Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22806 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22806 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25757/2018 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di BOLOGNA n. 11519/2017 depositato il 04/07/2018.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha proposto in data 15 dicembre 2015 domanda di ammissione allo stato passivo di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE La domanda ha avuto a oggetto -per quanto qui ha rilievo l’importo di € 612.176,13 al chirografo, di cui € 471.232,35 per canoni di locazione maturati sino al 18 gennaio 2015 (giorno precedente il deposito della domanda di concordato della debitrice), oltre IVA e imposta di registro, interessi e spese legali. I canoni successivi sono stati richiesti in prededuzione.
Dal decreto impugnato emerge che il giudice delegato, con decreto del 23 luglio 2015, ha differito sia la data di deposito delle domande tempestive al 15 dicembre 2015, sia la data dell’udienza di verifica dello stato passivo al 27 aprile 2016. La domanda è stata modificata in data 21 gennaio 2016 quanto ai canoni precedenti la domanda di concordato, con richiesta di privilegio per canoni, IVA, imposta di registro e interessi.
Il credito è stato ammesso allo stato passivo -per quanto qui rileva -al chirografo per il credito maturato ante concordato. Il creditore ha proposto opposizione, deducendo che la richiesta del privilegio dovesse desumersi dalla scheda di « rilevazione» del credito, presentata dal creditore durante la fase di concordato preventivo, osservando che la domanda era stata tempestivamente integrata in data 21 gennaio 2016 con la richiesta del privilegio.
Il Tribunale di Bologna, con il decreto qui impugnato, ha rigettato l’opposizione.
Ha reputato il giudice del merito irrilevante la precisazione del credito in sede di concordato preventivo, quale atto estraneo alla domanda di ammissione allo stato passivo, dovendosi avere riguardo a quanto indicato nella domanda di ammissione. Sotto questo profilo, il Tribunale ha valorizzato l’espressa indicazione contenuta nella domanda di richiesta del chirografo (« contiene la
richiesta esplicita di riconoscimento del credito di € 612.176,13 in via chirografaria »), ritenendo così esclusa dalla causa petendi la richiesta del privilegio, né essendo consentita una mutazione della causa petendi nel corso del procedimento di ammissione allo stato passivo.
Il decreto impugnato ha, poi, ritenuto irrilevante la circostanza che il creditore avesse depositato, prima del termine dell’udienza di verificazione dello stato passivo, la nota del 21 gennaio 2016, posto che il termine originario per il deposito delle domande ammissione allo stato passivo era stato fissato -all’esito della proroga disposta dal Giudice Delegato – al 15 dicembre 2015, termine perentorio ex art. 8 d. lgs. n. 270/1999.
La domanda di riconoscimento del privilegio è, poi, stata esclusa anche per mancata indicazione dei beni su cui far valere il privilegio.
Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a tre motivi e ulteriormente illustrato da memoria. L’amministrazione straordinaria intimata si è costituita con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc civ., violazione ed erronea applicazione dell’art. 8 d. lgs. n. 270/1999 e dell’art. 93 l. fall., nonché degli artt. 53 d. lgs. n. 270/1999 in relazione agli artt. 93 l. fall. e 153 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice dell’opposizione, ai fini dell’interpretazione della domanda di ammissione al passivo, ha ritenuto tardiva la nota di precisazione del credito del 21 gennaio 2016, sul presupposto dell’applicazione dell’art. 8 d. lgs. n. 270/1999 . Osserva parte ricorrente che alla verifica dello stato passivo nell’amministrazione straordinaria si applica -stante il rinvio di cui all’art. 53 d. lgs. n. 270/1999 la
disciplina del fallimento, ben potendo il creditore depositare una istanza integrativa prima del deposito del progetto di stato passivo, istanza, in specie, depositata nel termine ex art. 93 l. fall., trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.
Il primo motivo è inammissibile. Non è censurato l’accerta mento in fatto del giudice del merito, secondo cui il ricorrente nella domanda di ammissione allo stato passivo ha chiesto l’ammissione del credito al chirografo (« contiene la richiesta esplicita di riconoscimento del credito di € 612.176,13 in via chirografaria »: pag. 5 righi 8-9 decr. imp.). La domanda del creditore è, pertanto, stata espressamente qualificata come domanda di ammissione di un credito chirografario.
Va ricordato che la domanda di insinuazione presentata senza specifica richiesta del privilegio – o, ancora più chiaramente, ove il credito sia stato espressamente richiesto come credito chirografario – non può essere integrata successivamente, posto che la richiesta del privilegio costituisce mutatio e non emendatio libelli del credito chirografario, attenendo la richiesta del privilegio alla causa petendi del credito (Cass., n. 1331/2017; Cass., n. 15702/2011).
La domanda di ammissione di un credito chirografario non può essere integrata con la successiva richiesta del privilegio, essendo tale domanda immutabile nel procedimento di formazione dello stato passivo. Il principio dell’immutabilità della domanda di ammissione allo stato passivo opera -salvo il ritiro della stessa sia per il giudizio di opposizione in relazione alla fase della formazione dello stato passivo, attesa la natura impugnatoria del giudizio di opposizione (Cass., n. 6279/2022; Cass., n. 26225/2017; Cass., n. 5167/2012), sia per tutta la fase di formazione dello stato passivo. E ciò vale sia per la fase successiva
al deposito del progetto di stato passivo (Cass., n. 15702/2011, cit.), sia per quella precedente (Cass., n. 4418/2025).
E’ stato affermato che – pur potendo la domanda essere precisata mediante le osservazioni scritte di cui all’art. 95, secondo comma, l. fall. -la stessa non è suscettibile di modifica con ampliamento del petitum o variazione della causa petendi (Cass. n. 37802/2022). « Plurimi indici normativi (…) marcano la specialità del procedimento di verificazione del passivo e (…) portano a ritenere che, dopo la proposizione del ricorso di cui all’art. 93 l. fall., gli spazi d’intervento sulla domanda d’ammissione al passivo siano oltremodo esigui» (Cass., n. 4418/2025, cit.; Cass., n. 37802/2022, cit.), quali: a) la facoltà di presentare osservazioni scritte -e non anche modificazioni della domanda – al progetto di stato passivo del curatore (art. 95, secondo comma, l. fall.); b) la specialità della disposizione che consente al rivendicante di modificare la domanda in ammissione al passivo del controvalore (art. 103, primo comma, l. fall.), disposizione speciale e inestensibile alla domanda ex art. 93 l. fall.
Attesa, pertanto , l’assenza di una disciplina volta alla modificazione della originaria domanda di ammissione allo stato passivo, la modifica « dev’essere, di conseguenza, esclusa » (Cass., n. 4418/2025, cit.), sia che intervenga dopo il deposito del progetto di stato passivo, sia che intervenga precedentemente tale data; deve, quindi, ritenersi consumato da parte del creditore -all’atto del deposito della domanda -il proprio potere di determinazione della causa petendi e del petitum , salvo il ritiro della domanda al fine della successiva riproposizione.
Ne consegue che, qualunque fosse il contenuto della nota del 21 gennaio 2016, ancorché la stessa fosse tempestiva (come prospetta il ricorrente), tale istanza non avrebbe potuto modificare il petitum della domanda originaria di ammissione al chirografo. E’,
25757/2018 R.G.
pertanto, inammissibile per difetto di interesse l’esame della questione de ll’erronea interpretazione del combinato disposto degli artt. 8, 53 d. lgs. n. 270/1999 , circa la tempestività dell’istanza in data 21 gennaio 2016 , nonché quella dell’interpretazione dell’originaria domanda di ammissione, alla luce dell’integrazione in data 21 gennaio 2016.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, costituito da ll’esame de lla domanda e « dei titoli con essa allegati» , dai quali si sarebbe dovuta evincere la natura privilegiata dei crediti azionati. Il ricorrente deduce che il riconoscimento del privilegio dovrebbe desumersi non dal solo tenore letterale della domanda, bensì dal contesto delle allegazioni.
Il secondo motivo è inammissibile conformemente a quanto osserva il Pubblico Ministero, in quanto il ricorrente non deduce l’omesso esame di un fatto storico, bensì l’omesso esame di atti e documenti, laddove « l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma» (Cass., n. 34476/2019).
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., « omesso e/o errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio» , nonché violazione degli artt. 2764 cod. civ. e 93, terzo e quarto comma, l. fall., nella parte in cui il giudice del merito ha ritenuto inammissibile la domanda di riconoscimento del privilegio per omessa specificazione dei beni sui quali la domanda si fondava. Deduce parte ricorrente
che la norma di cui all’art. 2764 cod. civ. non richiede una espressa indicazione dei beni su cui grava il privilegio speciale, dovendo lo stesso gravare su frutti e beni presenti nell’immobile . Il motivo è assorbito, stante il rigetto dei superiori motivi.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con raddoppio del contributo unificato e regolazione delle spese processuali secondo soccombenza, spese liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 9.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 08/07/2025.