Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22492 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22492 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 718/22 proposto da:
-) COGNOME NOMECOGNOME domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
-) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell’Università e della Ricerca; Università degli Studi di Catania ;
– intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 17 maggio 2021 n. 3634; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’odierna ricorrente è la vedova ed erede di NOME COGNOME.
Nel 2012 NOME COGNOME convenne dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Università degli Studi di Catania (non è esatto quanto riferito a p. 4 del ricorso, secondo cui fu convenuto anche il Ministero dell’Istruzione , che rimase contumace), esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si era iscritto ad una scuola di specializzazione;
Oggetto:
danno
da
tardiva
attuazione
direttive comunitarie in
tema
specializzazione
medicina
-) durante il periodo di specializzazione non aveva percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Concluse pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.
Con sentenza 30.11.2016 n. 22241 il Tribunale di Roma rigettò la domanda, sul presupposto che l’attore si era iscritto alla scuola di specializzazione prima dell’anno accademico 1982 -1983, e cioè quando non era ancora vigente per lo Stato italiano l’obbligo di prevedere il diritto degli iscritti alle scuole di specializzazione ad una remunerazione adeguata.
La sentenza fu appellata dal soccombente.
Con sentenza 17.5.2021 n. 3634 la Corte d’appello rigettò il gravame. La Corte ritenne che:
non vi era prova che NOME COGNOME si fosse iscritto alla scuola di specializzazione nell’anno accademico 1982 -1983;
era tardiva, e quindi inammissibile, la domanda di condanna degli enti convenuti al risarcimento del danno limitatamente agli anni di frequenza della scuola di specializzazione successivi al 1982.
La sentenza d’appello è stata impugnata da NOME COGNOME per revocazione, e poi per cassazione con ricorso fondato su un motivo.
Le altre parti sono rimaste intimate.
La ricorrente ha depositato memoria, nella quale dà atto del rigetto dell’impugnazione per revocazione, rigetto motivato col rilievo che vi fu in
effetti un errore di fatto circa la documentazione dimostrativa dell’iscrizione alla scuola di specializzazione, ma non fu decisivo in quanto la sentenza qui impugnata venne basata anche sulla ritenuta novità della domanda come modificata in grado di appello.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero, dal momento che la sentenza impugnata dichiarò inammissibile l’appello nei suoi confronti e sul punto non vi è censura.
Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 345 c.p.c. Deduce la ricorrente che la domanda, formulata in appello, di liquidare il danno per la mancata percezione della borsa di studio in base ad una frequenza di tre anni invece che quattro non costituì una domanda nuova.
3.1. Il motivo è manifestamente fondato.
E’ domanda nuova quella che amplia l’oggetto del cognoscere , non del pronuntiare (Cass. Sez. U., 15/06/2015, n. 12310).
La riduzione del quantum domandato a titolo di risarcimento del danno, fondata sulla invocazione di un diverso criterio di mero calcolo matematico, non costituisce una domanda nuova, perché non altera i fatti costitutivi della domanda.
Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice di rinvio.
P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Istruzione ;
(-) accoglie il ricorso nei confronti delle altre parti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 14 luglio 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)