Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11444 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11444 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12592/2023 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in VERONA INDIRIZZO DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME
-intimati- sul controricorso incidentale proposto da COGNOME in qualità di liquidatore nel procedimento di liquidazione del patrimonio ex art. 14ter l. n. 3/2012 di COGNOME elettivamente domiciliata in TRENTO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente incidentale- contro
NOME
-intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE TRENTO al RG n. 3831/2022 depositato il 29/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME, avvocato, ha chiesto l’ammissione al passivo della procedura di liquidazione del patrimonio a carico di COGNOME NOME dell’importo di € 181.394, 88 per prestazioni professionali rese nell’ambito di diversi procedimenti giudiziali. A seguito della proposta di ammissione del credito per il minor importo di € 92.093,89 al chirografo, il ricorrente ha chiesto in sede di osservazioni il riconoscimento del privilegio ex art. 2751bis , n. 2, cod. civ. trattandosi di credito professionale.
Il Giudice del Tribunale di Trento ha ammesso il creditore al chirografo.
Il Tribunale di Trento, adito in sede di reclamo, con il decreto qui impugnato ha rigettato il reclamo. Ha ritenuto il giudice del reclamo che la natura del procedimento di liquidazione richieda, ai fini della formazione dello stato passivo, formalità analoghe a quelle della procedura fallimentare, non apparendo in contrasto con tale principio la disposizione dell’art. 14 -septies l. n. 3/2012, ove richiama l’eventuale indicazione del titolo di prelazione, né essendo sufficiente ai fini del riconoscimento del privilegio l’indicazione della natura del credito , imponendosi l’indicazione del privilegio quale onere del creditore a dispetto della formulazione non esattamente identica contenuta nell’art. 14 -septies l. ult. cit.
Propone ricorso per cassazione il creditore affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la liquidatrice della procedura di liquidazione del patrimonio, la quale propone a sua volta ricorso
incidentale affidato a un unico motivo. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2751 -bis n. 2 cod. civ. e dell’art. 14 -septies , lett. d), l. n. 3/2012, nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto di escludere il privilegio del professionista per mancanza nella domanda di ammissione allo stato passivo della specifica indicazione del privilegio. Osserva parte ricorrente come la documentazione allegata alla domanda -dalla quale emerge lo svolgimento di attività giudiziale nel periodo dal 2016 al 2020 evidenziasse la natura professionale dei crediti insinuati, da cui desumersi agevolmente e univocamente la natura privilegiata e la causa del privilegio, benché in assenza di espressa indicazione della norma positiva istitutiva del privilegio. Deduce, inoltre, come non sia stata fatta richiesta del credito al chirografo e osserva come, ai fini della durata temporale del privilegio, le notule e gli avvisi di parcella indicano le date di esecuzione delle varie prestazioni.
Con il secondo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2741 e dell’art. 2751 -bis n. 2 c.c., « a fronte della violazione del principio della par condicio creditorum, posto che il credito dello scrivente è stato ammesso in via chirografaria nonostante l’esistenza del titolo di prelazione » , osservandosi che l’ammissione al chirografo di un credito privilegiato comporta violazione delle cause legittime di prelazione.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 92 , secondo comma, cod. proc. civ.
per avere il decreto impugnato, nonostante il rigetto del reclamo, compensato le spese di lite, « senza peraltro argomentare alcunché in relazione alla novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» , non risultando dalla motivazione della sentenza impugnata argomentazioni a sostegno della statuizione.
I due motivi del ricorso principale, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Questa Corte, a partire da Cass., n. 6800/2012 (in termini, peraltro, meno stringenti rispetto al più restrittivo orientamento di Cass., n. 15702/2011), ha sì affermato -in tema di stato passivo del fallimento – che, ai fini del riconoscimento del privilegio, è sufficiente che la parte indichi la causa del credito, non essendo prescritta a pena di decadenza l’indicazione delle norme di legge che fondano il diritto fatto valere, in base al principio per il quale iura novit curia (Cass., n. 6342/2020; Cass., n. 12467/2018). Ciò che caratterizza il riconoscimento del privilegio nel fallimento è invero e tuttavia l’indicazione puntuale della causa del credito, la quale è a fondamento della causa petendi della domanda di ammissione (Cass., n. 1331/2017) e può essere desunta dal complesso della illustrazione della domanda e della documentazione allegata (Cass., n. 25316/2021), al pari degli elementi caratterizzanti la causa petendi (Cass., n. 7287/2013; Cass., n. 33008/2019; Cass., n. 13034/2022, richiamata dal ricorrente in memoria).
