Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20972 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20972 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5717/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME (CFCODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende
-Ricorrente –
Contro
REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME (CF: CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende
-Controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Controricorrente – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di VITERBO n. 920/2021 depositata il 21/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, fornitrice di acqua potabile contenente arsenico in misura superiore a quella consentita, davanti al Giudice di pace di Viterbo, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni.
La RAGIONE_SOCIALE eccepì il difetto di giurisdizione del G.O. e il proprio difetto di legittimazione passiva, esplicando domanda di manleva nei confronti della Regione Lazio, terza chiamata in causa.
Il Giudice di pace accolse la domanda, condannò la società convenuta al pagamento di euro 200 (a titolo equitativo per l’acquisto di acqua potabile) e rigettò sia le eccezioni suindicate che la domanda di manleva.
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello avverso tale sentenza, deducendo un difetto di motivazione del Giudice di pace in relazione al rigetto della domanda di manleva avanzata nei confronti delle terze chiamate in causa, oltre che in ordine ai profili di responsabilità ad esse attribuibili, per come emergeva dalla documentazione depositata in primo grado anche con riferimento alla normativa vigente, rilevando, in ogni caso, che doveva individuarsi nella Regione Lazio, nonché nell ‘ Autorità d ‘ Ambito ATO 1, la responsabilità per i fatti di causa.
Costituendosi in giudizio, NOME COGNOME eccepì, in via preliminare, l ‘ inammissibilità dell ‘ appello ex art. 342 c.p.c.; contestò inoltre il ritenuto difetto di motivazione nonché il difetto di giurisdizione dell ‘ A.G.O. in favore del giudice amministrativo, evidenziando come nel caso in esame fosse stata esperita un ‘ azione contrattuale di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno, con irrilevanza, dunque, dei retrostanti rapporti di natura amministrativa rispetto alla domanda risarcitoria promossa.
Si costituì altresì la Regione Lazio la quale, evidenziando la propria estraneità ai profili anche d ‘ appello attinenti al rapporto contrattuale con l ‘ attrice in primo grado, chiese il rigetto del gravame con
conferma della sentenza impugnata anche nella parte in cui era stata disattesa la domanda di manleva proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della Regione Lazio.
Con sentenza n. 920/2021 depositata in data 21/07/2021, il Tribunale di Viterbo ha rigettato l ‘ appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e, con una parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata quanto al resto, (i) ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di manleva svolta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di Regione Lazio; (ii) ha compensato le spese del grado tra RAGIONE_SOCIALE e Regione Lazio; (iii) ha condannato RAGIONE_SOCIALE alla refusione delle spese del grado di appello in favore di COGNOME NOME.
Avverso la predetta sentenza la società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la Regione Lazio e NOME COGNOME resistono con separati controricorsi.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte chiedendo l ‘ annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 1, c.p.c., ‘ Errata statuizione in tema di giurisdizione, sussistendo la giurisdizione del G.O. rispetto alla domanda di manleva spiegata, ai sensi e per gli effetti dell ‘ art. 360 n. 1 c.p.c. ‘ lamentando erronea statuizione in punto giurisdizione, essendo stata negata la potestas judicandi del giudice ordinario sulla domanda di manleva formulata dalla ricorrente verso la Regione Lazio.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘Violazione degli artt. 141 e ss. del T.U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), degli artt. 9, 12 e 13 del D.Lgs. 31/2001 (‘Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa a lla qualità
delle acque destinate al consumo umano’) e della O.P.C.M. 3921/2011, lamentando che il Tribunale di Viterbo avrebbe violato le norme in epigrafe, ribadendo che anche la domanda di manleva da essa svolta contro la Regione Lazio dovrebbe essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono fondati.
3.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass., Sez. Un., sent. 19/12/2018, n. 32780, cui si sono conformate in seguito Cass., Sez. Un., sent. 26/11/2021, n. 36897; Cass., Sez. Un., ord. 25/07/2022, n. 23053), l’ azione risarcitoria proposta dall ‘ utente nei confronti del gestore del RAGIONE_SOCIALE – qualora si controverta soltanto del risarcimento del danno cagionato all ‘ utente dalla fornitura di acqua in violazione dei limiti ai contenuti di sostanze tossiche (nella specie, arsenico e floruri) imposti da disposizioni anche di rango eurounitario, ovvero del diritto alla riduzione del corrispettivo della fornitura stessa per i vizi del bene somministrato – rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che in tale ipotesi l ‘ attività di programmazione o di organizzazione del RAGIONE_SOCIALE complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla P.A. costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza.
Analogamente, è stato affermato che la domanda con la quale l ‘ utente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE chieda la riduzione del canone in ragione del parziale inadempimento della società somministrante appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo in questione non già la mancata adozione di provvedimenti amministrativi volti a rideterminare la tariffa, bensì la contestazione che l ‘ ammontare stabilito spetti per intero al cospetto di un inesatto adempimento. (principio affermato dalla RAGIONE_SOCIALEC. con riguardo alla domanda volta alla riduzione, per il futuro, del canone del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in considerazione della presenza, nell ‘ acqua
somministrata, di una quantità intollerabile di arsenico, che aveva reso la stessa non potabile per un certo periodo). (così, di recente, Cass., sez. III, ord. 08/01/2024, n. 636; conformi Cass., sez. III., ord. 23/10/2023, n. 29395).
In vari precedenti di questa Sezione, poi, ai quali si intende dare ulteriore continuità, è stato più volte affermato, seguendo l’orientamento delle Sezioni Unite ormai consolidato, che la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l’ Ente altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta dal privato contro il Gestore stesso, per cui anche su tale domanda sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (Cass. Sez. Un. n. 36897/2021 e n. 17248 del 2022, nonché più di recente, le ordinanze di questa Sezione n. 29395 del 2023 e n. 636 del 2024).
3.2. Contrariamente a quanto statuito nella gravata sentenza, quindi, anche la domanda accessoria (di manleva rivolta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di Regione Lazio) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il primo ed il secondo motivo di ricorso, pertanto, devono essere accolti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione, disponendo che il giudice di rinvio provveda ad esaminare anche la domanda di manleva.
Il terzo motivo di ricorso rimane assorbito dall ‘ accoglimento dei precedenti.
In conclusione, la sentenza impugnata è cassata in relazione e il giudizio è rinviato al medesimo Tribunale di Viterbo, in persona di un diverso Magistrato, affinché esamini la domanda di manleva sulla quale ha erroneamente declinato la giurisdizione.
Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.
Poiché, peraltro, la causa si conclude nei confronti di NOME COGNOME , che risulta vincitrice nei confronti dell’odierna ricorrente, quest’ultima va condannata alla rifusione, in suo favore, delle spese
del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia al Tribunale di Viterbo, in persona di un diverso Magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore di NOME COGNOME, liquidate in complessivi euro 1.000, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione