Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16895 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 16895 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso 24260-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME , che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE;
Rep.
Ud. 14/02/2024
PU
avverso la sentenza n. 49/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 31/01/2019 R.G.N. 256/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO per delega verbale AVV_NOTAIO.
R.G. 24260/19
Svolgimento del processo
Con sentenza del 30.1.2019 n. 49, la Corte d’appello di Catania respingeva il gravame di RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del tribunale di Catania che si era pronunciata sui ricorsi riuniti proposti da quest’ultima società, avverso il verbale di accertamento emesso dall’RAGIONE_SOCIALE e la pedissequa cartella esattoriale emessa dalla RAGIONE_SOCIALE per il pagamento di € 94.213,02, a causa di irregolarità nel ve rsamento dei premi RAGIONE_SOCIALE.
Il tribunale, sulla base del complesso normativo costituito dall’art. 49 comma 1 della legge n. 88/89 e dell’art. 14 comma 3 del DM 12.12.2000 rilevava che vi era un obbligo di conforme classificazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE alle variazioni della classificazi one operata dall’RAGIONE_SOCIALE ; pertanto, valeva la regola della retroattività del re-inquadramento automatico, conforme a quello già operato dall’RAGIONE_SOCIALE e, quindi, nel caso in esame, sin dal febbraio 1999.
La Corte d’appello dichiarava il gravame di RAGIONE_SOCIALE inammissibile, perché l’unico oggetto del ricorso in primo grado era l’assunto dell’insussistenza dell’obbligo di comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE da parte della società della variazione da terziario a industria che è questione diversa, ad avviso della Corte del merito, da quella proposta con l’appello, relativo alla non retroattività del re-inquadramento, che quindi era una questione nuova, perché riguardava una prospettazione della causa petendi del tutto diversa da quella proposta con il ricorso di primo grado, che non poteva essere esaminata dal giudice del
gravame, perché non in rapporto con quella espressamente formulata in primo grado e di quella non costituente neppure antecedente logico-giuridico.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, RAGIONE_SOCIALE propone ricorso in cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il PG ha concluso in udienza, nel senso del rigetto del ricorso.
Il collegio riserva sentenza, nel termine di novanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 345 comma 1 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto tardivo il motivo di gravame proposto, in quanto avente per oggetto una prospettazione della causa petendi diversa da quella proposta con il ricorso in primo grado, quando invece, i motivi di ricorso in primo grado, riguardavano sia la mancanza di qualsivoglia obbligo del datore di lavoro di comunicazione, per come erroneamente ritenuto nel verbale RAGIONE_SOCIALE impugnato, sia la corretta applicazione dell’art. 16 del DM 12.12.2000, secondo cui l’efficacia del re -inquadramento assicurativo dell’azienda non era retroattivo, senza, quindi, nessuna novità rilevabile.
Con il secondo mezzo, la società deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché la Corte territoriale non aveva ritenuto di an alizzare il motivo di appello sull’applicabilità dell’art. 16 del DM 12.12.2000, basandosi sulla errata convinzione che trattavasi di domanda nuova e quindi inammissibile in appello.
Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘Si ha domanda nuova – inammissibile in appello – per modificazione della “causa petendi” quando i nuovi elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una
pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio’ (Cass. n. 15506/15, cfr. Cass. n. 10099/18, in motivazione) .
Nella presente vicenda, la società ricorrente ha riportato in ricorso, al foglio 6, le deduzioni svolte in primo grado relative alla concreta applicabilità dell’art. 16 del DM 12.12.2000, sulla rettifica d’ufficio delle classificazioni delle lavorazioni, c on effetto ‘dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione’, con le quali si deduceva che non poteva attribuirsi efficacia retroattiva al predetto provvedimento di reinquadramento dell’RAGIONE_SOCIALE: pertanto, le deduzioni svolte in grado di appello potevano al più ritenersi una precisazione della domanda originaria, senza alcun mutamento dei fatti allegati alla domanda stessa, ma sempre relativi al medesimo petitum e alla medesima causa petendi; è, quindi, erronea la statuizione del la Corte d’appello che ha ritenuto che fossero stati mutati il petitum e la causa petendi , laddove invece la società ricorrente, riprendendo il tema giuridico già introdotto in primo grado, si è solo impegnata sull’interpretazione e/o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto fatto valere.
In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Catania, affinché, alla luce del principio sopra esposto, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.2.24.