Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32027 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32027 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30063/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’Avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’Avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) con domicilio digitale EMAIL e EMAIL;
-ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’Avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE con domicilio digitale EMAIL ;
– controricorrente e ricorrente incidentalenonché contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE -intimate- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 401/2020 depositata il 14/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) impugna per cassazione la sentenza n. 401/2020 della Corte d’appello di Firenze che, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, aveva dichiarato che la RAGIONE_SOCIALE non era tenuta a rilevare indenne il RAGIONE_SOCIALE “del pagamento della somma di cui al d.i. n. 1081/12 nonché delle spese liquidate in favore della RAGIONE_SOCIALE“.
La vicenda trae origine da due distinte opposizioni a due decreti ingiuntivi (rispettivamente n. 1081/2012 e n. 686/2013) emessi dal Tribunale di Livorno su istanza della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito solo RAGIONE_SOCIALE) rispettivamente nei confronti del RAGIONE_SOCIALE (di seguito solo RAGIONE_SOCIALE) e della RAGIONE_SOCIALE (di seguito solo RAGIONE_SOCIALE).
A fondamento delle istanze monitorie la RAGIONE_SOCIALE aveva allegato che era stato costituito un RAGIONE_SOCIALE stabile denominato RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 12 L. n. 109/1994 e dell’art. 97 d.p.r. 554/1999; che essa era diventata consorziata con l’acquisizione del 15% del capitale sociale e che il RAGIONE_SOCIALE era risultato aggiudicatario di un contratto di appalto in una gara ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Avellino -avente ad oggetto la realizzazione del sottopasso per la viabilità di accesso ai RAGIONE_SOCIALE interrati del Mercatone di INDIRIZZO -rispetto al quale la ricorrente in monitorio era stata indicata quale impresa esecutrice dei lavori.
Successivamente all’aggiudicazione dei lavori, le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avevano costituito una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘ con capitale ripartito per il 50% fra le due RAGIONE_SOCIALE e con regolamen-
tazione dei rapporti fra le imprese consorziate in RAGIONE_SOCIALE e quelle facenti capo alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE base di due distinti accordi parasociali.
Per quanto di interesse il secondo accordo prevedeva che l’importo spettante alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato liquidato progressivamente ad ogni SAL e che le due RAGIONE_SOCIALE avrebbero fatturato al CFC pro quota il valore loro spettante.
A fondamento dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 1081/ 2012 il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva dedotto la contestazione della fondatezza della domanda di RAGIONE_SOCIALE a seguito del provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 29/9/09, che aveva ridotto la partecipazione di RAGIONE_SOCIALE nella RAGIONE_SOCIALE all’0,1% e che, pertanto, legittimamente l’importo relativo ai lavori di cui ai SAL 4^,5^,6^,e 7^ era stato corrisposto alla RAGIONE_SOCIALE.
L’opponente RAGIONE_SOCIALE aveva comunque chiamato in causa la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna al pagamento della somma richiesta da RAGIONE_SOCIALE ovvero al fine di essere tenuta indenne delle eventuali conseguenze sfavorevoli del procedimento, ed aveva chiesto, in via riconvenzionale, la condanna di RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni subiti a causa della condotta inadempiente della convenuta, e consistiti nell’esposizione mediatica subita dal CFC a causa della risoluzione del contratto di appalto da parte del Comune di Avellino e nella esistenza di un contenzioso con i cittadini di quel Comune, che lamentavano danni alle loro attività commerciali.
Per quanto qui rileva, costituendosi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1081/2012 RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto il rigetto della opposizione e, in via subordinata, la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di cui al d.i. Inoltre, in via riconvenzionale la convenuta aveva chiesto la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’importo a lei spettante in relazione ai lavori di cui all’ottavo Sal.
Il Tribunale nella sentenza gravata aveva, quanto al decreto ingiuntivo n. 1081/2012 emesso nei confronti di CFC, respinto l’op-
posizione, statuendo che in ogni caso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era tenuta a manlevare il CFC dal pagamento del decreto.
10. La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALE base di nove motivi e la Corte d’appello ha accolto il gravame limitatamente alla doglianza proposta da RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito del settimo motivo (cfr. pag. 23 della sentenza), in relazione alla condanna alla manleva, fondata RAGIONE_SOCIALE interpretazione della scrittura privata del 4.2.2010 ed in particolare della clausola identificata come art. 2, dichiarando di non condividere l’interpretazione secondo la quale la previsione ‘ non si riferisce a quanto indebitamente percepito, secondo la sentenza di primo grado, per i Sal dal numero 4 al numero 8, ma ad eventuali contenziosi che potevano sopravvenire a vario titolo promossi dalla PA, per cui logicamente ognuno ne rispondeva personalmente. Si pensi per tutte ad una ipotesi di risarcimento danni per non avere ricevuto le somme di cui ai Sisal in contestazione. La clausola ha solo l’unico obiettivo di fissare il risarcimento danni dovuto dalla RAGIONE_SOCIALE alla CFC, in maniera da stabilire chiaramente che al di là di qualsiasi iniziativa giudiziaria futura della RAGIONE_SOCIALE non avrebbe più riconosciuto alcuna somma a titolo di danni alla RAGIONE_SOCIALE ‘. Ad avviso dell ‘appellante il Tribunale aveva errato nel riconoscere la responsabilità della RAGIONE_SOCIALEin manleva del CFC con riferimento al d.i.n.1081/12 omettendo altresì di considerare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dalla stessa formulata’.
11. La Corte d’appello ha ritenuto che l’interpretazione sopra richiamata e data dal primo Giudice dell’accordo transattivo non fosse condivisibile e ha ritenuto che diversamente il chiaro tenore della transazione -con la quale le parti convenivano di definire la controversia insorta tra loro e la RAGIONE_SOCIALE riconosceva alla RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 1.275.000 e null’altro -definiva ogni reciproca pretesa relativa al contratto di appalto stipulato con il Comune RAGIONE_SOCIALE Avellino e qualsiasi vicenda ad esso connessa o consequenziale, con ri-
ferimento anche a rapporti intercorsi o futuri, escludendo che le contraenti potessero agire reciprocamente in rivalsa in caso di ogni eventuale iniziativa anche giudiziaria della RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto chiamare in manleva la RAGIONE_SOCIALE per essere tenuto indenne in relazione all’azione monitoria proposta da RAGIONE_SOCIALE con il decreto ingiuntivo 1081/2012. Sulla scorta di tale differente ricostruzione interpretativa, la Corte d’appello ha dichiarato che la RAGIONE_SOCIALE non era tenuta a rilevare indenne il RAGIONE_SOCIALE dal pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo n. 1081/2012 nonché delle spese liquidate in favore della RAGIONE_SOCIALE
La cassazione dalla sentenza d’appello è chiesta la CFC con ricorso notificato il 14.2.2020 ed articolato in un unico motivo, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, articolando, a sua volta, ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
Sono rimasti intimati RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo del ricorso principale CFC deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., la violazione ed errata applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale rilevato l’inammissibilità della domanda nuova proposta in appello dalla RAGIONE_SOCIALE con il sesto motivo di gravame, ove lamentava per la prima volta l’inammissibilità e/o comunque l’infondatezza della domanda di manleva azionata da CFC, dal momento che la RAGIONE_SOCIALE non aveva mai chiesto formalmente il rigetto della domanda di manleva perché infondata in fatto ed in diritto.
15. La doglianza è infondata.
15.1. La Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in “error in procedendo”, quale quello -prospettato dal ricorrente -di non avere rilevato l’inammissibilità
della doglianza RAGIONE_SOCIALE condanna di manleva statuita dal Tribunale di Livorno, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l’emenda dell’errore denunciato (cfr. Cass. Sez. Un. 20181/2019).
15.2. Ebbene, emerge dagli atti citati da entrambe le parti e dalle difese della controricorrente che la contestazione RAGIONE_SOCIALE chiamata in causa della RAGIONE_SOCIALE da parte del RAGIONE_SOCIALE vi fu sin dall’atto di costituzione e risposta e nelle successive memorie.
15.3. A questo riguardo occorre, inoltre, precisare che, nel dedurre il proprio difetto di legittimazione passiva, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contestava, in realtà, il proprio difetto di titolarità passiva del rapporto. Ciò posto, questa Corte nella sentenza delle Sezioni Unite n. 2951/2016 ha chiarito che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
15.4. Nel caso di specie la Corte ha deciso, RAGIONE_SOCIALE scorta di documentazione in atti (la transazione intervenuta fra le parti il 4.2. 2010), che la domanda di manleva proposta dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in relazione al pagamento della somma di cui al d.i. n.1081/2012 non era fondata, avendo le parti già definito ogni possibile pretesa in relazione all’appalto, e quindi, non potendo ravvisarsi a carico della RAGIONE_SOCIALE la necessaria titolarità passiva del rapporto dedotto.
Con il ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, che è costituito dall’omessa valutazione della circostanza dedotta in giudizio e discussa inter partes in virtù della quale la RAGIONE_SOCIALE non aveva diritto ad alcun corrispettivo economico per l’attività svolta, ma esclusivamente al ristoro dei costi sostenuti per l’esecuzione dei lavori
La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., in cui è stato recepito il disposto dell’abrogato art. 348-ter, ultimo comma cod. proc. civ., perché è proposta ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5 cod. proc. civ., avverso la sentenza d’appello che ha confermato sul punto la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti. La censura, peraltro, non si fonda RAGIONE_SOCIALE deduzione di un fatto storico omesso, bensì RAGIONE_SOCIALE ricostruzione dei rapporti fra le parti, che in tesi di parte ricorrente incidentale erano finalizzati ad un’operazione economica di ribaltamento di costi e non alla remunerazione di un reale credito in capo alla RAGIONE_SOCIALE
In conclusione il ricorso principale è respinto mentre quello incidentale va dichiarato inammissibile.
Con riguardo alle spese di lite la reciproca soccombenza ne giustifica l’integrale compensazione.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa fra le parti le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME