Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15432 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15432 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13851/2023 r.g., proposto da
COGNOME NOME , elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 1251/2022 pubblicata in data 27/01/2023, n.r.g. 230/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.- NOME COGNOME aveva lavorato alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Il COGNOME aveva adito il Tribunale di Trapani per ottenere la declaratoria di nullità del termine finale apposto al contratto, l’ordine alla società di
OGGETTO:
pagamento eseguito invirtù di sentenza poi cassata domanda di restituzione regime giuridico -proponibilità anche in separato giudizio -giudicato – esclusione
riammetterlo in servizio e la condanna della società al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate.
2.- Il Tribunale di Trapani aveva rigettato la domanda, ma la Corte d’Appello di Palermo, in accoglimento del gravame del COGNOME, aveva accolto le domande del lavoratore e condannato RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dall’atto di messa in mora fino all’effettiva riammissione in servizio.
In esecuzione della decisione di appello la società aveva pagato a dicembre 2009 e a giugno 2010 la complessiva somma lorda di euro 138.148,53.
3.- Questa Corte di Cassazione, con sentenza n. 6007/2016, aveva cassato la sentenza d’appello e rinviato per una nuova decisione, che, in sede di rinvio, era stata di rigetto delle domande del COGNOME (sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 130/2018).
4.- Indi RAGIONE_SOCIALE chiedeva al Tribunale di Trapani la condanna del COGNOME alla restituzione della predetta somma.
5.- Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda per intervenuto giudicato, ritenendo che la sentenza di rinvio n. 130/2018 contenesse un esplicito rigetto della domanda restitutoria per difetto di prova dell’avvenuto pagamento, sicché sarebbe stato onere della società impugnare tale decisione, onere invece inadempiuto.
6.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva il gravame interposto da RAGIONE_SOCIALE e quindi la domanda restitutoria.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
nella sentenza di rinvio n. 130/2018 il rigetto della domanda restitutoria per difetto di prova del pagamento è presente solo nella motivazione, non anche nel dispositivo;
deve pertanto ritenersi che tale rigetto non sia giuridicamente rilevante, attesa la prevalenza del dispositivo sulla motivazione, sicché deve ritenersi che sia mancata una decisione sulla domanda restitutoria, con conseguente esclusione di un giudicato sul punto (Cass. n. 21885/2010);
è consolidato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’omessa pronunzia legittima la parte interessata a denunziare il vizio con il gravame oppure a coltivare la pretesa in separato giudizio, posto che la rinunzia implicita alla pretesa correlabile al mancato esperimento del gravame ha valore meramente processuale e non sostanziale;
pertanto nel separato giudizio non è opponibile la formazione del giudicato esterno (Cass. n. 25576/2019);
sussiste il diritto di RAGIONE_SOCIALE alla restituzione, attesa la prova del pagamento rappresentato dai bonifici, ma nei limiti della somma netta di euro 92.351,52.
7.Avverso tale sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
8.- RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
9.- Il ricorrente ha depositato memoria.
10.- Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ dell’art. 2909 c.c. per avere la Corte territoriale escluso che sulla domanda restitutoria della società si fosse formato il giudicato di rigetto.
Il motivo è infondato alla luce di tutta la giurisprudenza di legittimità esattamente ricordata e riportata dalla Corte territoriale.
Va precisato che la domanda restitutoria avanzata in sede di rinvio non è una domanda attinente al merito della controversia, ma solo alle conseguenze sostanziali della vicenda processuale. Ne consegue che l’eventuale omessa pronuncia del giudice di rinvio sulla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza di appello cassata in sede di legittimità non preclude l’autonoma proposizione della domanda in un separato giudizio, nemmeno se tale omissione di pronuncia non sia stata impugnata con ricorso per cassazione, essendosi formato su di essa un giudicato di mero rito (Cass. ord. n. 3527/2020).
Inoltre, nel rito del lavoro i capi di pronunzia sono esclusivamente quelli contenuti nel dispositivo letto in udienza, sicché eventuali ulteriori capi
espressi soltanto nella motivazione sono inidonei ad integrare il contenuto della decisione e, quindi, a passare in giudicato, pena la violazione dell’art 429 c.p.c. Va infatti ribadito che nel rito del lavoro trova applicazione il principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione, qualora sussista l’effettiva carenza nell’uno di statuizioni invece contenute nell’altra (Cass. ord. n. 14499/2014; Cass. n. 6635/2004), come nel caso in esame.
2.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in