché in ordine al diverso fatto costitutivo della pretesa ex art. 31 comma 3 d.lgs. n.59/1998 per cui lamentava l’omessa
pronuncia – ovvero circa la responsabilità della banca per fatto del promotore finanziario – che era stata formulata tardivamente solo nella comparsa conclusionale.
In sintesi, la domanda in tesi oggetto di omessa pronuncia non era stata proposta e tantomeno modificata in tal senso in tempo utile « essendo rimasta collegata alla domanda originaria formulata in ordine all’inadempimento contrattuale della banca per avere eseguito dei bonifici in difetto di autorizzazione bonifici che, all’esito della CTU, sono invece risultati debitamente sottoscritti dall’odierna appellante »; onde il Tribunale non aveva l’obbligo di pronunciarsi essendo pacifico che l’introduzione di un diverso fatto costitutivo della pretesa, pur potendo comportare le stesse conseguenze in tema di attribuzione del bene della vita, costituisce una domanda nuova, che al più poteva dichiarare esplicitamente inammissibile.
Infine, la Corte territoriale ha dichiarato assorbito l’appello incidentale di Banca RAGIONE_SOCIALE per riduzione del quantum e quello -peraltro inammissibile nei confronti del sig. COGNOME, chiamato in causa per la manleva ma rimasto contumace, senza che la banca avesse provveduto a notificargli l’atto di gravame.
3. – Avverso detta sentenza ha proposto ricorso la sig. NOME COGNOME con due motivi di cassazione. Ha resistito Banca Consulia RAGIONE_SOCIALEp.a. già Banca RAGIONE_SOCIALE Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per error in procedendo ovvero per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c. sulla domanda relativa all’accertamento della responsabilità della banca convenuta per omessa vigilanza e controllo sull’operato del proprio promotore finanziario, giacché – assume la ricorrente – sia in atto citazione che tempestivamente nella
memoria di trattazione in primo grado aveva espressamente richiesto la condanna della banca per grave inadempimento contrattuale; in detta violazione sarebbe incorsa anche la Corte d’appello avallando erroneamente l’omessa pronuncia del giudice di prime cure.
Afferma la ricorrente che la domanda formulata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. aveva ad oggetto il medesimo petitum e la medesima causa petendi di quella formulata in citazione: senza alcun mutamento dei fatti principali allegati erano entrambe destinate a ottenere una pronuncia di condanna per inadempimento contrattuale della banca convenuta per il danno subito dalla propria correntista a causa -afferma – delle condotte poste in essere da un dipendente il signor COGNOME dello stesso istituto di credito. La Corte di merito avrebbe, quindi, erroneamente ritenuto che solo nella conclusionale l’attrice avesse fondato l’inadempimento contrattuale sul presupposti di fatto diversi da quelli prospettati con la pretesa originaria, non comprendendosi quale sarebbero i presupposti di fatto diversi ovvero quale poteva essere il diverso fatto costitutivo della pretesa.
Osserva poi che in sede penale il signor COGNOME aveva patteggiato la propria responsabilità rispetto a 11 clienti correntisti coinvolti, per un totale di 30 operazioni, portate a termine con modalità operative identiche come indicato nella lettera indirizzata dalla Banca alla Consob il 15 maggio 2009 (bonifici senza causale o con dicitura «saldo», quasi sempre con procedura d’urgenza a favore di due società che nulla avevano a che fare con investimenti finanziari e collocazioni titoli) e che la banca avrebbe taciuto l’esistenza del processo penale affermando solo, dopo il reclamo della sig. COGNOME, che erano in corso accertamenti. Quindi la responsabilità dell’istituto di credito emergeva per il fatto che il promotore finanziario era stato designato dalla stessa banca alla gestione patrimoniale dei risparmi della sig. COGNOME.
-Il secondo motivo di ricorso denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, violazione dell’art. 113 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 4 e 5 c.p.c. La ricorrente deduce che nel rispetto del principio iura novit curia il giudice ha il dovere di decidere applicando anche norme diverse rispetto a quelle richiamate in atti dalle parti, anche in sede di gravame ove sia stato rimesso in discussione tramite specifica impugnazione il capo della sentenza corrispondente. Perciò la Corte di merito ben avrebbe potuto qualificare d’ufficio il titolo di responsabilità (ad esempio da extracontrattuale a contrattuale e viceversa) alla luce dei fatti storici allegati dalla parte, potendo il potere riqualificatorio del giudice essere esercitato in modo anche estensivo nei limiti della fattispecie concreta descritta dalle parti e dei fatti materiali allegati; avrebbe, cioè, nella specie dovuto accertare la responsabilità contrattuale della banca per omesso controllo dell’operato del proprio promotore finanziario, poiché gli accertamenti compiuti dalla funzione di controllo interno della banca e l’esito dell’azione penale sottesa ai medesimi fatti di causa « avevano cristallizzato la responsabilità della banca » (anche nell’illustrare il secondo motivo la ricorrente deduce le ragioni di merito per cui emergerebbe inequivocabilmente la responsabilità dell’istituto di credito alla luce dei documenti prodotti in primo grado e relativi al procedimento penale a carico del signor COGNOME).