Tuttavia, questa Corte ha più di recente precisato che la domanda di ammissione al passivo fallimentare, ai fini del riconoscimento del privilegio, postula la necessaria indicazione nel ricorso – ai sensi dell’art. 93, comma 3, n. 4, l. fall. -del titolo di prelazione, conseguendo, all’eventuale omissione o alla assoluta
incertezza del titolo in parola, la degradazione a chirografo del credito invocato (Cass., n. 2287/2024)
Ciò è tanto più vero laddove il riconoscimento della prelazione non sia esclusivamente ricollegato alla sola natura della causa del credito (es. retribuzioni dei prestatori di lavoro subordinato), ma richieda ulteriori indicazioni, attinenti -come in caso di retribuzioni dei professionisti -all’oggetto del credito (corrispettivo, retribuzione e rivalsa IVA a termini dell’art. 1, comma 474, l. n. 205/2017 per le prestazioni successive al 31 dicembre 2017) e al momento della maturazione del credito (ultimo biennio di prestazione). Pur non essendo allora strettamente indispensabile indicare una specifica norma giuridica (la cui individuazione spetta al giudice che procede), occorre, quanto meno, che vi sia una chiara richiesta di riconoscimento del privilegio, laddove una diversa interpretazione opererebbe « una lettura antitestuale e di fatto abrogatrice della prescrizione dell’art.93 co.3 n.4 I.f., istituto che ben ha mostrato di essere compatibile (…) con una riduzione ex lege della domanda (…) dato che una insinuazione per una causa di prelazione non chiaramente espressa (perché del tutto incerta) ovvero omessa (cioè mancante del tutto) – e le ipotesi sono parificate, a riprova della perentorietà del comando legale – si traduce in una domanda del medesimo credito quale chirografario» (Cass., n. 10990/2021).
Ne consegue che, quanto alla domanda di ammissione allo stato passivo di un credito privilegiato di un professionista, occorre la chiara indicazione del titolo del privilegio di cui si chiede il riconoscimento (Cass., n. 1331/2017) la cui mancata o incerta indicazione comporta l’ ammissione del credito al chirografo (Cass., n. 26409/2023; Cass., n. 29264/2024).
Tali principi valgono negli esatti termini anche per la domanda del creditore di partecipazione allo stato passivo della liquidazione del patrimonio, stante l’analoga formulazione dell’art. 14septies l. n. 3/2012 all’art. 93 l. fall., nella parte in cui dispone al comma 1, lett. d) che il creditore indichi « l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione» , norma del tutto sovrapponibile alla disciplina del fallimento di cui all’art. 93, terzo comma, n. 4, l. fall. La locuzione, invero, conferisce indubbio rilievo alla volontà della parte di scegliere se avvalersi o meno di uno statuto del credito maggiormente protetto in sede distributiva, senza così devolvere al soggetto chiamato a formare lo stato passivo un compito istruttorio al di fuori di una specifica domanda di cui sia stato investito. Ciò a riprova del principio di volontarietà che presidia, anche per tale istituto del sovraindebitamento, la partecipazione dei creditori al relativo risultato. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che l’omessa richiesta del privilegio previsto per lo svolgimento dell’ attività professionale comporti lo scrutinio e dunque, ove sussistente, l’ammissione del credito al solo chirografo, ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.
Il ricorso incidentale è inammissibile, in quanto il provvedimento impugnato, sia pure in forma stringata, ha reso esplicito il contenuto della motivazione per compensare le spese legali, dovuta alla relativa novità della questione (« oggettiva controvertibilità dell’esaminata questione »). In tema di spese legali, la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni, sancita dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta, versandosi, se del caso, in presenza di
motivazione apparente, laddove non può sindacare in sede di legittimità la gravità ed eccezionalità di tali emergenze (Cass., n. 15495/2022) , ancorché si verta nel testo dell’art. 92 cod. proc. civ. seguito alle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 (Cass., n. 15487/2024; Cass., n. 1950/2022).
10. I ricorsi vanno rigettati entrambi, con raddoppio, per ciascuno dei ricorrenti, del contributo unificato. Le spese processuali del giudizio di legittimità, tenuto conto della prevalente soccombenza del ricorrente principale, seguono la relativa regola per 2/3 mentre sono compensate per il restante 1/3 e vengono liquidate per l’intero come da enunciazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento di due terzi delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del ricorrente incidentale, che liquida per l’intero e dunque al lordo in complessivi € 6.000,00, oltre € 200,00 per anticipazioni, 15% rimborso forfetario e accessori di legge, dichiarando la misura della compensazione per il conseguente un terzo; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente principale e ricorrente incidentale, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi principale e incidentale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuti.
Così deciso in Roma, il 08/04/2025.