Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28288 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28288 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2023
Oggetto:
mediazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38242/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentat o e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO.
-RICORRENTE –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE-
e
COGNOME NOME E COGNOME NOME.
-INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4077/2019, pubblicata in data 10.10.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12.7.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha adito il Tribunale di Monza, esponendo che, con contratto preliminare del 17.5.2011, si era obbligata ad
acquistare da NOME e NOME COGNOME un immobile sito in INDIRIZZO, ma che il trasferimento non era andato a buon fine perché i promittenti venditori non avevano estinto il mutuo ipotecario né proceduto alla cancellazione dell’ipoteca iscritta sul bene, essendo inoltre emerse talune problematiche di carattere urbanistico e catastale non dichiarate dalle controparti e su cui la RAGIONE_SOCIALE, società mediatrice, non aveva svolto accertamenti, non avendo poi monitorato la situazione finanziaria dei convenuti, facendo sì che incassassero una caparra di € 40.000,00.
Ha chiesto di dichiarare la risoluzione del preliminare per inadempimento dei promittenti veditori e di condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno, oltre accessori e spese legali.
Il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del preliminare e ha condannato i soli promittenti venditori al risarcimento del danno, liquidato in €. 53.918,32, respingendo ogni altra domanda e regolando le spese.
La sentenza, impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE, è stata parzialmente riformata in appello.
La Corte distrettuale ha accolto la domanda risarcitoria anche nei confronti dello RAGIONE_SOCIALE, ritenendo ammissibili sia il deposito della relazione estimativa svolta in una procedura esecutiva a carico degli appellati, da cui era emerso che l’immobile era privo del certificato di agibilità, sia la richiesta di condannare la mediatrice al risarcimento del danno per non aver informato l’appellante della suddetta irregolarità, evidenziando che la COGNOME aveva dedotto in primo grado che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non aveva svolto ricerche sulla regolarità urbanistico-edilizia e catastale dell’immobile e che in appello si era limitata ad allegare
una circostanza di fatto di cui non era a conoscenza sin dal primo grado.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso lo RAGIONE_SOCIALE con ricorso in quattro motivi.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
NOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
In prossimità dell’adunanza camerale, le parti hanno depositato memorie illustrative.
Va respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., avendo la ricorrente depositato la sentenza impugnata e la relata di notifica, con l’attestazione di conformità all’originale.
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1175, 1176, 1329, 1710, 1754, 1759 c.c., nonché della L. 39/1989, contestando alla Corte di appello di aver ritenuto la ricorrente responsabile del danno per aver omesso di informare la COGNOME circa il fatto che l’immobile era privo dell’agibilità e ciò benché la mediatrice non fosse stata incaricata di effettuare alcuna verifica in proposito, avendo l’acquirente dato mandato ad un tecnico. Si assume che il mancato perfezionamento del definitivo non era dipeso dal difetto di agibilità, ma dal fatto che l’immobile non era stato liberato dall’ipoteca e ch e, pertanto, la violazione non aveva avuto alcuna effettiva conseguenza.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1175, 1176, 1710, 1759 c.c. e delle LL. 39/1989, 1150/1942 3 nonché dell’art. 24 D.P.R. 380/2001, sostenendo che la mediatrice non aveva ricevuto incarico di procedere alle verifiche edilizie circa la regolarità dell’immobile, facente parte di un immobile storico edificato nel XVIII secolo, sicché per la vendita non era necessario il rilascio di alcuna certificazione, potendo comunque ottenersi
l’agibilità mediante talune modifiche strutturali, nulla ostando alla conclusione del definitivo, salvo un’eventuale riduzione del prezzo.
Il terzo motivo denuncia l’omesso di un fatto decisivo, per aver la pronuncia trascurato che la promissaria acquirente aveva ottenuto un permesso in sanatoria che comportava ex lege la concessione dell’agibilità.
Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 e degli artt. 112 e 345 c.p.c., per aver la Corte d’appello dichiarato la responsabilità della ricorrente per violazione degli obblighi informativi sulla base della perizia estintiva depositata tardivamente e in accoglimento di una domanda non proposta nel rispetto delle preclusioni.
Il quarto motivo, che per ragioni di ordine logico va esaminato con priorità, è fondato.
È indiscusso -e ne dà atto la stessa sentenza impugnata (pag. 10) che la mancanza del certificato di agibilità è circostanza che la COGNOME ha dedotto direttamente in appello a fondamento della domanda di risarcimento per violazione degli obblighi informativi
-gravanti sul mediatore.
In primo grado lo RAGIONE_SOCIALE era stata chiamata a rispondere per una triplice violazione: a) per non aver tenuto una condotta ispirata a cautela poiché, pur essendo a conoscenza delle precarie condizioni finanziarie dei promittenti venditori, aveva consentito che incamerassero la caparra, sollecitando ulteriori pagamenti senza alcuna garanzia circa il buon esito dell’affare; b) per non aver informato l’acquirente che nel 2006 era stata presentata una denuncia di inizio attività che rappresentava uno stato di fatto difforme da quello reale, rendendo necessario sanare le violazioni e procedere all’aggiornamento dei dati catastali, con un aggravio dei costi dell’operazione; c) per non aver tempestivamente comunicato
alla RAGIONE_SOCIALE l’avvenuto recesso dei pr omittenti venditori dal contratto preliminare.
Il risarcimento preteso in giudizio ricomprendeva l’importo della caparra e le spese per l’intervento del tecnico, quelle di registrazione del contratto e le somme necessarie per l’acquisizione di documentazione presso il Comune di Maggiò e per la copia delle visure ipotecarie (cfr. citazione pag. 2-3).
In sostanza, le irregolarità urbanistiche e catastali denunciate in primo grado – di cui vi è menzione nella sentenza impugnata avevano esclusivo riguardo alle vicende della denuncia di inizio attività presentata nel 2006, che l’attrice aveva allegato come causa non del mancato perfezionamento del trasferimento, né dell’intero danno lamentato, ma solo di costi, oggettivamente contenuti ed esattamente quantificati in citazione, che lamentava di aver indebitamente sostenuto per la sanatoria e di cui pretendeva il rimborso da parte della mediatrice, senza alcuna attinenza con la questione dell’agibilità, in relazione alle condizioni e all’epoca di edificazione d ell’immobile, proposta solo in appello e che la Corte di merito ha considerato concausa del mancato buon fine dell’affare e dell’intero pregiudizio risarcibile (incluso il pagamento della caparra).
Il giudice distrettuale ha -in definitiva – ritenuto la ricorrente responsabile per una violazione informativa del tutto diversa da quelle dedotte in primo grado e di un danno patrimoniale che la danneggiata aveva ricondotto ad un inadempimento degli obblighi informativi non riguardanti la carenza di agibilità (inadempimenti che il Tribunale aveva ritenuto insussistenti ), in contrasto con l’art . 112 c.p.c., infine reputando ammissibili nuove allegazioni che la parte avrebbe dovuto introdurre in primo grado nel rispetto delle preclusioni processuali.
Nel corso del giudizio di primo grado, fermo il divieto di introdurre domande nuove che non siano conseguenza delle riconvenzionali o delle eccezioni proposte dal convenuto (nel qual caso la domanda deve esser proposta entro l’udienza di trattazione: Cass. 39917/2021; Cass. 30745/2019; Cass. 3806/2016), è consentita solo la precisazione o la modifica delle domande ritualmente introdotte (che può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa: “petitum” e “causa petendi”), sempre che non siano introdotte pretese aggiuntive e purché la domanda, ancorché modificata, risulti comunque inerente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e siano rispettate le preclusioni processuali previste dall’art. 183 c.p.c.
Dette allegazioni, qualora avvengano dopo la scadenza del termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., sono tardive e, qualora formulate per la prima volta in appello, costituiscono un “novum” inammissibile, vietato dall’art. 345, comma 1, c.p.c. (Cass. s.u. 12310/2015; Cass. 27566/2017; Cass. 18956/2017; Cass. 13091/2018; Cass. 4322/2019; Cass. 230898/2020; Cass. 4031/2021).
E’ pertanto – accolto il quarto motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure; la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla C orte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Resta impregiudicato l’esame, da parte del giudice del rinvio, dei motivi di appello su cui la Corte territoriale non ha pronunciato, ritenendoli implicitamente assorbiti (Cass. 12278/2010; Cass. 8817/2012; Cass. 134/2017).
P.Q.M.
accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la
causa alla Corte d’appello di Milano , in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda