Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1278 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1278 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29340/2020 R.G. proposto da:
COGNOME, elett.te domiciliato in MONTEROTONDO, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che li rappresenta e difende per procura in calce al controricorso,
-controricorrenti-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n.930/2020 depositata il 7.2.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.12.2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 19.6.2009 COGNOME Leone chiedeva al Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, di ordinare a COGNOME NOME di spostare i contatori dell’acqua, della luce e del gas posti sul muro di confine del terreno di proprietà del Comune di Monterotondo (particella 1321 del foglio 27 del NCT del Comune di Monterotondo, derivante da frazionamento di una più ampia particella di proprietà di COGNOME NOME) e del terreno di COGNOME Leone (particella 1964 del foglio 27 del NCT del Comune di Monterotondo), e di condannare il COGNOME al risarcimento del danno subito per € 6.000,00, ed in subordine chiedeva di essere autorizzato a spostare i contatori in altro luogo a spese del convenuto dal muro di confine tra quelle due proprietà.
Si costituiva COGNOME NOME, che sosteneva che il muro di confine sul quale erano alloggiati i suoi contatori era stato costruito sul confine dal suo dante causa, COGNOME Quinto, prima del frazionamento e della cessione da parte sua al Comune di Monterotondo della particella 1321, per cui era di proprietà comune tra lui ed i comproprietari della particella 1964, COGNOME e sua moglie COGNOME NOME, per cui chiedeva il rigetto delle domande avversarie previa integrazione del contraddittorio nei confronti della COGNOME.
Integrato il contraddittorio nei confronti di COGNOME Rita, il Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, con la sentenza n. 13/2013 del 18.1.2013, ritenendo non raggiunta la
prova della proprietà esclusiva del muro di alloggiamento dei contatori in capo a COGNOME e COGNOME NOMECOGNOME respingeva le domande di parte attrice.
Proponevano appello avverso tale sentenza COGNOME e COGNOME COGNOME, che riproponevano, contrastati dal COGNOME, la domanda di rimozione dei contatori, sostenendo però di essere proprietari esclusivi del muro di alloggiamento degli stessi per accessione, in quanto interamente costruito sulla particella 1964 di loro proprietà.
La Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 930/2020 del 24.1.2020, in parziale accoglimento dell’appello, ordinava al COGNOME la rimozione dei propri contatori dal muro di recinzione della particella 1964 di proprietà COGNOMECOGNOME, confermava il rigetto della domanda risarcitoria e compensava le spese processuali del doppio grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato a COGNOME e COGNOME NOME il 10.11.2020, COGNOME NOME, affidandosi a quattro motivi, e resistono COGNOME e COGNOME NOME con controricorso notificato il 10/11.12.2020.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c..
La causa è stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 12.12.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n.4) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 della Costituzione, dell’art. 132 n. 4) c.p.c. e dell’art. 934 cod. civ., con conseguente nullità della sentenza per motivazione apparente, non essendo possibile ripercorrere l’iter logico e giuridico seguito dal giudice dell’impugnata sentenza nella formazione del suo convincimento.
Col secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per
violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in quanto i COGNOMECOGNOME che in primo grado si erano limitati a chiedere lo spostamento dei contatori dell’acqua, della luce e del gas dal muro, senza richiedere accertamenti sulla proprietà del muro e parlando solo di muro comune tra loro ed il Comune di Monterotondo, in secondo grado avevano ribadito la richiesta di spostamento dei contatori, questa volta basandola sulla loro asserita proprietà esclusiva del muro, derivante da accessione rispetto alla proprietà esclusiva del fondo di sedime, e la Corte d’Appello, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto la domanda di spostamento dei contatori sulla base della proprietà esclusiva del muro in capo ai COGNOMECOGNOME.
Col terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n.3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., per non avere rilevato la Corte d’Appello che i COGNOMECOGNOME in secondo grado avevano tardivamente ed inammissibilmente mutato la loro domanda, passando da una richiesta di rimozione dei contatori basata sulla proprietà comune col Comune di Monterotondo del muro di alloggiamento degli stessi formulata nella citazione di primo grado, ad una richiesta di rimozione dei medesimi contatori, ma basata sulla proprietà esclusiva dell’area di sedime, e quindi per accessione, anche del muro di alloggiamento dei contatori nell’atto di appello.
Col quarto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., dolendosi del fatto che l’impugnata sentenza non abbia compiutamente considerato il fatto decisivo rappresentato dalle testimonianze di COGNOME NOME, COGNOME NOME e del geometra NOME COGNOME, delle quali ha riportato il contenuto, né la comunicazione del Comune di Monterotondo del 14.9.2009, dalla quale risultava che il muro di recinzione di alloggiamento dei
contatori era stato realizzato prima della cessione compiuta dal COGNOME al Comune di Monterotondo della particella 1321 del foglio 27 del NCT del Comune medesimo.
Con riguardo alle predette doglianze, premesso che nel giudizio di appello il principio della violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato dell’art. 112 c.p.c., trattandosi di un giudizio di secondo grado, va applicato in relazione alle conclusioni dell’atto di appello e non a quelle del giudizio di primo grado, per cui il secondo motivo non é fondato, il Collegio ritiene di dover esaminare in via preliminare, quale ragione più liquida della decisione, il terzo motivo, attinente alla violazione dell’art. 345 c.p.c., secondo il quale nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove, e se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio.
Nel giudizio di primo grado, infatti, per quanto qui rileva, COGNOME COGNOME, alle cui domande ha poi aderito a seguito dell’integrazione del contraddittorio la comproprietaria della particella 1964 del foglio 27, COGNOME NOME, aveva chiesto di ordinare a COGNOME NOME di spostare i contatori dell’acqua, della luce e del gas posti sul muro in comune di confine tra il terreno di proprietà dei coniugi COGNOMECOGNOME (particella 1964 del foglio 27) e la proprietà del Comune di Monterotondo (particella 1321 del foglio 27 ceduta al medesimo da COGNOME NOME con l’atto del notaio Casertano dell’1.12.2004, rep. n. 43264, racc. n. 12609), ed in subordine di essere autorizzato alla rimozione di tali contatori.
Pur non avendo chiesto espressamente i coniugi COGNOMECOGNOME nelle conclusioni di primo grado di accertare di chi fosse la proprietà del muro, avevano indicato che tra le due particelle suddette vi era un breve tratto di muro in comune che faceva da confine tra le stesse, per cui implicitamente avevano individuato la causa petendi del risarcimento danni in forma specifica richiesto, nella comunione del muro di confine tra gli attori ed il Comune di
Monterotondo, mentre COGNOME NOME aveva sostenuto, che il muro in cui erano alloggiati i contatori dei quali si chiedeva la rimozione, era stato costruito sul confine con la proprietà degli attori, dal suo dante causa COGNOME COGNOME molti anni prima della cessione gratuita al Comune di Monterotondo della particella 1321 da parte sua, e che il muro era di proprietà comune tra lui e gli attori.
Dopo che la sentenza di primo grado del Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, non aveva ritenuto raggiunta, in base all’istruttoria svolta, la prova della proprietà esclusiva del muro in capo agli attori, in verità neppure invocata nelle domande proposte, ed aveva quindi rigettato la loro domanda di condanna del COGNOME alla rimozione dei contatori dalle nicchie del muro in questione, i coniugi COGNOMECOGNOME nell’atto di appello hanno inammissibilmente modificato la causa petendi della domanda di rimozione dei contatori avanzata contro il COGNOME in primo grado, ponendovi alla base non più la loro comproprietà col Comune di Monterotondo del muro di confine nel quale i contatori erano alloggiati, ma la proprietà esclusiva dello stesso.
In secondo grado gli appellanti hanno sostenuto che il muro di alloggiamento dei contatori sarebbe stato costruito interamente all’interno della loro particella 1964 del foglio 27, e che sarebbe stato quindi di loro proprietà in base al principio di accessione dell’art. 934 cod. civ., e non più comune ai proprietari confinanti secondo la presunzione di comunione del muro divisorio dell’art. 880 cod. civ..
La Corte d’Appello di Roma avrebbe quindi dovuto rilevare l’inammissibilità della domanda nuova così proposta dai coniugi COGNOME COGNOME per intervenuta modifica tardiva della causa petendi, anziché accogliere la domanda medesima e riformare la sentenza di primo grado.
Il primo motivo, sulla motivazione meramente apparente dell’impugnata sentenza, ed il quarto motivo, sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., devono ritenersi assorbiti per effetto dell’accoglimento del terzo motivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il secondo, assorbiti il primo ed il quarto motivo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.12.2023