Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20532 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20532 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8207/2019 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
CONDOMINIO LA RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 5295/2018 depositata il 30/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Condominio Residenza nel Verde domandava al Giudice di pace di Monza la condanna dei coniugi COGNOME e COGNOME al pagamento delle spese relative al consumo di acqua e alla manutenzione e pulizia del cortile comune. Rigettata in primo grado, la domanda veniva accolta in appello dal Tribunale di Monza.
I coniugi COGNOME NOME eseguivano il pagamento e ricorrevano in cassazione. Cass. 10864/2016 accoglieva parzialmente il ricorso, statuendo che le spese per la fornitura d’acqua, ripartite internamente al Condominio sulla base di contatori o millesimi, non rientravano nell’ambito dell’art. 1110 c.c., mentre le spese per la conservazione e il godimento del cortile comune costituivano obbligazioni propter rem. In relazione a queste ultime spese, il comproprietario non può sottrarsi al pagamento se non rinunciando al diritto sul bene, e l’obbligo del partecipante ex art. 1104 c.c. no n richiede una delibera assembleare ma solo la prova dell’esistenza del condominio e della comunione.
Nessuna delle parti riassumeva il giudizio di rinvio, determinandosi così l’estinzione del processo.
I coniugi COGNOME, sostenendo che tale estinzione avesse travolto le statuizioni della sentenza cassata, domandavano al Tribunale di Monza la condanna alla restituzione delle somme versate, che nel 2017 veniva accolta solo per le spese dell’acqua e metà delle spese processuali, per un totale di € 4.304,01. Escludeva la restituzione delle somme per la manutenzione del cortile, ritenendo che la conferma su questo punto da parte di questa Corte non fosse stata travolta dall’estinzione del giudizio di rinvio.
In sede di appello (proposto dai COGNOME), la Corte territoriale ha accolto l’eccezione che il grado di appello si era già consumato. Poiché la sentenza cassata era stata pronunciata dal Tribunale di Monza in funzione di giudice di appello, la Corte ha ritenuto che l’a ppello dinanzi a lei costituisca una indebita duplicazione del
secondo grado di giudizio. La Corte ha dichiarato inammissibile l’appello e condanna to NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 96 co. 3 c.p.c., di una somma per lite temeraria, ritenendo che egli abbia agito con colpa grave abusando del processo (il Condominio aveva già offerto la restituzione della metà della cifra prima del nuovo processo).
Ricorre in cassazione COGNOME con due motivi. Resiste il Condominio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 389 e 393 c.c., nonché dell’art. 24 Costituzione. Si censura la decisione della Corte d’appello che ha ritenuto inammissibile la domanda restitutoria, affermando che essa dovesse essere proposta al giudice del rinvio e non a quello ordinariamente competente.
Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 96 c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo. Si censura la decisione della Corte d’appello nella parte in cui ha condannato il ricorrente per lite temeraria, affermando che egli avrebbe abusato del processo nonostante il Condominio avesse offerto di restituire parte delle somme.
-Il primo motivo è rigettato.
La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza successivamente cassata va proposta esclusivamente dinanzi al giudice competente per effetto del rinvio, e non al giudice ordinariamente competente, anche nel caso in cui il giudizio di rinvio non sia mai stato introdotto ovvero si sia estinto (cfr. Cass. 21901/2008). Questo principio è basato sulla considerazione che il diritto alla restituzione, pur nascendo da una vicenda processuale (la cassazione della sentenza), rimane collegato alla vicenda sostanziale oggetto del giudizio e deve essere trattato dal giudice della fase processuale anteriore alla cassazione o da quello del giudizio cui la lite è stata rimessa (cfr. Cass. 20327/2013). Nel caso di specie,
pertanto, la Corte d’appello ha correttamente dichiarato inammissibile la domanda, in quanto la competenza funzionale sulle restituzioni spettava di nuovo esclusivamente al giudice del rinvio, pur dopo che il giudizio di rinvio non era stato riassunto. L’argomento del ricorrente, secondo cui la domanda di restituzione poteva essere proposta dinanzi al giudice «ordinario» a seguito dell’estinzione del processo per mancata riassunzione, non trova quindi fondamento nella giurisprudenza di questa Corte.
3. -Il secondo motivo è rigettato.
La parte di sentenza censurata è la seguente: « La sostanziale correttezza della pronuncia impugnata, aldilà della dichiarata inammissibilità dell’appello, unitamente alla circostanza che il Condominio aveva offerto spontaneamente di restituire, in conformità ai principi dettati dalla suprema Corte, la metà degli importi e delle spese processuali percepiti in conseguenza della sentenza gravata, costituiscono elementi significativi per ritenere che il COGNOME abbia agito in giudizio con colpa grave, abusando del processo, e determinando la protrazione del contenzioso che ben avrebbe potuto esaurirsi anche senza il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e, quindi, con la proposizione del presente appello. Non senza evidenziare che il COGNOME si è anche sottratto al tentativo di conciliazione sollecitato da questa Corte ».
Pertanto, la Corte di appello ha ravvisato correttamente i presupposti per l’applicazione dell’art. 96 co. 3 c.p.c. e ne ha dato congrua motivazione (cfr. Cass 29812/2019).
– La Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo uni ficato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 1.800 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-