Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23044 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23044 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16319-2020 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 378/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 03/03/2020 R.G.N. 1331/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal AVV_NOTAIO
Oggetto
Doppia ratio
decidendi
R.G.N. 16319/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/03/2024
CC
RILEVATO CHE:
l’odierna ricorrente agiva per la condanna dell’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione dell’assegno sociale a decorrere dal 1° maggio 2010;
il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso e la Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado;
in punto di fatto, la Corte territoriale ha accertato che la parte privata aveva presentato una prima domanda per il riconoscimento d ell’assegno nel giugno 2009, respinta in sede amministrativa, per difetto dei requisiti reddituali, in considerazione di quelli riconducibili al coniuge;
la ricorrente presentava una nuova domanda nel giugno del 2018 che, invece, era accolta, con decorrenza 1° luglio 2018;
con l’odierno giudizio, l ‘istante chiede, però, la retrodatazione del diritto, al momento del decesso del coniuge (avvenuta nel 2010) quando, a suo dire, sono venute in essere tutte le condizioni per beneficiare della prestazione assistenziale;
in punto di diritto, i giudici di appello hanno giudicato infondata la pretesa: da un lato, la richiesta trascurava di considerare la necessità che l’erogazione della prestazione fosse verificata (eventualmente in sede giudiziaria) «nella sussistenza dei suoi presupposti alla data della domanda (amministrativa)»; dall’altro, non era dimostrato il requisito reddituale in relazione al periodo temporale (dal 2009 al 2018) per il quale la prestazione era domandata: non poteva affermarsi, neppure in via presuntiva, che lo stesso fosse rimasto, negli anni, invariato;
avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte in epigrafe, con due motivi, illustrati con memoria;
ha resistito, con controricorso, l ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ;
il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in Camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
10. con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 6 e 7, della legge nr. 335 del 1995;
le censure investono la statuizione secondo cui il diritto sarebbe sorto per effetto della presentazione della nuova domanda. Per la parte ricorrente, invece, alla fattispecie costitutiva è estranea la domanda: il diritto sorge quando i requisiti vengono ad esistenza;
con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 nn. 4 e 5 cod.proc.civ.- è dedotta la nullità della sentenza per mancata valutazione delle istanze istruttorie non ammesse con conseguente omesso esame dei fatti storici correlati alle istanze istruttorie;
in via di premessa, giova evidenziare come la sentenza impugnata si fondi su una doppia ratio decidendi;
come evidenziato nello storico di lite, i giudici di appello, da un lato, hanno escluso che il diritto potesse retroagire rispetto alla domanda amministrativa del 2018: le sopraggiunte condizioni reddituali andavano verificate al momento della «nuova» richiesta amministrativa;
dall’altro («inoltre»), hanno osservato come difettasse la prova, anche in via presuntiva, della sussistenza del requisito reddituale in relazione agli anni precedenti al 2018;
entrambe le argomentazioni sono idonee a sostenere il decisum ;
17. il Giudice, infatti, ben può, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esaminare ed accogliere anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione nel caso in cui la prima dovesse risultare erronea (Cass. nr. 17182 del 2020; Cass. nr. 10815 del 2019);
18. in tale ipotesi, però, se le censure di una delle rationes decidendi sono infondate, divengono inammissibili quelle relative all’altra che, in nessun caso, potrebbero produrre l’annullamento della sentenza ( tra le tante, Cass. nr. 17182 del 2020; Cass. nr. 10815 del 2019; Cass. nr. 7499 del 2019; in motivazione: Cass. nr. 3989 del 2024; Cass. nr. 19471 del 2023), con conseguente difetto di interesse alla relativa pronuncia;
19. in questa prospettiva, vanno agevolmente esaminate e disattese le censure del secondo motivo che imputano alla Corte del merito errori di attività processuale e vizi di motivazione, in relazione alla mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti;
20. in generale, questa Corte ha affermato che il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nr. 4, cod. proc. civ., allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l’inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione (tra le recenti, Cass. nr. 10159 del 2021 con richiamo di Cass. nr. 30810 del 2023);
21. tuttavia, nello specifico, l’errore che si imputa al giudice di appello è di non aver attivato i poteri officiosi ex
art. 421 cod.proc.civ. e di non aver dato seguito alle richieste di esibizione ex art. 213 cod.proc.civ.;
22. osserva il Collegio che, come illustrati, i rilievi non evidenziano affatto il carattere decisivo della prova richiesta e disattesa dal giudice di appello e, pertanto, sono per tale ragione inammissibili;
23. diventano, di conseguenza, inammissibili anche le censure del primo motivo che investono l’altra ratio decidendi. Solo per completezza, dunque, è il caso di segnalare Cass. nr. 36508 del 2023 che, sia pure espressasi in tema di altra prestazione assistenziale (assegno mensile ex art. 13 della l. n. 118 del 1971) ha affermato il principio per cui «se l’originaria domanda (amministrativa) è stata respinta per l’insussistenza dei requisiti socioeconomici, che sono elementi costitutivi per la prestazione, al loro sopraggiungere l’interessato deve proporre un’altra istanza al fine di consentirne il vaglio in funzione del riconoscimento dell’emolumento, il quale andrà attribuito dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della nuova domanda amministrativa»;
24. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile con le spese che si liquidano come da dispositivo;
25. sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13