-I due motivi, che possono essere esaminati insieme in quanto connessi, sono entrambi inammissibili.
La ricorrente invero non coglie nel primo mezzo la ratio decidendi e non si confronta con essa: la Corte d’appello ha, invero, escluso il vizio invocato con riguardo alla sentenza di prime cure perché la domanda che in tesi sarebbe oggetto di omessa pronuncia non era stata in effetti proposta e tantomeno era stata tempestivamente modificata nel senso dedotto, giacché -come è detto limpidamente nella sentenza gravata, a
fronte della chiamata in causa della Banca del promotore finanziario per essere da questi eventualmente manlevata, l’attrice non aveva preso specifica posizione con le memorie di trattazione, ma aveva solo ribadito il proprio assunto, ovvero che la banca aveva « eseguito dei bonifici in difetto di autorizzazione», che aveva precisato nella prima memoria di trattazione solo nel senso di contestare la falsità della loro sottoscrizione (fatto risultato infondato all’esito della CTU , giacché i bonifici in questione erano « risultati debitamente sottoscritti dall’odierna appellante» ); nulla, invece aveva dedotto in ordine al diverso fatto costitutivo della pretesa ex art. 31 comma 3 d.lgs. n.59/1998, ovvero circa la responsabilità della banca per fatto del promotore finanziario, anche nella prospettiva di cui all’art. 2409 c.c., che era stato allegato tardivamente solo nella comparsa conclusionale.
La domanda di accertamento di responsabilità e di condanna della banca – afferma la Corte territoriale -era rimasta « collegata alla domanda originaria formulata in ordine all’adempimento contrattuale della banca per avere eseguito dei bonifici in difetto di autorizzazione bonifici che, all’esito della CTU, sono invece risultati debitamente sottoscritti dall’odierna appellante » ovvero ai fatti costitutivi inizialmente dedotti e non mutati, non essendovi stata una tempestiva allegazione di fatti diversi suscettibili di fondare una responsabilità contrattuale o extracontrattuale ex art. 2409 c.c. della banca, risultando l’allegazione dei medesimi solo in comparsa conclusionale. Dal che discende, quanto al secondo mezzo, che non ha alcuna rilevanza l’invocato potere riqualificatorio del giudice, dal momento che -come dice la stessa ricorrente -esso è dato laddove non si tratti di mutare i fatti tempestivamente allegati (e provati) a fondamento della domanda, e ciò tanto più che nella stessa sommaria esposizione dei fatti di causa (pag. 4 del ricorso) la ricorrente stessa illustra la originaria causa petendi dando conto solo della allegazione di
operazioni di bonifico mai autorizzate, e non del fatto costitutivo della fattispecie di cui all’art. 2049 c.c.
Pertanto è del tutto inconferente l’insistenza della ricorrente sul fatto che non sarebbe intervenuta nella specie alcuna mutatio libelli, perché la ratio decidendi non attinge detto tema processuale bensì quello della identificazione dell’unica domanda formulata tempestivamente in atti, sulla quale il Tribunale ha pienamente pronunciato respingendola perché infondata alla luce di una CTU che aveva dimostrato l’autografia della sottoscrizione dei bonifici asseritamente non autorizzati e non firmati dalla sig. COGNOME, ratio con cui la ricorrente non si confronta né con il primo né con il secondo mezzo di gravame.
3.1. -Peraltro, va aggiunto, la parte ricorrente tenta di sorreggere la violazione dell’art. 112 c.p.c. in modo del tutto inammissibile laddove richiama fatti «costitutivi» della domanda pretesamente ignorata, senza indicare puntualmente dove, come e quando li avrebbe introdotti nel giudizio di primo grado, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima ancora di esaminare nel merito la questione (v. Cass. n. 15430/2018 e Cass. n. 2038/20219)
5.- In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
6.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo. Ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140 sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate nell’importo di euro 5.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sez. Civile del 27.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME