Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2274 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2274 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26800/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1403/2021 depositata il 20/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 23/2/2017 RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari su richiesta della Banca MPS spa e con cui si ingiungeva il pagamento di €. 1.767.120,00, a titolo di pagamento della fattura n. NUMERO_DOCUMENTO emessa
dalla società RAGIONE_SOCIALE e da questa ceduta alla Banca in virtù di un rapporto per anticipazioni su fattura.
L’opponente ha dedotto l’insussistenza del credito eccependo che non risultava provata l’esistenza del 21° Sal a cui si riferiva la fattura e in subordine eccependo l’irrituale notifica dell’atto di cessione del credito e il mancato rispetto della forma dell’atto pubblico richiesta dalla normativa in materia di appalti pubblici.
Banca MPS, costituendosi in giudizio, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, ha chiesto la condanna di RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. patiti in ragione del comportamento omissivo da questa tenuto a seguito della notifica della cessione di credito, in violazione dei principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., in particolare chiedendo il pagamento dei danni per €. 367.090,00 o altra somma dovuta.
Il Tribunale di Bari, con sentenza del 23/7/RAGIONE_SOCIALE, ha annullato il decreto ingiuntivo, rilevando che la Banca, a fronte dell’allegazione da parte dell’opponente dell’inesistenza del credito, non aveva fornito la prova dell’esistenza del 21° Sal, su citato.
Con atto di citazione in appello RAGIONE_SOCIALE (in qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE, titolare di crediti originariamente detenuti da RAGIONE_SOCIALE) ha censurato la sentenza del Tribunale per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c, attesa la mancata statuizione in ordine alla richiesta di accertamento della responsabilità di RAGIONE_SOCIALE per violazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. e di condanna al risarcimento danni, e inoltre per errata interpretazione giuridica del diritto di credito azionato in via monitoria (perché il Tribunale aveva qualificato erroneamente la fattispecie come cessione di contratto e aveva erroneamente ritenuto che fosse onere della Banca fornire la prova dell’esistenza del credito).
La Corte d’Appello di Bari ha integralmente rigettato l’appello.
Ha respinto la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c., perché, anche se vi era stata l’omissione di pronuncia da parte de Tribunale, la domanda di risarcimento danni era comunque inammissibile perché nuova rispetto a quella di pagamento del credito oggetto di cessione e non giustificata dalla posizione processuale dell’appellata, che non aveva proposto domande riconvenzionali o eccezioni determinanti un ampliamento dell’originario thema decidendum .
Ha altresì respinto la cesura sull’errore di diritto, non avendo il Tribunale qualificato la fattispecie come cessione di contratto ed essendo comunque il debitore ceduto legittimato a far valere nei confronti del cessionario le eccezioni opponibili al cedente, con la conseguenza che ricadeva sulla Banca l’onere di provare l’esistenza del credito.
Con ricorso notificato il 3/11/2021 RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Bari proponendo un unico motivo di ricorso.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Motivo di impugnazione: ‘Inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c. in merito all’omessa pronuncia e/o dichiarazione di inammissibilità della domanda di risarcimento’.
La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento danni, in quanto domanda nuova rispetto a quella di pagamento del credito oggetto del ricorso monitorio e non giustificata dalla proposizione di domande riconvenzionali o eccezioni da parte dell’opponente.
La ricorrente, da una parte, riconosce che ‘ nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione al decreto ingiuntivo, l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo in caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente,
egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione eventuale di una ‘reconventio reconventionis’ che deve però dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione, ovvero di domanda riconvenzionale (Cass. n. 6579/2021) ‘.
E pur ammettendo che nel presente caso l’opponente non ha spiegato domanda riconvenzionale, afferma che lo stesso abbia prospettato nell’atto di opposizione difese sia in fatto sia in diritto finalizzate al rigetto della domanda, ma integranti un tema di indagine tale da giustificare, da parte dell’opposta, una domanda di risarcimento del danno, per cui deve essere riconosciuto alla parte opposta di interloquire sul punto e anche di modificare la domanda ‘ingiuntiva’ con una domanda diversa ma pur sempre connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Più specificamente, la ricorrente afferma che la sua domanda di risarcimento danni è stata proposta in conseguenza della natura delle questioni difensive introdotte dalla parte opponente con l’atto di citazione in opposizione, dal momento che solo con quest’ultimo l’opponente ha portato a conoscenza della Banca l’inesistenza del credito ceduto, provocando così la domanda subordinata della Banca di risarcimento dei danni causati dal precedente comportamento omissivo dell’RAGIONE_SOCIALE.
Da parte sua la controricorrente contesta il motivo di ricorso, sottolineando che essa si era limitata ad eccepire l’inesistenza del titolo contrattuale, non estendendo il tema di indagine, e che la richiesta di risarcimento danni (oltre tutto per la somma di €. 367.900, superiore a quella ingiunta e pari alla somma totalmente anticipata da RAGIONE_SOCIALE alla società RAGIONE_SOCIALE, relativamente ad un rapporto più complesso diverso da quello fatto valere in giudizio) costituisce una evidente mutatio libelli non ammissibile.
Il motivo è fondato.
1.1) La questione della proponibilità da parte dell’opposto, nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di domande diverse da quella oggetto del ricorso monitorio è stata oggetto di una evoluzione giurisprudenziale, nella quale si è passati da posizioni più rigide (per es. Cass. civ., sez. III, 7/11/2019, n. 28615: ‘ L’opposto non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso per decreto ingiuntivo, salva l’ipotesi della reconventio reconventionis. Nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto, rivestendo la veste sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una reconventio reconventionis, alla condizione che la reconventio reconventionis dipenda dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di accezione ovvero di domanda riconvenzionale ‘) a posizioni che ammettono, anche per ragioni di economia processuale, una più ampia possibilità propositiva da parte dell’opposto (per es.: Cass. civ., sez. III, 22/09/2023, n. 27183: ‘ In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere
all’opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all’attore formale e sostanziale dall’art. 183 c.p.c..(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte del giudice di primo grado per aver esaminato nel merito una domanda nuova, introdotta dall’opposto in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, inammissibile in quanto relativa ad un rapporto giuridico diverso da quello azionato in sede monitoria)’ ; si veda anche, per es.: Cass. civ., sez. I, 24/03/2022, n. 9633; Cass. civ., sez. III, 27/11/2023, n. 32933).
La Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta per chiarire la questione giuridica: ‘ Le Sezioni Unite civili -pronunciandosi sulle due questioni di particolare importanza rimesse dalla Sezione Prima civile con l’ordinanza interlocutoria n. 20476 del 17 luglio 2023, ovvero se: a) in generale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto possa proporre una domanda nuova, diversa da quella avanzata nella fase monitoria, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale e si sia limitato a sollevare eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto; b) in particolare, se ed entro quali limiti possa considerarsi ammissibile la modificazione della domanda di adempimento contrattuale avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, attraverso la proposizione di una domanda d’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento o di una domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale -hanno affermato i seguenti principî. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell’opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all’ingiunzione ‘ (Cass. civ., sez. un., 15/10/2024, n. 26727).
Si ritiene, pertanto, che la parte opposta possa proporre una domanda, diversa da quella fatta valere in via monitoria, purchè essa si riferisca alla stessa vicenda sostanziale dedotta nella causa, attenga al medesimo sostanziale bene della vita e sia connessa a quella ab origine proposta.
1.2) Dal riportato esame giurisprudenziale deriva che erroneamente la Corte d’Appello ha dichiarato l’inammissibilità della domanda subordinata di risarcimento danni avanzata dalla parte opposta in quanto domanda nuova rispetto a quella di pagamento del credito formulata nel ricorso monitorio e non giustificata dalla formulazione di domande riconvenzionali o eccezioni dell’opponente determinanti un ampliamento dell’originario thema decidendum.
Infatti, in base alla giurisprudenza più recente su riportata e in particolare all’arresto delle Sezioni Unite, è ammissibile la proposizione di una domanda nuova da parte dell’opposta, anche in caso di mancata proposizione di domande riconvenzionali da parte dell’opponente, qualora tale domanda nuova si riferisca alla stessa vicenda sostanziale dedotta nella causa, attenga al medesimo sostanziale bene della vita e sia connessa a quella ab origine proposta.
La Corte d’Appello, dunque (e diversamente da come continua a sostenere la controricorrente anche nella memoria 8/1/2026), avrebbe dovuto accertare tale situazione, cioè se la vicenda sostanziale fatta valere con la proposizione della nuova domanda fosse o meno diversa da quella oggetto del ricorso monitorio.
Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; al giudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, anche per la
regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il giorno 21/1/2026 nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME