Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22492 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22492 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 718/22 proposto da:
-) COGNOME NOME, domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE ;
– intimati – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma 17 maggio 2021 n. 3634; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
L’odierna ricorrente è la vedova ed erede di NOME COGNOME.
Nel 2012 NOME COGNOME convenne dinanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE (non è esatto quanto riferito a p. 4 del ricorso, secondo cui fu convenuto anche il RAGIONE_SOCIALE , che rimase contumace), esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si era iscritto ad una scuola di specializzazione;
Oggetto:
danno
da
tardiva
attuazione
direttive comunitarie in
tema
specializzazione
medicina
-) durante il periodo di specializzazione non aveva percepito alcuna remunerazione o compenso da parte RAGIONE_SOCIALEa scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Concluse pertanto chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive.
Con sentenza 30.11.2016 n. 22241 il Tribunale di Roma rigettò la domanda, sul presupposto che l’attore si era iscritto alla scuola di specializzazione prima RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 1982 -1983, e cioè quando non era ancora vigente per lo Stato italiano l’obbligo di prevedere il diritto RAGIONE_SOCIALE iscritti alle scuole di specializzazione ad una remunerazione adeguata.
La sentenza fu appellata dal soccombente.
Con sentenza 17.5.2021 n. 3634 la Corte d’appello rigettò il gravame. La Corte ritenne che:
non vi era prova che NOME COGNOME si fosse iscritto alla scuola di specializzazione nell’anno accademico 1982 -1983;
era tardiva, e quindi inammissibile, la domanda di condanna RAGIONE_SOCIALE enti convenuti al risarcimento del danno limitatamente agli anni di frequenza RAGIONE_SOCIALEa scuola di specializzazione successivi al 1982.
La sentenza d’appello è stata impugnata da NOME COGNOME per revocazione, e poi per cassazione con ricorso fondato su un motivo.
Le altre parti sono rimaste intimate.
La ricorrente ha depositato memoria, nella quale dà atto del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione per revocazione, rigetto motivato col rilievo che vi fu in
effetti un errore di fatto circa la documentazione dimostrativa RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione alla scuola di specializzazione, ma non fu decisivo in quanto la sentenza qui impugnata venne basata anche sulla ritenuta novità RAGIONE_SOCIALEa domanda come modificata in grado di appello.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, dal momento che la sentenza impugnata dichiarò inammissibile l’appello nei suoi confronti e sul punto non vi è censura.
Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 c.p.c. Deduce la ricorrente che la domanda, formulata in appello, di liquidare il danno per la mancata percezione RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio in base ad una frequenza di tre anni invece che quattro non costituì una domanda nuova.
3.1. Il motivo è manifestamente fondato.
E’ domanda nuova quella che amplia l’oggetto del cognoscere , non del pronuntiare (Cass. Sez. U., 15/06/2015, n. 12310).
La riduzione del quantum domandato a titolo di risarcimento del danno, fondata sulla invocazione di un diverso criterio di mero calcolo matematico, non costituisce una domanda nuova, perché non altera i fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice di rinvio.
P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE ;
(-) accoglie il ricorso nei confronti RAGIONE_SOCIALEe altre parti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, addì 14 luglio 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)