Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17904 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17904 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19865/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale ex lege ;
– ricorrente e controricorrente incidentale contro
LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE DOTT.NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrente ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 7503/2019 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata in data 4/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/4/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
ritenuto che,
con sentenza resa in data 4/12/2019, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dal Laboratorio di Analisi Cliniche Dott.ssa NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta da detta società avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE per il pagamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE, dei corrispettivi da quest’ultima dovuti per la fornitura di merce;
con la stessa sentenza, la corte territoriale ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE s.p.a., della minor somma di euro 248,40, contestualmente rilevando l’inammissibilità della domanda, proposta dalla RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE in via subordinata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, diretta alla condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento dei corrispettivi da quest’ultima asseritamente dovuti in relazione ad altre forniture di merce effettuate in suo favore;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato che la documentazione prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE in sede di opposizione a decreto ingiuntivo doveva ritenersi tale da comprovare adeguatamente l’avvenuto pagamento, parte della stessa, dei corrispettivi invocati in sede monitoria dalla RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE, con l’unica eccezione costituita dal mancato saldo della fattura relativa al residuo importo di euro 248,40;
sotto altro profilo, la corte territoriale ha giustificato la rilevata inammissibilità della domanda proposta in via subordinata dalla RAGIONE_SOCIALE s.p.aRAGIONE_SOCIALE nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, evidenziando come i titoli dedotti a fondamento dei nuovi pagamenti rivendicati dalla RAGIONE_SOCIALE s.p.aRAGIONE_SOCIALE dovessero ritenersi estranei
all’oggetto del giudizio originariamente introdotto in sede monitoria e, in quanto tali, non deducibili nel giudizio di opposizione;
avverso la sentenza d’appello, RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
il Laboratorio di Analisi Cliniche Dott.ssa NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALEs. resiste con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso al fine di resistere al ricorso incidentale della controparte;
a seguito del deposito di memorie illustrative, con ordinanza n. 127 del 3 gennaio 2024, la Terza Sezione civile di questa Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della definizione, dinanzi alle Sezioni Unite, della questione di diritto concernente l’ammissibilità della proposizione, da parte dell’opposto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di una nuova domanda fondata su titoli diversi da quelli dedotti con il ricorso per decreto ingiuntivo;
a seguito dell’emissione della sentenza delle Sezioni Unite n. 26727 del 15 ottobre 2024, la causa è stata nuovamente condotta in decisione all’odierna adunanza camerale;
RAGIONE_SOCIALE ha depositato un’ulteriore memoria;
considerato che,
con il primo motivo, la società ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1188, co. 1, 1193 e 1195 c.c. (in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare come le fatture riportanti la dicitura ‘pagato’ (prodotte in giudizio dalla società debitrice) non avrebbero potuto costituire prova alcuna dell’imputazione del pagamento ivi contemplato alle fatture poste a
fondamento del ricorso avanzato in sede monitoria, attesa la molteplicità dei rapporti intercorsi tra le medesime parti, sì che quella dicitura ben avrebbe potuto essere riferita ad altri pagamenti in applicazione dell’art. 1193 c.c.;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come la valutazione operata dalla Corte territoriale circa l’interpretazione della documentazione posta a fondamento dell’accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo e, in particolare, l’interpretazione del significato della dicitura ‘pagato’ (comparente su ciascuna delle fatture considerate dai giudici di merito) come riferita specificamente al titolo espressamente dedotto in ciascuna corrispondente fattura, deve ritenersi espressione della discrezionalità valutativa propria del giudice di merito in relazione all’interpretazione dei mezzi istruttori e, in quanto tale, deve ritenersi non deducibile in sede di legittimità;
in particolare, l’odierna censura, lungi dal prospettare un preteso vizio di legittimità del provvedimento impugnato, si risolve in una mera proposta di rilettura nel merito dei mezzi di prova acquisiti al giudizio sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità;
sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,
quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis , Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020, Rv. 656802 -01; Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709);
nella specie, la Corte d’appello ha espressamente evidenziato come dovesse ritenersi priva di pregio l’assunto dell’appellata volta ad attribuire alla dicitura ‘ pagato ‘ il mero significato di una ricevuta di pagamento dei singoli importi priva d ‘imputazione, atteso che l’ apposizione di quella dicitura su ciascuna fattura non poteva che dare riscontro, all’evidenza, dell ‘ estinzione del debito indicato nel medesimo documento; e ciò, tanto più ove si consideri che, nella specie, nessuna contestazione era stata sollevata in ordine al buon fine degli assegni bancari consegnati in pagamento (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalla ricorrente;
con il secondo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 166, 167, 183 e 645 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale, erroneamente ritenuto inammissibile la domanda subordinata formulata dalla RAGIONE_SOCIALE volta ad imputare (nel caso in cui il giudice avesse ritenuto estinti i debiti di cui alle fatture quietanzate) i pagamenti ad altri e pregressi debiti sempre contratti dal RAGIONE_SOCIALE; in particolare, secondo la ricorrente principale, nel giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto, pur rivestendo formalmente la posizione di convenuto, deve ritenersi nella sostanza parte attrice, dovendo ritenersi, pertanto abilitato a proporre, nella comparsa di risposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le domande e le eccezioni che costituiscono conseguenza delle domande e delle eccezioni avanzate dalla parte sostanzialmente convenuta;
il motivo è fondato;
osserva il Collegio come le Sezioni Unite di questa Corte hanno risolto la questione ritenuta dirimente nell’ordinanza interlocutoria già pronunciata nel corso di questo giudizio (concernente l’ammissibilità della proposizione, da parte dell’opposto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di una nuova domanda fondata su titoli diversi da quelli dedotti con il ricorso per decreto ingiuntivo), affermando il principio in forza del quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quelle introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l’opponente si avvalga dello ius variandi posteriormente all’atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. (cfr. Sez. U, Sentenza n. 26727 del 15/10/2024, Rv. 672396 – 01);
nel caso di specie, la società creditrice (RAGIONE_SOCIALE aveva incontestatamente proposto, nel giudizio di opposizione, una domanda alternativa a quella avanzata in sede monitoria, al fine di confermare in ogni caso l’effettiva sussistenza del credito preteso nei confronti di
contro
parte, anche se fondato su titoli diversi da quelli originariamente dedotti;
in particolare, la RAGIONE_SOCIALE ha rilevato che, qualora il giudice avesse ritenuto la documentazione prodotta dalla società debitrice in sede di opposizione a decreto ingiuntivo idonea a comprovare l’avvenuta estinzione del credito originariamente vantato dalla RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE (come nella specie avvenuto), allora quest’ultima avrebbe avuto interesse a giustificare la propria pretesa creditoria sulla base dei diversi titoli che, proprio in ragione della diversa imputazione che il giudice di merito avrebbe potuto attribuire alle quietanze depositate dalla controparte, avrebbero assunto un carattere decisivo ai fini della conferma della fondatezza della pretesa creditoria che la RAGIONE_SOCIALE aveva originariamente avanzato in sede monitoria;
il giudice d’appello ha ritenuto inammissibile la domanda proposta in via alternativa dalla RAGIONE_SOCIALE in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché ha ritenuto tale domanda affetta da inammissibile « novità rispetto al thema decidendum introdotto dall’opposta » in quanto « alcun ampliamento del tema di indagine è stato introdotto dall’opponente che, a fronte di fatture quietanzate da persone incaricate dal creditore, si è limitato a valersene. Il che non può ritenersi sufficiente a consentire la proposizione di una diversa domanda da parte dell’opposta »: pagg. 34 della sentenza impugnata);
a seguito della sentenza delle Sezioni Unite, deve ritenersi che tale argomentazione sia inidonea a giustificare il giudizio di inammissibilità della domanda proposta dalla società opposta, poiché tale inammissibilità è stata rilevata senza previamente verificare, tanto l’eventuale fondamento di tale domanda nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione dell’originaria domanda monitoria,
quanto l’effettiva tempestività della sua proposizione nella comparsa di risposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo;
da tali premesse, in accoglimento del motivo in esame, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Roma, affinché proceda alla verifica dell’eventuale ammissibilità della domanda avanzata in via alternativa dalla RAGIONE_SOCIALE sulla base dei presupposti stabiliti dalle Sezioni Unite e, in caso positivo, a deciderla nel merito;
con l’unico motivo del ricorso incidentale, il Laboratorio di RAGIONE_SOCIALE Dott.ssa NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. (in relazione all’art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sull’eccezione di compensazione sollevata dal RAGIONE_SOCIALE fin dal primo atto difensivo, segnatamente relativa al dedotto debito di RAGIONE_SOCIALE derivante dalla fornitura di un macchinario non funzionante;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come l’infondatezza dell’odierna censura discenda dell’applicazione del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale deve ritenersi inconfigurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un ‘ eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise – sia pure con una pronuncia implicita della loro irrilevanza o di infondatezza – in quanto superate e travolte, anche se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 13649 del
24/06/2005, Rv. 582099 -01; Sez. 1, Sentenza n. 11844 del 19/05/2006, Rv. 589393 -01; Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014, Rv. 630315 -01);
nel caso di specie, una volta accertato il residuo credito della RAGIONE_SOCIALE s.p.a. nell’importo di euro 248,40, deve ritenersi che la Corte territoriale abbia implicitamente ritenuto priva di fondamento l’eccezione di compensazione sollevata dalla Laboratorio s.a.s., con la conseguenza che incombeva su quest’ultima l’onere di prospettare il vizio (proprio o derivato) della decisione (implicita) di rigetto dell’eccezione di compensazione per la violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., in considerazione del carattere (in ipotesi) errato della soluzione implicitamente data dal giudice d’appello alla questione sollevata dalla parte;
sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del secondo motivo del ricorso principale; l’inammissibilità del primo motivo del ricorso principale e l’infondatezza del ricorso incidentale, dev’essere pronunciata, accanto al rigetto del ricorso incidentale, la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo del ricorso principale accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso incidentale, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso principale; dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo del ricorso principale accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in