Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6321 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6321 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
sul ricorso per regolamento di competenza 12564/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RUVO DI PUGLIA, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, elett.te domic. in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, rappres. e difeso dall’AVV_NOTAIO , per procura speciale in atti; -ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, elett.te domic. in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, rappres. e difes o dall’AVV_NOTAIO , per procura speciale in atti;
-resistente-
NOME COGNOME
-intimato- avv erso l’ordina nza emessa dal Tribunale di Trani in data 2.5.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE propone regolamento di competenza- affidato a due motiviavverso l’ordinanza del Tribunale di Trani del 2.5.22, emessa nel giudizio pendente tra lo stesso RAGIONE_SOCIALE nei confronti del fallimento della RAGIONE_SOCIALE e del l’ing. NOME COGNOME, nella parte nella quale ha dichiarato improcedibili, ex art. 52, c.2, rd. n. 267/42, le domande riconvenzionali proposte dallo stesso RAGIONE_SOCIALE nei confronti del fallimento, e avverso l’ordinanza resa dal Tribunale in pari data, nel procedimento per accertamento tecnico preventivo in corso di causa, nella parte in cui ha dichiarato l’impr ocedibilità del ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti del fallimento.
Con l’ordinanza del 2.5.22, il Tribunale ha osservato che il consorzio non si è limitato a proporre un’eccezione riconvenzionale, ma ha proposto domande d’accertamento e di condanna volte a formare il giudicato, con conseguente competenza del giudice delegato a norma dell’art. 52, c.2, l.f., mentre l’istanza di accertamento tecnico preventivo era funzionale all’accertamento dei diritti da insinuare al passivo.
Il RAGIONE_SOCIALE deposita memoria. La curatela fallimentare replica con memoria difensiva.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 645 c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 92 l.f., essendo competente il Tribunale di Trani a pronunciarsi sulle suddette domande riconvenzionali, riguardanti non solo domande di risoluzione contrattuale per grave inadempimento della società, poi fallita, e risarcitorie, ma anche l’eccezione
d’inadempimento dell’attrice deducendo fatti estintivi o impeditivi del diritto azionato il cui accertamento rientrerebbe nella competenza del giudice adito.
Il secondo motivo denunzia falsa applicazione dell’art. 92 l.f. e violazione dell’art. 699 c.p.c., essendo competente il Tribunale di Trani
a pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale afferente all’ accertamento tecnico preventivo.
Il ricorso è inammissibile.
Va osservato che le questioni concernenti l’autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono in realtà questioni di rito; pertanto, qualora sia proposta una domanda diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria nei confronti del fallimento dell’obbligato e il giudice adito dichiari l’improcedibilità della domanda, perché non introdotta in sede concorsuale nelle forme dell’accertamento del passivo, la relativa pronuncia non è assoggettabile a regolamento di competenza ma è impugnabile con l’appello, in quanto, ancorché formalmente espressa in termini di declinatoria di competenza del giudice adito in favore di quello fallimentare, non è sostanzialmente una statuizione sulla competenza, ma sul rito che la parte deve seguire (Cass., n.21669/2013; Cass., n. 9030/2014).
Anche più di recente si è ribadito che le questioni concernenti l’autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito costituiscono questioni attinenti al rito, che non implicano questioni di competenza, quando il Tribunale fallimentare coincida con il Tribunale ordinario; pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie,
una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adìto è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza bensì, secondo i casi, l’inammissibilità, l’improcedibilità o l’improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito, configurando detta questione una vicenda litis ingressum impediens , concettualmente distinta dalla incompetenza (Cass. 9198/2017).
Quand’anche pertanto, volesse considerarsi – in forza del principio di apparenza, per avere in qualche punto delle ordinanze il giudice parlato di competenza (Cass., n. 6179/2019) – il regolamento sarebbe comunque infondato, non avendo ad oggetto una questione di competenza.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nelle somme di euro 4.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre la maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 29 novembre 2023.