Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9222 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9222 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/04/2023
Oggetto: pagamento somma.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5430/2022 R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO , come da procura in calce al ricorso, con domicilio eletto in Roma, presso il suo studio, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
COMUNE di Cetona , in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO;
nonché contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME ;
-intimate –
C.C. 17.01.2023
r.g.n. 5430/2022
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 2237 del 2021 pubblicata il 17/11/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dalla consigliera relatrice dr.ssa NOME COGNOME;
Fatti di causa
Il Tribunale di Siena, su richiesta del Comune di Cetona, ingiungeva a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, di pagare allo stesso Comune la somma di euro 30.257,65 a titolo di rimborso per le spese sostenute dall’Ente locale per porre in sicurezza il muro di confine ubicato tra le proprietà dei tre debitori ingiunti.
Il decreto veniva opposto con due separati atti da COGNOME da un lato, e da NOME COGNOME e NOME COGNOME , dall’altro , ed il Tribunale, riuniti i due giudizi di opposizione, fatta espletare una c.t.u., riconosceva che la somma chiesta dal Comune era del tutto congrua rispetto ai lavori che erano stati svolti e che la ‘colpa’ della situazione di degrado era da porre esclusivamente a carico del COGNOME, il quale veniva condannato alla manleva integrale in favore delle altre due proprietarie NOME e COGNOME.
Avverso la sentenza di prime cure proponeva impugnazione il COGNOME e la Corte d’appello di Firenze rigettava integralmente l’appello, respingendo le questioni preliminari sull’inidoneità del titolo all’emissione del decreto ingiuntivo e confermando la decisione del primo giudice, anche in ordine alla domanda di manleva.
Ha proposto ricorso il COGNOME articolato in tre motivi.
Ha risposto con controricorso il Comune di Cetona.
Sebbene intimate, NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno ritenuto di svolgere difese.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 c.p.c..
Parte ricorrente e parte resistente hanno depositato memorie.
C.C. 17.01.2023
r.g.n. 5430/2022
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta che l a Corte d’appello avrebbe travisato completamente la documentazione in atti e i motivi di appello in ordine alle spese sostenute dal Comune, e pertanto, lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. ; la violazione dell’art. 115 c.p.c., nonché la violazione dell’art. 116 c.p.c., violazione dell’art. 132 c. p.c.. Nello specifico censura la sentenza impugnata, in primo luogo, perché la Corte non avrebbe valutato gli esiti della CTU; in secondo luogo, in quanto la documentazione di spesa prodotta dal Comune di Cetona sarebbe ‘assolutamente errata e contraria al la logica’; infine , per la ritenuta ‘ discrasia fra la motivazione resa dalla Corte d’Appello rispetto alla documentazione’.
2. Con il secondo motivo si rileva che le spese sostenute e quelle ulteriori che il Comune di Cetona sosterrà non sarebbero solo a beneficio dei destinatari del provvedimento monitorio, bensì e soprattutto del bene pubblico dello stesso Comune; tanto premesso, denuncia la violazione o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 112 c.p.c. , dell’art. 115 c.p.c. , dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c.; in particolare, in relazione all’art. 112 c.p.c., la pronuncia impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi su un motivo di appello; in relazione all’art. 115 c.p.c. , non avrebbe posto a fondamento della decisione né le risultanze della c.t.u. né la documentazione dal medesimo prodotta; in relazione all’art. 116 c.p.c. avrebbe omesso la valutazione di una prova; in relazione all’art. 132 c.p.c. e all’art. 118 disp att. c.p.c. non avrebbe indicato le ragioni della decisione.
3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la irritualità, improponibilità e inammissibilità della domanda di garanzia proposta dalle opponenti COGNOME e COGNOME nei suoi confronti e, in particolare, denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. nonch é la violazione dell’art. 99 c.p.c. , dell’art. 1 01 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c.. Infine, lamenta che la domanda di manleva sarebbe stata tardivamente
C.C. 17.01.2023
r.g.n. 5430/2022
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALEAVV_NOTAIO proposta dalle altre due proprietarie COGNOME e COGNOME, in violazione dell’art. 183 c.p.c..
I primi due motivi, che per ragioni di intrinseca connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili.
Il ricorrente insiste nel contestare la valutazione compiuta dalla Corte d’appello sul quantum del rimborso preteso dal Comune e continua a sottolineare che le spese sarebbero state minori e che i lavori eseguiti avrebbero apportato benefici all’intero abi tato comunale e non solo agli immobili degli ingiunti. In sostanza, parte ricorrente censura la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento delle prove compiute dalla Corte di appello e omette di considerare che tale apprezzamento è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
5. Il terzo motivo è infondato; con esso, parte ricorrente lamenta che la domanda di manleva sarebbe stata tardivamente proposta dalle altre due proprietarie COGNOME e COGNOME, in violazione dell’art. 183 c.p.c..
Al riguardo, la Corte d’appello ha risposto espressamente statuendo «che la domanda, seppur precisata dalle citate note ex art. 183 comma 1 c.p.c., era già stata oggetto di esplicita menzione nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo che le signore avevano proposto separatamente e che, all’esito dell’iscrizione a ruolo, generava il procedimento riunito a quello nel quale è stata emessa l’appellata sentenza. Le stesse infatti legate da vincolo di solidarietà passiva con il NOME avevano già opposto l’ingiunzione rassegnando ampiamente la loro estraneità rispetto alle avverse allegazioni che le ritenevano corresponsabili del degrado del muro» (sentenza impugnata pagg. 11 e 12).
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RAGIONE_SOCIALE
Del resto, lo stesso Comune nel controricorso ha fatto presente di aver proposto la sua domanda contro tutti e tre i convenuti proprietari del muro (cfr.pag. 24 del controricorso).
La pronuncia si pone in linea con quanto affermato da questa Corte in tema di modificazione della domanda ammessa dall’art. 183, comma 6, c.p.c. che può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima ( petitum e causa petendi ), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l’allungamento dei tempi processuali (di recente, in tal senso: Cass. Sez. 3, 16/02/2021 n. 4031). Ragione per cui non sussiste la prospettata tardività di tale domanda.
3. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi euro 4.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge.
Ai se nsi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 17 gennaio 2023.
Il Presidente
C.C. 17.01.2023
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NOME COGNOME