Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9862 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9862 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3626/2019 R.G. proposto da
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE
-intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello Caltanissetta n. 174/2018 depositata il 18/07/2018.
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato -Illegittimo trasferimento Retribuzione e ferie non godute
R.G.N. 3626/2019
Ud. 19/03/2024 CC
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 174/2018, depositata in data 18 luglio 2018, la Corte d’appello di Caltanissetta, nella regolare costituzione dell’appellato COGNOME, ha accolto il gravame proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Enna n. 214/2015 depositata in data 22 aprile 2015 e per l’effetto ha integralmente respinto le domande formulate dal medesimo COGNOME.
Quest’ultimo, dopo aver conseguito in via cautelare l’emissione nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di un ordine di reintegrazione nel posto occupato presso lo stesso RAGIONE_SOCIALE, previa disapplicazione del trasferimento all’ATO 5 di Enna, aveva successiva mente ottenuto in sede di cognizione ordinaria dal Tribunale di Enna sentenza che aveva condannato il RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione delle retribuzioni e delle ferie non godute per effetto del trasferimento.
Proposto appello da parte del RAGIONE_SOCIALE e costituitosi regolarmente COGNOME, la Corte d’appello di Caltanissetta ha accolto il gravame, rilevando che l’inefficacia del trasferimento dell’appellato rappresentava elemento costitutivo de lla domanda accolta dal Tribunale, con la conseguenza che detto presupposto o doveva risultare affermato con forza di giudicato -non riconducibile al provvedimento cautelare alla luce del disposto di cui all’art. 669 -octies , nono comma, c.p.c. – oppure avrebbe dovuto costituire thema decidendum del giudizio di primo grado, nel quale avrebbero dovuto essere riformulate le domande già formulate in sede cautelare.
Per contro, ha rilevato la Corte territoriale, tali domande non erano state formulate ed il giudice di prime cure aveva ‘accolto il ricorso applicando un presupposto normativo non esistente’ , omettendo di rilevare ‘l’assenza della riformulazione della domanda articolata in sede cautelare sull’inefficacia del trasferimento (…) e, in secondo luogo, l’inefficacia ex art. 669octies ult. co. c.p.c. della pronuncia cautelare (…) così pervenendo al rigetto delle domande pr esentate dal ricorrente, in quanto non sor rette dall’imprescindibile presupposto sopra delineato’ .
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta ricorre ora COGNOME.
È rimasto intimato il RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce:
-in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
-in relazione all’art. 360, n. 2, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 669octies , ottavo e nono comma, c.p.c.
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale:
-avrebbe omesso di rilevare che in sede di giudizio di primo grado era stata discussa e valutata la legittimità del provvedimento di trasferimento del ricorrente e che il Tribunale aveva fatto proprie le conclusioni raggiunte in sede cautelare, giudicando illegittimo il provvedimento medesimo;
-avrebbe violato sia l’art. 34 c.p.c. il quale consente di esaminare e decidere le questioni pregiudiziali anche senza efficacia di giudicato, a meno che non sia diversamente imposto dalla legge o sia richiesto dalle parti, cosa che sarebbe avvenuta nel caso in esame, avendo il giudice di prime cure valutato incidenter tantum l’illegittimità del trasferimento sia l’art. 669 -octies c.p.c. -in quanto il giudice di primo grado non avrebbe attribuito all’ordinanza cautelare valenza di giudicato ma avrebbe autonomamente motivato e deciso sulla questione pregiudiziale concernente l’illegittimità del provvedimento datoriale, facendo propria la motivazione resa dal giudice del cautelare, procedendo ad un accertamento incidentale del profilo pregiudiziale.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 91 c.p.c.
Argomenta, in particolare, il ricorso che la fondatezza delle ragioni del ricorrente avrebbe dovuto condurre anche ad una statuizione sulle spese di lite diversa da quella di compensazione assunta dalla Corte d’appello.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile in entrambe le doglianze in cui si articola.
Non può ravvisarsi, in primo luogo, il dedotto vizio di omesso esame, dal momento che la Corte territoriale ha direttamente esaminato il contenuto ed il ragionamento logico seguito dal giudice di prime cure, giungendo tuttavia alla conclusione che la decisione da quest’ultimo assunta era stata adottata in assenza di un presupposto logico-giuridico, costituito dalla formulazione anche della domanda di accertamento della illegittimità del trasferimento, invece ritenuta assente nelle originarie conclusioni del l’odierno ricorrente .
Era questa espressa valutazione -del tutto estranea al problema della sussistenza di un vincolo di giudicato connesso al provvedimento cautelare, atteso che tale ultima tematica è stata affrontata esclusivamente in relazione al vaglio di ammissibilità dell’appello, ma non costituisce la vera ratio della decisione ora impugnata -che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare, peraltro procedendo, ex art. 366 c.p.c., alla riproduzione integrale della motivazione della decisione di prime cure, e non imputando alla decisione della Corte territoriale un’omissione che invece la semplice lettura della decisione da quest’ultima assunta permette di escludere.
Si deve, in secondo luogo, rilevare che anche la doglianza basata sulla dedotta violazione dell’art. 34 c.p.c. non investe adeguatamente la ratio della decisione impugnata, atteso che la previsione invocata concerne il profilo della competenza, nella specie mai contestata.
La ratio della sentenza della Corte d’appello , invero, non è costituita da una valutazione sulla possibilità o meno di conoscere incidenter tantum una questione pregiudiziale: si impernia invece sul giudizio, espresso dalla Corte territoriale, in ordine all’impossibilità di pervenire all’accoglimento della domanda di condanna alla corresponsione delle spettanze economiche formulata nell’originario ricorso in assenza della contestuale domanda di accertamento preliminare della illegittimità del trasferimento dell’odie rno ricorrente.
È tale ultima carenza che ha indotto la Corte territoriale a concludere che detto accertamento risultava precluso, anche incidenter tantum , proprio perché mai richiesto, senza che nella presente sede tale ratio decidendi risulti adeguatamente impugnata.
Il secondo motivo di ricorso è, parimenti inammissibile.
Ci si trova di fronte ad un motivo meramente ottativo o ipotetico, in quanto finalizzato a prospettare uno scenario alternativo di decisione
sulle spese di lite nel giudizio di merito in caso di recepimento delle tesi del ricorrente: quest’ultimo, infatti, deduce la erroneità della decisione della Corte territoriale nel merito, da ciò argomentando la erroneità anche della statuizione sulle spese di lite.
È evidente, tuttavia, che un motivo col quale si prospetti quella che avrebbe dovuto -o dovrebbe -essere la diversa regolamentazione delle spese di lite nello scenario di un ipotetico – auspicato – diverso esito del giudizio di merito non costituisce un vero ed ammissibile motivo di censura -non censurandosi nel concreto la decisione sulla spese per la diretta violazione di una delle regole di distribuzione di cui agli artt. 91 segg. c.p.c. – ma una semplice prospettazione alternativa, destinata ad esser e o assorbita dall’eventuale accoglimento degli altri motivi di ricorso -rendendosi in quel caso necessaria una nuova statuizione sulle spese – o, in caso di rigetto dei motivi medesimi, a risultare inammissibile per radicale carenza di autonomia.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese, in quanto il RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in data 19 marzo