SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BARI N. 1198 2025 – N. R.G. 00001183 2024 DEPOSITO MINUTA 02 12 2025 PUBBLICAZIONE 02 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI BARI SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Consigliere
alla pubblica udienza del 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1183/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
APPELLANTE
contro
:
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
APPELLATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 25.12.2024 proponeva appello avverso la sentenza, resa in data 19.12.2024 con la quale il Tribunale di Foggia, preso atto che, con ordinanza resa il 19.7.2024, nel corso di un ATP il medesimo Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda dell’istante in quanto <>,
rigettava la conseguente domanda proposta dalla con ricorso ex art. 414 cpc. del 24.7.2024 onde accertare e determinare le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento ‘ dell’invalidità minima del 67% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero in subordine, da quella che risulterà al termine del presente procedimento, al fine della presentazione della richiesta alla , ai sensi dell’art. 12, l. 181 del 1992 della esenzione della compartecipazione alle spese sanitarie ‘. Parte
Rilevava il Tribunale, richiamando l’insegnamento di Cass. n. 13854 del 2014, che, non essendo stata presentata, nella specie, alcuna domanda amministrativa idonea a consentire all’Ente preposto di pronunciarsi validamente sulla spettanza del beneficio, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.
2.Tanto premesso, si rileva rileva in questa sede di gravame, in estrema sintesi, che qui l’assicurato può presentare l’apposita domanda di esenzione all solo in uno con il requisito sanitario e che tale istanza deve essere corredata della prova della sussistenza del requisito sanitario acquisita nei periodi pregressi, laddove detta prova consiste esclusivamente nella produzione del verbale della Commissione medica di prima istanza (o di verifica risalente all’epoca per la quale si richieda l’esonero) ovvero del decreto di omologa che accerta favorevolmente la sussistenza del requisito sanitario. Parte
Sicchè l’istante solo successivamente al provvedimento giudiziale accertante lo stato di invalidità minima del 67% potrà presentare domanda all’ volta ad ottenere la esenzione dal ticket sanitario, il cui beneficio decorrerà da (quest’ultima) domanda. Parte
3. L’appello è infondato.
In primo luogo va osservato:
-che il presente giudizio ordinario, contrariamente a quanto opina l nelle sue difese, non è affatto un giudizio di opposizione ex art. 445 bis, comma 6, cpc (non vertendosi in ipotesi di mancato accordo delle parti sulle conclusioni di una CTU qui mai espletata);
-che il ricorso ordinario dello malgrado la sua originaria intestazione (‘ Provvedimento impugnato: Ordinanza del 19.7.24 del Tribunale di Foggia, sez. lav., nella persona del AVV_NOTAIO, resa nella causa iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO r.g.l .’) deve essere interpretato alla stregua di un atto introduttivo di un ordinario giudizio di cognizione, essendo ormai pacifico che (v. tra le altre le sentenze n. 5338 del 2014 e n. 8932 del 2015 della Suprema Corte) avverso le ordinanze di inammissibilità dell’ rese dal Tribunale non può essere proposto ricorso in cassazione ex art. 111 Cost., giacché la pronuncia di inammissibilità dell è priva di incidenza, con efficacia di giudicato, su situazioni soggettive di natura sostanziale e non preclude l’ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato. Si tratta di una pronuncia resa nell’ambito di una verifica sommaria, che soddisfa la condizione di procedibilità di cui al comma 2 dell’articolo 445 -bis c.p.c. e consente alla parte di accedere al giudizio ordinario, ai sensi dell’articolo 442 c.p.c., per l’accertamento del diritto alla prestazione; per cui nel giudizio di merito dovrà, pertanto, procedersi secondo le forme ordinarie, anche all’accertamento delle condizioni sanitarie, nel senso che ‘ la parte potrà, dunque, proporre ricorso ex art. 442 c.p.c. per far valere il diritto alla prestazione e nel giudizio ordinario verranno nuovamente in discussione tutte le condizioni ed i presupposti della azione, sostanziali e processuali ‘ (v. da ultimo Cass. n. 14684 del 2025);
-che l’istante ha espressamente correlato, nelle conclusioni del ricorso, l’accertamento dell’invalidità con la pretesa della esenzione della compartecipazione alle spese sanitarie.
Tanto premesso, ad integrazione della motivazione sviluppata dal primo giudice ed in adesione alle argomentazioni svolte dall’ sin dal primo grado, vi è che nell’ambito di un siffatto giudizio ‘ordinario’ avente il ridetto petitum, non si può che dare corso al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la legittimazione passiva (rectius: la titolarità dal lato passivo dell’obbligazione) è dell’RAGIONE_SOCIALE per le domande di esenzione dalla quota di
partecipazione alla spesa RAGIONE_SOCIALE (ticket) (Cass. n. 23899/2021; Cass., 18 giugno 2014 n. 13854; Cass., 3 ottobre 2008, n. 24598; Cass., 9 marzo 2001, n. 3500; Cass., 22 marzo 2001, n. 4166, ed ivi ulteriori richiami), essendo pacifico che, ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, l’assistenza RAGIONE_SOCIALE è assicurata dalle regioni attraverso le unità sanitarie locali, le quali sono costituite in aziende dotate di personalità giuridica pubblica e sono quindi legittimate passivamente a fronte dell’azione giudiziaria diretta all’accertamento del diritto a tali prestazioni (Cass., 3500/2001, cit).
4. Ma vi è di più.
Leggendo la motivazione di Cass. n. 13854 del 2014, richiamata dal primo giudice, si può osservare che:
-nella specie, la domanda amministrativa dovrà essere proposta nei confronti del soggetto legittimato all’erogazione della prestazione e il giudizio circa l’esistenza dello stato invalidante – da compiersi incidenter tantum, essendo il presupposto logico per la erogazione del beneficio economico – sarà limitato all’ambito del procedimento instaurato esclusivamente nei confronti del soggetto tenuto all’erogazione della prestazione e non potrà farsi valere ad altri fini, ossia nei giudizi aventi ad oggetto quale petitum pretese diverse dalle prestazioni assistenziali statali e che pure hanno come presupposto logico l’esistenza di uno stato invalidante (Cass., 2 aprile 2004, n. 6565; Cass., 9 agosto 2004, n. 15347; Cass., 10 settembre 2004, n. 18321);
legittimato passivo in una controversia avente ad oggetto una prestazione di assistenza sociale è il soggetto che, in forza della disciplina (sostanziale) di tale prestazione, è tenuto a riconoscerla; ossia è il soggetto coinvolto nel lato passivo del rapporto obbligatorio che sorge al verificarsi di certi presupposti di spettanza del beneficio, e su cui grava il relativo onere economico (Cass., Sez.un. 9 giugno 2011, n. 12538; Cass., n. 6565/2004, cit).
In forza di questi principi, si è riconosciuta la legittimazione passiva (rectius: la titolarità dal lato passivo dell’obbligazione) dell’RAGIONE_SOCIALE per le domande di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa RAGIONE_SOCIALE (ticket)
(Cass., 3 ottobre 2008, n. 24598; Cass., 9 marzo 2001, n. 3500; Cass., 22 marzo 2001, n. 4166, ed ivi ulteriori richiami), essendo pacifico che, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, l’assistenza RAGIONE_SOCIALE è assicurata dalle regioni attraverso le unità sanitarie locali, le quali sono costituite in aziende dotate di personalità giuridica pubblica e sono quindi legittimate passivamente a fronte dell’azione giudiziaria diretta all’accertamento del diritto a tali prestazioni (Cass., 3500/2001, cit);
-che va (in ogni caso) esclusa, in base alla predetta disciplina, l’ammissibilità (in sede di giudizio ordinario) di un’azione di mero accertamento dello stato di invalidità civile (Cass. 2 aprile 2004 n. 6565, Cass., 10 settembre 2004, n. 18321; Cass. 7 febbraio 2007 n. 2646; Cass. 3 ottobre 2008, n. 24598) laddove detta giurisprudenza si fonda, tra le altre considerazioni, sul rilievo che si possono far valere con l’azione di accertamento soltanto “diritti”, e non meri “spezzoni” del fatto, che da soli considerati non conferiscono alcuna posizione di vantaggio (cfr. Cass., Sez. un., 29 novembre 1988, n. 6468). E se è vero che, in relazione alla materia assistenziale, lo stato invalidante si pone come presupposto (ossia come antecedente in senso logico) per fare valere pretese di diverso genere, dal momento che da detto accertamento nascono una serie di posizioni giuridiche di vantaggio (ad esempio l’iscrizione nelle liste speciali per il collocamento obbligatorio, ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482, il congedo straordinario per cure della L. 30 marzo 1971, n. 118, ex art. 26, l’esenzione dalle tasse scolastiche la medesima L. n. 118 del 1971, ex art. 30), è altrettanto vero che l’interesse dell’invalido all’accertamento del suo status, che potrebbe far valere poi per ottenere i benefici che la legge vi ricollega, non sembra realizzabile attraverso un’azione di mero accertamento dell’invalidità;
