Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14528 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14528 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21337/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME domiciliato all’indirizzo Pec del difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
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ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME.
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avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 1106/2023 depositata il 30/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
COGNOME Luca propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 1106 del 30 marzo 2023 con cui la Corte d’Appello di Milano rigettava il suo appello, integralmente confermando la sentenza con cui il Tribunale di Pavia aveva rigettato la sua domanda di declaratoria di invalidità, inefficacia e nullità anche parziale del contratto di finanziamento da lui stipulato con Santander Consumer Bank s.p.a., per applicazione di un TEG usurario e di un TAEG diverso da quello pattuito, ed aveva inoltre ritenuto tardiva la domanda, da lui proposta, per la prima volta, nella memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1, od. proc. civ., ‘in via ulteriormente subordinata’, con cui chiedeva di ‘condannare RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro -tempore, al pagamento/restituzione, in favore del Sig. COGNOME Luca, della somma di € 1.311,04 o della somma che risulterà di giustizia, per mancato rimborso delle commissioni non maturate’.
Resiste con controricorso la banca.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il ricorrente e la banca resistente hanno depositato rispettiva memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia ‘Violazione dell’art. 183, comma 5 e 6 c.p.c. ( ante riforma di cui al D. Lgs. 10.10.2022 n. 149), in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4’.
Censura l’impugnata sentenza per risultare ‘violato l’art. 183, comma 5 e 6 c.p.c., avendo fornito una interpretazione diversa dal suo contenuto ed in contrasto con l’indirizzo fornito in tema di emendatio e mutatio libelli da Codesto Supremo Collegio’.
Lamenta che la corte territoriale ha erroneamente ricondotto la domanda, proposta dall’allora attore, poi appellante, ‘in via ulteriormente subordinata’ con memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1, cod. proc. civ. e volta ad ottenere la condanna di Santander Consumer Bank alla retrocessione delle commissioni non maturate in sede di estinzione anticipata del finanziamento, alla nozione di ‘domanda nuova’, anziché alla nozione di ‘domanda modificata’.
1.1. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare, a Sezioni Unite, con la sentenza 13/06/2015 n. 12310, che ‘l a modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ( petitum e causa petendi ), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali’, ponendo un principio ancora successivamente ribadito da Cass., Sez. Un., 13/09/2018, n. 22404: ‘ Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta’.
Sono poi seguite numerose pronunce delle Sezioni semplici
(Cass., 13091/2018; Cass., 4322/2019), che, invero, hanno progressivamente superato il criterio di valutazione avente ad oggetto l’invarianza del petitum e della causa petendi della domanda, per attribuire maggior rilievo alla inerenza delle proposte domande alla medesima vicenda sostanziale, seppur in un rapporto di reciproca incompatibilità.
E’ stato quindi affermato che ‘ Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta’ (Cass., 07/09/2020 n. 18546; Cass., 09/02/2021, n. 3127; Cass., 02/11/2023, n. 30455).
1.2. Orbene, nel caso di specie la corte di merito ha, dapprima, e correttamente, rilevato che ‘E’ ben possibile, dunque, che la parte, con la prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. muti la domanda proposta con il proprio atto introduttivo anche in punto petitum o causa petendi . Ma è tuttavia necessario che la domanda, così modificata al punto di essere nuova, non solo presenti una stretta connessione con la vicenda sostanziale dedotta in giudizio, ma si ponga altresì con la domanda originaria in un ‘rapporto di alternatività’, da intendersi nel senso che la domanda modificata non deve aggiungersi a quella precedentemente formulata, bensì sostituirsi a quest’ultima, di modo che sia possibile ritenere che la parte abbia implicitamente rinunciato alla domanda originaria, valutando quella successivamente proposta maggiormente rispondente ai propri interessi’ (v. p. 6 sentenza), ma è poi pervenuta a qualificare la domanda proposta dall’attore nella prima memoria di trattazione, come domanda nuova, ed a ritenerla inammissibile perché
tardivamente proposta.
1.3. Così argomentando, tuttavia, la corte di merito è incorsa nella violazione dei summenzionati principi di diritto, dato che ha omesso di considerare che nell’atto introduttivo l’attore aveva prospettato a fondamento della domanda restitutoria la asserita invalidità ed inefficacia del finanziamento, ma, nella prima memoria, nella pur denegata ipotesi di ritenuta validità del finanziamento che poi si era estinto anticipatamente, è pervenuto a proporre, ‘in via ulteriormente subordinata’, la domanda di restituzione, almeno, delle commissioni non ancora maturate.
Ed allora la corte d’appello avrebbe dovuto rilevare, ma non lo ha fatto, che le due domande, per come formulate e pur nella loro rispettiva incompatibilità, erano riferite alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, dato che la domanda di rimborso commissioni (o di riduzione del costo totale del credito) ex art. 125sexies T.U.B., nel caso di anticipata estinzione del finanziamento, si pone in via alternativa rispetto alla domanda di restituzione somme per applicazione di tassi oltre soglia e per applicazione di un TAEG diverso da quello pattuito.
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia ‘Violazione dell’art. 1421 c.c. e dell’art. 36, comma 4 D. Lgs. 206/2005, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3’.
Censura l’impugnata sentenza nella parte in cui la corte d’appello non ha ‘rilevato d’ufficio la nullità della clausola contrattuale che nega il rimborso delle commissioni in sede di estinzione anticipata del finanziamento’.
2.1. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Al riguardo, va rilevato che questa Corte (v. Cass., 06/09/2023, n. 25977) ha già avuto modo di affermare: a) che l’art. 125 del T.U.B., nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il d. lgs n. 141 del 2010, prevede che, in
caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR; in caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all’autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento; b) che è pertanto nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005; c) che poiché la clausola, che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha natura di clausola abusiva, il giudice ha il dovere di rilevare, anche d’ufficio, la nullità della clausola stessa.
Nell’affermare erroneamente, come si è detto in sede di scrutinio del primo motivol’inammissibilità della domanda restitutoria proposta dall’attore nella prima memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1, cod. proc. civ., la corte di merito ha trascurato di esaminare la compatibilità della clausola, contenuta all’art. 11 del contratto di finanziamento e che nega il rimborso delle commissioni in sede di estinzione anticipata del finanziamento, con i suindicati principi di diritto.
Dalla ritenuta fondatezza di entrambi i motivi di ricorso, deriva l’integrale accoglimento dello stesso e si impone la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi di diritto applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese
del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza