Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17378 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17378 Anno 2024
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2729/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrRAGIONE_SOCIALE–
contro
REGIONE LAZIO, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrRAGIONE_SOCIALE–
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE VITERBO n. 769/2021 depositata il 16/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
la RAGIONE_SOCIALE, ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sRAGIONE_SOCIALEnza n. 769 del 2021 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE esponendo, per quanto qui ancora di utilità, che:
-con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 1467 del 2016 il Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE aveva condannato la deducRAGIONE_SOCIALE, quale gestore del RAGIONE_SOCIALE della zona di competenza dell’RAGIONE_SOCIALE, al pagamento di una somma, in favore dell’utRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a titolo di danno patrimoniale, per fornitura di acqua contenRAGIONE_SOCIALE arsenico oltre i limiti legali e, come tale, assoggettata al divieto di uso alimentare, in un arco temporale tra gennaio 2013 e settembre 2014;
-aveva respinto, invece, la domanda di manleva proposta dalla deducRAGIONE_SOCIALE convenuta nei confronti della Regione RAGIONE_SOCIALE, chiamata in causa per tenerla indenne dagli effetti negativi dell’accoglimento della domanda;
-la decisione era stata appellata dalla società deducendo l’insussistenza della propria responsabilità contrattuale per il disservizio nonché, specularmRAGIONE_SOCIALE, e al contempo relativamRAGIONE_SOCIALE alla domanda di manleva, la responsabilità della Regione RAGIONE_SOCIALE per i fatti oggetto di causa, quale
titolare di assorbenti poteri d’intervento inerenti alla concessione del servizio di distribuzione idrica;
-il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, pronunciando sul gravame di merito, lo aveva rigettato, osservando che l’inadempimento contrattuale era conclamato, mentre le diverse deduzioni sull’inadeguato esercizio dei poteri pubblicistici regionali finivano per essere attratte dalla giurisdizione del giudice amministrativo a mRAGIONE_SOCIALE dell’art. 133 c.p.a.;
resiste con controricorso la Regione RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta, ex art. 360, n. 1, cod. proc. civ., l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE affermando che la domanda di garanzia impropria, quale valutata al di fuori di un inesistRAGIONE_SOCIALE rapporto contrattuale a titolo di garanzia tra gestore ed RAGIONE_SOCIALE, non poteva venire in rilievo in quanto sarebbe stata ascrivibile alla giurisdizione del giudice amministrativo, non essendo stato considerato che la pretesa in parola era il riflesso di quella risarcitoria ed afferiva, pertanto, ai profili civilistici della fattispecie;
con il secondo motivo si prospetta la violazione degli artt. 141 e seguenti del d.lgs. n. 152 del 2006, 9, 12 e 13, del d.lgs. n. 31 del 2001, di attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, e della O.P.C.M. 3921 del 2011, rapportati all’art. 1218 cod. civ, perché il Tribunale avrebbe errato escludendo la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla domanda di manleva proposta nei confronti della Regione RAGIONE_SOCIALE, senza considerare che essa riguardava profili di diritto comune, stante l’intervenuto regime emergenziale, disciplinato dalla richiamata normativa di settore, implicante la sostanziale impossibilità del soggetto gestore del S.I.I. d’intervenire sulla qualità dell’acqua erogata agli utenti e,
conseguRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE, il diritto a essere tenuto indenne, al riguardo, da ogni responsabilità;
con il terzo motivo d’impugnazione si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, perché la sRAGIONE_SOCIALEnza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE avrebbe trascurato di considerare il ruolo chiave dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tenuto ad affrontare le situazioni di emergenza ambientale insieme all’RAGIONE_SOCIALE (quest’ultima, originariamRAGIONE_SOCIALE evocata in lite, con successiva rinuncia alla domanda di manleva nei suoi confronti proposta, ancorché senza l’adozione di una formale sua estromissione dal giudizio), coobbligato con il soggetto gestore del RAGIONE_SOCIALE e responsabile dell’impossibilità della distribuzione di acqua potabilizzata;
Considerato che
non risulta agli atti la notifica del ricorso alla RAGIONE_SOCIALE, utRAGIONE_SOCIALE e litisconsorte processuale necessario: va pertanto ordinata l’integrazione del relativo contraddittorio;
P.Q.M.
La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, con termine di 60 giorni dalla comunicazione della presRAGIONE_SOCIALE ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 12/3/2024.