che tutte le posizioni di vantaggio che la legge attribuisce all’invalido civile postulano non solo la ricorrenza dello stato invalidante, ma anche il concorso di elementi ulteriori (come ad es. lo stato di disoccupazione per ottenere l’iscrizione nelle liste del collocamento speciale; l’appartenenza a famiglia di disagiate condizioni economiche per l’esenzione dalle tasse scolastiche, ecc), i quali, in caso di diniego
della prestazione, devono essere dimostrati in giudizio nei confronti del legittimo contraddittore;
– la prestazione invocata nel presente giudizio è prevista dal D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 11, comma 2, (convertito dalla L. 11 novembre 1983, n. 638) e l’art. 11, comma 3, prevede inoltre “Restano in vigore, ai fini delle esenzioni di cui ai commi precedenti, le disposizioni della L. 26 aprile 1982, n. 181, art. 12, non modificate dal presente articolo”.
La L. cit., art. 12, al comma 8, prevede che la unità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provvede a rilasciare, a domanda dell’interessato, apposito tesserino individuale, a validità annuale attestante il diritto alla esenzione. A tali fini l’interessato è tenuto a produrre all’unita RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di residenza: a) una autocertificazione in carta libera, ai sensi della L. 10 maggio 1976, n. 249, art. 2, sottoscritta anche dai titolari dei redditi del nucleo familiare di appartenenza, secondo le disposizioni contenute nella L. 13 aprile 1971, n. 114, art. 24; b) il titolo comprovante l’appartenenza alle categorie di cui al settimo comma (grandi invalidi di guerra e di servizio, grandi invalidi del lavoro e invalidi civili di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12); per cui, pur non sottacendosi l’improprietà nella formulazione letterale della norma – che sembra ricollegare la domanda al mero rilascio del tesserino attestante il diritto all’esenzione non sembra revocarsi in dubbio che la L. n. 181 del 1982, richieda una apposita domanda rivolta alle unità sanitarie locali, oggi corredata da documenti, il cui scopo evidente è non solo quello del rilascio del tesserino, ma anche quello, non meno importante del primo, di mettere la nella condizione di verificare la esistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio in questione, come si desume dall’onere imposto alla parte di depositare la suddetta documentazione. Parte Parte
A tali fini, quindi, la domanda si presenta necessaria perché la – che è l’unico soggetto obbligato all’erogazione della prestazione (che risulta essere l’unica in concreto reclamata dall’assistito, stando alle deduzioni svolte in sede di appello, alle quali questa Corte deve attenersi) -effettui le sue determinazioni circa il Parte
riconoscimento del beneficio, giacché nulla esclude che essa possa non concordare con un determinato accertamento medico in ordine allo stato di invalidità.
L’appello va quindi disatteso per le argomentazioni tutte di cui sopra.
Applicato l’art. 152 disp. att. cpc l’appellante non è tenuto al rimborso delle spese di gravame.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull’appello proposto da con ricorso depositato in data 25.12.2024 nei confronti dell’ , avverso la sentenza del AVV_NOTAIO del lavoro del Tribunale di Foggia del 19.12.2024, così provvede: rigetta l’appello e conferma l’impugnata sentenza; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante,
dichiara non dovuto all’ il rimborso delle spese del presente grado del giudizio; dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Bari il 25/11/2025
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME