Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29536 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29536 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 598/2019 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE -, quale cessionaria dei crediti vantati dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura speciale in calce al presente ricorso, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notifiche agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO.
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE D, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al controricorso il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata presso l’ufficio legale aziendale sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE n. 7212/2017 , depositata in data 16/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/11 /2024 dal AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, chiedeva emettersi decreto ingiuntivo nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per la somma di euro 1.908.523,60.
Proponeva opposizione la RAGIONE_SOCIALE, con atto di citazione notificato in data 17 novembre 2005 avverso il decreto ingiuntivo n. 15870 del 2005, con cui il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, su ricorso depositato dalla RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), aveva ingiunto alla RAGIONE_SOCIALE il pagamento in favore dell’odierna ricorrente dell’importo di € 1.908.573,60 a titolo di corrispettivi di prestazioni sanitarie erogate dall’RAGIONE_SOCIALE cedente ex art. 26 l. 833/1978 nel periodo compreso tra il gennaio ed il marzo 2004, con condanna della RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE D al pagamento degli interessi di mora ex artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002.
A sostegno dell’opposizione la RAGIONE_SOCIALE ha eccepito: a) l’inapplicabilità ai crediti in contesa del tasso di interesse richiesto di cui al d.lgs. n. 231 del 21002; b) la non debenza della rivalutazione monetaria in mancanza di idonea prova in punto al danno subito dalla creditrice; c) la parziale insussistenza del credito attivato per complessivi € 881.971,11 in quanto afferente a prestazioni rese in eccedenza rispetto a quelle accreditate, ovvero eseguite presso il centro non autorizzato di Rocca Priora ovvero attinenti ai cd. requisiti di accesso.
In particolare, ad avviso della opponente RAGIONE_SOCIALE, non era dovuta la somma per euro 881.971,11, di cui euro 200.491,00 inerente alla mancanza di autorizzazione ed accreditamento per le prestazioni rese nella struttura di Rocca Priora, mentre euro 681.480,11 concernevano prestazioni rese oltre il numero dei posti accreditati presso le strutture di INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO e INDIRIZZO.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14 marzo 2006 si è costituita la RAGIONE_SOCIALE, deducendo l’infondatezza in fatto ed in diritto dell’opposizione.
Con ordinanza ex art. 186bis c.p.c. del 14/3/2006 il tribunale ordinava il pagamento della somma non contestata di euro 1.024.731,87, oltre interessi al tasso legale dalla notifica degli atti di cessione del credito.
Con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., in data 28/6/2007, RAGIONE_SOCIALE chiedeva, in subordine, «a parziale modifica della domanda», che l’importo di euro 200.491,00, fatturato quale corrispettivo delle prestazioni erogate dall’RAGIONE_SOCIALE cedente presso il centro di Rocca Priora, «fosse comunque riconosciuto quale
corrispettivo di appalto ovvero a titolo risarcitorio ovvero a titolo di indennità per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., già allo stato comprovato nei suoi elementi presupposti dall’avere la regione Lazio utilmente acquisito senza causa le prestazioni in oggetto comunque dovute ai propri assistiti e da essa non altrimenti erogabili».
All’udienza del 29 gennaio 2008 il Tribunale, in accoglimento di apposita richiesta avanzata dall’attrice RAGIONE_SOCIALE, in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., ordinava all’RAGIONE_SOCIALE di esibire ai sensi dell’art. 210 c.p.c. i «prospetti riassuntivi contabili» e gli «elenchi contabili utenti» allegati alle fatture azionate in giudizio dalla società cessionaria ed inviati all’RAGIONE_SOCIALE, nonché alle RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE l’esibizione delle richieste di ricovero presso il centro di Rocca Priora nei mesi di gennaio e marzo 2004, rinviando per l’esame della documentazione all’udienza del 4 giugno 2008 ove l’RAGIONE_SOCIALE, al contrario delle altre RAGIONE_SOCIALE, ha ottemperato all’ordine di esibizione nei suoi confronti impartito.
Il Tribunale rinviava la causa alla successiva udienza del 1° aprile 2009 ove il giudice di prime cure prendeva atto del mancato deposito da parte della RAGIONE_SOCIALE della documentazione ad esse richiesta e rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 3 febbraio 2010 e poi per gli stessi incombenti all’udienza del 5 luglio 2011, ove la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione nonostante la richiesta di interrogatorio formale e CTU avanzata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE),.
Con sentenza n. 890 del 2012, depositata il 18 gennaio 2012, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in parziale accoglimento dell’opposizione, esclusi gli interessi richiesti ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231
del 2002, revocava il decreto ingiuntivo n. 15870 del 2005, condannando l’opponente al pagamento della somma di € 10.247,87, oltre interessi dalla domanda al saldo e maggior danno da svalutazione pari alla differenza tra il tasso del rendimento annuo dei titoli di stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi calcolato annualmente ex art. 1284 c.c., con decorrenza dalla domanda, e compensando le spese di lite.
In particolare, il Tribunale ravvisava l’assenza di idonee allegazioni probatorie, evidenziando che la RAGIONE_SOCIALE non aveva adeguatamente ottemperato agli oneri probatori su di essa incombenti, essendosi limitata a produrre una documentazione non sufficientemente in grado di corroborare di fondatezza la propria domanda.
Tra l’altro, le somme richieste erano superiori alla capacità produttiva della RAGIONE_SOCIALE cedente.
Non si applicavano gli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, in quanto il contratto era stato stipulato anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa richiamata, non trattandosi peraltro di transazione commerciale.
Il tribunale rigettava le domande subordinate.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello RAGIONE_SOCIALE, deducendo tre motivi di gravame.
9.1. Infatti, deduceva, quanto al primo motivo, «sulla dimostrazione analitica delle prestazioni effettuate presso i centri di INDIRIZZO, INDIRIZZO Sull’inesistenza del tetto di spesa fissato dalla regione Sulle prestazioni effettuate presso il centro di Rocca Priora il cui importo ammonta ad euro 200.491,00 Sui c.d. requisiti di accesso il cui importo ammonta ad euro 261.258,87».
In particolare, l’appellante, quanto all’avvenuto rigetto della domanda di pagamento dell’ulteriore importo di euro 681.480,11,
relativo alle prestazioni effettuate presso i vari centri, deduceva che il tribunale aveva omesso: a) di valutare la documentazione depositata in atti dalla RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto i prospetti riassuntivi contabili e gli elenchi contabili utenti, attestanti «l’avvenuto espletamento di tutte le prestazioni richieste in pagamento oltre la loro corretta contabilizzazione»; b) di avere omesso di considerare che l’eccezione relativa alla carenza di accreditamento era limitata alle sole prestazioni rese presso il centro di Rocca Priora, quantificate in euro 200.491,00; c) di avere omesso di considerare che le DGR n. 583/02 e n. 731/05 escludevano espressamente per quel periodo «la fissazione di un limite di spesa per le prestazioni di riabilitazione».
In ordine, poi, al rigetto della domanda di pagamento relativa alle prestazioni effettuate presso il centro di Rocca Priora, a fronte del mancato adempimento da parte della RAGIONE_SOCIALE all’ordine di esibizione delle richieste di ricovero effettuate presso tale centro nei mesi di gennaio e marzo 2004, come pure in ordine al mancato adempimento da parte delle altre RAGIONE_SOCIALE alla richiesta di informativa concernente le rispettive richieste di ricovero presso il centro di Rocca Priora, si censurava la mancata «ammissione della prova per interpello del legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE», oltre che l’omessa CTU.
9.2. Con il secondo motivo di impugnazione l’appellante censurava la sentenza di prime cure per avere «negato l’applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. 231/2002».
9.3. Con il terzo motivo di impugnazione l’appellante deduceva l’errore commesso nella sentenza di primo grado «per avere riconosciuto gli interessi al tasso legale con la decorrenza dalla domanda anziché dalla notifica degli atti di cessione».
Pertanto, la società ha chiesto, in totale riforma della pronuncia, la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento in proprio
favore dell’ulteriore importo di euro 88.1971,11 oltre interessi moratori, anche sui ritardati pagamenti, nella misura di cui agli artt. 4 e 5 del d. lgs. n. 231 del 2002 ovvero ex dir. CE/35/2000 ovvero, in subordine, al tasso legale oltre svalutazione e maggior danno con condanna al pagamento degli interessi maturati sugli interessi scaduti ex art. 1283 e 1224 c.c. a far data dalla notifica dell’atto di citazione di primo grado, con vittoria di spese. In via subordinata, e con riferimento alle prestazioni rese presso il centro di Rocca Priora, per complessivi € 200.491,00, la RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento di siffatto importo a titolo risarcitorio e/o indennitario ex art. 2041 c.c. In via istruttoria, la RAGIONE_SOCIALE ha reiterato inoltre le istanze disattese dal Giudice di prime cure.
Non veniva formulato autonomo motivo di appello in ordine alla domanda per ingiustificato arricchimento.
Con la sentenza n. 7212 del 2017, pubblicata il 16 novembre 2017, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, rigettate tutte le reiterate istanze istruttorie ritenute inammissibili e comunque irrilevanti, confermava, per il resto, la sentenza impugnata, con l’unica eccezione relativa all’accoglimento del motivo di gravame relativo alla decorrenza degli interessi di mora.
In particolare, quanto al primo motivo d’appello, la RAGIONE_SOCIALE non aveva dimostrato di aver effettuato le prestazioni, come da suo specifico onere probatorio.
La richiesta ex art. 212 c.p.c. non poteva essere accolta per due ragioni: 1) in primo luogo perché si trattava di documentazione che poteva essere richiesta, acquisita e prodotta direttamente dalla parte in corso di causa, mentre l’intervenuto sequestro probatorio in sede penale, poteva essere superato ai sensi dell’art. 258 c.p.p., attraverso specifica richiesta all’autorità penale; 2) in secondo luogo,
poi, i documenti contabili di cui si era chiesta l’esibizione provenivano «dalla stessa parte che li emessi e, pertanto, non sono idonei a costituire prova unilaterale e ulteriore del credito», anche perché provenienti «da un soggetto associativo i cui amministratori sono stati sottoposti a indagini penali proprio in relazione a prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento nel cui novero sono ricomprese quelle oggetto del presente giudizio».
Peraltro, per le medesime ragioni, non era idonea a costituire prova dell’effettuazione delle prestazioni neppure «la documentazione contabile già acquisita ex art. 210 c.p.c. nel corso del giudizio di primo grado».
Quanto alla richiesta ex art. 213 c.p.c. di informazioni scritte nei confronti di aziende sanitarie estranea giudizio, «non si comprende la rilevanza, pertinenza e l’utilità dell’accertamento delle prestazioni rese presso il centro di Rocca Priora per conto di altre aziende sanitarie al fine di determinare ad altro titolo le somme reclamate da RAGIONE_SOCIALE».
Restava assorbita la richiesta di CTU contabile.
Veniva rigettata la censura in ordine al mancato accoglimento dell’interrogatorio formale del legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, «stante la non indispensabilità e non decisività dei fatti di cui si chiede la prova», potendo gli stessi «essere documentalmente provati con riguardo alle fonti regolamentanti il rapporto tra le parti in causa».
Quanto alla somma vantata di euro 881.971,11, la stessa non era dovuta in quanto «non rientrano nel regime di accreditamento le prestazioni rese in centri diversi da quelli autorizzati, come il centro di Rocca Priora, né quelle rese oltre il numero dei posti accreditati nelle singole strutture autorizzate».
Sono state infatti «contestate dalla RAGIONE_SOCIALE le fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE per prestazioni aggiuntive riabilitative non autorizzate (sia presso i centri autorizzati oltre i posti accreditati che per il centro di Rocca Priora non autorizzato) rese dal mese di gennaio 2004 al mese di marzo 2004, rispetto a quelle per cui la RAGIONE_SOCIALE era stata formalmente autorizzata e accreditata dalle delibere di giunta della regione Lazio n. 2591/2000 e n. 934/2001».
Chiariva la Corte territoriale che a fronte dell’eccezione mossa dalla RAGIONE_SOCIALE che «dunque contestava l’esistenza e la validità al negozio presupposto» costituiva preciso onere della RAGIONE_SOCIALE «provare la avvenuta autorizzazione delle prestazioni aggiuntive eseguite dalla RAGIONE_SOCIALE e, quindi, la fondatezza della pretesa creditoria».
Pertanto – chiosava la Corte d’appello – «il semplice materiale contabile accompagnato dagli atti di cessione non ha fatto venir meno l’onere probatorio ex art. 2697 c.c. gravante su RAGIONE_SOCIALE di dimostrare il titolo giustificativo della sua maggiore pretesa (contestata) rispetto a quella minore riconosciuta dalla RAGIONE_SOCIALE».
Quanto al secondo motivo di impugnazione, non spettavano gli interessi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, in quanto il rapporto di accreditamento era sorto in epoca antecedente al mese di agosto 2002.
In ordine al terzo motivo di impugnazione, la Corte d’appello reputava parzialmente fondato lo stesso, in quanto gli interessi legali dovevano essere computati, non dalla notifica della citazione, ma dalle precedenti notificazioni degli atti di cessione contenenti l’intimazione di pagamento.
Avverso la predetta sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo a due motivi, depositando anche memoria scritta.
Ha resistito la RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce «violazione degli articoli 2 e 24 Cost., in relazione al principio di vicinanza della prova nonché violazione dell’art. 2697 c.c. ex art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. – violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. nonché dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per illogica ed insufficiente motivazione in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.».
La ricorrente deduce che la motivazione della sentenza d’appello sarebbe meramente «apparente», per «manifesta illogicità ed insufficienza a giustificare il decisum rispetto ad argomenti deduttivi non contestati, circostanze di fatto comprovate, ad oneri probatori assolti».
In particolare, la Corte d’appello avrebbe errato nel reputare che i documenti prodotti, e segnatamente gli elenchi contabili utenti e i prospetti riassuntivi contabili, depositati in data 11/6/2010 dalla RAGIONE_SOCIALE, in esecuzione dell’ordine di esibizione, non costituivano «un idoneo supporto documentale».
La ricorrente lamenta che i giudici di merito non avrebbero correttamente valutato il materiale probatorio loro sottopost, ed avrebbero di conseguenza errato nel condividere le tesi difensive proposta dall’RAGIONE_SOCIALE. In particolare, il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi non avrebbero dato il corretto valore probatorio alla «congerie documentale» presente in atti, ed avrebbero pregiudicato il diritto di difesa della società cessionaria non ammettendo la prova per interpello del legale rappresentane pro
tempore dell’RAGIONE_SOCIALE, né attribuendo il corretto valore in termini di argomento di prova al parziale deposito da parte di quest’ultima degli Elenchi Contabili Utenti e dei Prospetti Riassuntivi Contabili allegati alle fatture depositate da RAGIONE_SOCIALE e alla mancata ottemperanza da parte delle RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE alla richiesta di informativa formulata nei loro confronti ai sensi dell’art. 213 c.p.c., essendo stato ordinato alle stesse di esibire le richieste di ricovero di propri pazienti presso il centro di Rocca Priora, inerenti il periodo di gennaio – marzo 2004.
Non vi sarebbe stata una «contestazione specifica e non generica» in ordine alle fatture azionate, in relazione all’importo di euro 681.480,11, relativo alle prestazioni effettuate presso i centri di INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO».
La RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto dimostrare «il fondamento della propria eccezione, con la specifica indicazione del numero di prestazioni asseritamente eccedenti la capacità produttiva di ogni singolo centro, e le relative contestazioni circa gli importi richiesti in eccesso».
Vi sarebbe stata la prova scritta «per accertare con una prova diretta, al di là della mancata collaborazione da parte della RAGIONE_SOCIALE, la perfetta corrispondenza tra le prestazioni accreditate quelle eseguite senza necessità di acquisire il dato complessivo annuale, anch’esso comunque nell’esclusiva disponibilità della RAGIONE_SOCIALE».
Tra l’altro, la DGR Lazio del 10/5/2002, n. 583, come pure quella successiva n. 731 del 2005, avevano previsto espressamente l’insussistenza di «vincoli di natura economica» in relazione all’attività di riabilitazione.
Pertanto, «in assenza di valide e documentate eccezioni», le fatture prodotte offrivano «piena prova dell’esecuzione delle prestazioni sanitarie».
Non v’era stata mai specifica contestazione delle stesse.
La Corte d’appello, dunque, in violazione degli articoli 2697 c.c., del principio dispositivo di cui all’art. 112 c.p.c., e dell’art. 116 c.p.c., avrebbe «omesso ogni valutazione logica sulle prove acquisite e sugli argomenti di prova emersi in giudizio».
Dovendosi tenere conto della «totale omessa attività istruttorie deduttiva da parte dell’altro», oltre che della «omessa collaborazione» da parte delle altre RAGIONE_SOCIALE.
Dalla mera lettura delle 29 fatture depositate sarebbe emerso chiaramente che la RAGIONE_SOCIALE «provvedeva al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni rese dalla RAGIONE_SOCIALE anche nei confronti dei pazienti ad essa inviati dalle altre RAGIONE_SOCIALE della regione Lazio».
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della «Omessa decisione sul motivo di gravame riguardante la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento relativa all’importo di euro 200.491,00 di cui alle prestazioni rese presso il centro di Rocca Priora – Art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c.».
La ricorrente sostiene che il giudice di secondo grado sarebbe incorso nel vizio di omessa pronuncia in relazione alla domanda articolata già in primo grado dall’odierna ricorrente con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., concernente il riconoscimento a titolo di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) della somma di euro 200.491,00 inerente alle prestazioni rese presso il centro di Rocca Priora.
La domanda era stata presentata con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. del 28/6/2007, a fronte dell’eccezione sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE in ordine al mancato accreditamento della struttura di Rocca Priora.
Il tribunale aveva omesso qualsiasi decisione relativamente al suddetto capo di domanda e, la società, con l’atto di appello aveva proposto impugnativa al riguardo.
Su tale domanda sarebbe stato omessa ogni pronuncia anche dalla Corte d’appello.
Il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
3.1. Si premette che la motivazione della sentenza della Corte d’appello è esistente, non solo nell’aspetto formale e grafico, ma anche nella enucleazione delle argomentazioni logico-giuridiche utilizzate dalla Corte territoriale per giungere alla soluzione della controversia.
Non sussiste, dunque, l’evidenziato vizio di motivazione apparente.
Quanto alla inammissibilità, in sostanza la ricorrente chiede una nuova rivalutazione delle risultanze istruttorie già compiutamente effettuata dalla Corte territoriale, non consentita in questa sede.
4.1. Risulta, poi, non fondata la porzione di motivo relativo alla violazione dell’art. 116 c.p.c..
Infatti, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., sez. 1, 1/3/2022, n. 6774).
4.2. Non v’è stata, poi, alcuna violazione dell’art. 2697 c.c., in tema di distribuzione dell’onere della prova, ma, semplicemente, la Corte territoriale ha ritenuto che la ricorrente RAGIONE_SOCIALE non avesse
ottemperato all’onere della prova su di essa gravante, in ordine alla dimostrazione dei fatti costitutivi del credito vantato.
4.3. Allo stesso modo, non v’è stata violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la Corte d’appello non ha esorbitato dalle richieste delle parti, ma ha semplicemente deciso la controversia sulla base della regola dell’onere della prova, in assenza di idonea documentazione attestante la sussistenza del credito di RAGIONE_SOCIALE.
Tutto il primo complesso motivo di ricorso per cassazione si fonda, sostanzialmente, sulla circostanza per cui le 27 fatture prodotte dalla RAGIONE_SOCIALE, allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, non sarebbero state mai specificamente contestate dalla RAGIONE_SOCIALE, sicché sarebbero state idonee, accompagnate dai due documenti contabili costituiti dall’elenco degli utenti e dal prospetto riassuntivo, a dimostrare l’effettività delle prestazioni rese dalla RAGIONE_SOCIALE nel periodo gennaio-marzo 2004 (1/1/2004-11/3/2004).
In realtà, però, l’avvenuta contestazione specifica delle fatture da parte della RAGIONE_SOCIALE si rinviene dalla motivazione della sentenza d’appello n. 7212 del 2017. È sufficiente osservare che nella motivazione si chiarisce che «a fronte di tale circostanziata eccezione mossa da RAGIONE_SOCIALE – che, dunque, contestava l’esistenza e la validità del negozio presupposto – era quindi preciso onere di RAGIONE_SOCIALE provare la avvenuta autorizzazione delle prestazioni aggiuntive eseguite dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, quindi, la fondatezza della pretesa creditoria».
In particolare, «il contrasto contabile è nel fatto che sono state contestate dall’RAGIONE_SOCIALE le fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE per prestazioni aggiuntive riabilitative non autorizzate (sia per i centri autorizzati oltre i posti accreditati che per il centro di Rocca Priora non autorizzato) rese tra il mese di gennaio 2004 e il mese di marzo 2004, rispetto a quelle per cui la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE era stata formalmente autorizzata e accreditata».
Come si vede, la contestazione delle fatture e dei due documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo (elenco contabile utenti e prospetto riassuntivo contabile) è stata espressa, specifica e compiutamente articolata.
Ciò comporta la non fondatezza del motivo, trovando applicazione l’orientamento di legittimità per cui se è vero che la fattura commerciale, può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell’ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell’esecuzione del rapporto (Cass., sez. 3, 13/6/2006, n. 13651; citata dalla ricorrente), va anche chiarito che, al contrario, in presenza -come nella specie -di specifica ed articolata contestazione, le fatture non possono essere sufficiente a dare la prova del fatto costitutivo del diritto di credito.
Pertanto, quando il rapporto, da cui derivano le fatture, sia contestato, esse non possono costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass., sez. 2, 12/1/2016, n. 299; Cass., sez. 3, 28/6/2010, n. 15383).
Senza contare che la Corte d’appello ha esaminato partitamente ogni singolo elemento istruttorio, quindi, sia le fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, sia l’elenco contabile degli utenti ed il prospetto riassuntivo contabile, giungendo a negare ad essi idoneo carattere dimostrativo della sussistenza del credito.
Ciò, in quanto trattavasi di documenti unilateralmente predisposti dalla RAGIONE_SOCIALE, che si basavano su circostanze acquisite dai rappresentanti dell’RAGIONE_SOCIALE, per i quali era stato instaurato procedimento penale proprio in relazione alle prestazioni sanitarie oggetto di causa.
La Corte d’appello, infatti, afferma con chiarezza che i documenti contabili scaturiscono «da un soggetto associativo i cui amministratori sono stati sottoposti a indagini penali proprio in relazione a prestazioni sanitarie – cui si dubita se autorizzate o meno -erogate in regime di accreditamento nel cui novero sono ricomprese quelli oggetto del presente giudizio». Analoghe considerazioni sono state espresse con riferimento «a quella parte di documentazione contabile già acquisita ex art. 210 c.p.c. nel corso del giudizio di primo grado».
8. Inoltre, per giurisprudenza consolidata di questa Corte l’ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio a carico dell’istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto (Cass., sez. 2, 3/11/2021, n. 31251).
Con ancora più chiarezza si è rimarcato che, in tema di poteri istruttori del giudice, l’emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell’istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa (Cass., sez. 3, 8/10/2021, n.
27412; Cass., n. 129 9/7/2004; Cass. n. 15983 del 2000; Cass., n. 11535 del 1996).
Pertanto, risulta corretta anche la parte di motivazione della Corte d’appello, con cui si è ritenuto che la società attrice non abbia ottemperato all’onere della prova su di essa incombente ex art. 2697 c.c.
La Corte d’appello ha chiarito che la documentazione attestante le prestazioni effettivamente prestate dalla RAGIONE_SOCIALE poteva e doveva essere prodotta dalla società ricorrente, anche previa richiesta di copie al giudice penale ex art. 258 c.p.p.
Ed infatti, ad avviso della Corte territoriale, «il semplice materiale contabile accompagnato dagli atti di cessione non ha fatto venir meno l’onere probatorio ex art. 2697 c.c. gravante su RAGIONE_SOCIALE di dimostrare il titolo giustificativo della sua maggiore pretesa (contestata) rispetto a quella minore riconosciuta dalla RAGIONE_SOCIALE».
8.1. Peraltro, in relazione alla mancata ottemperanza da parte delle altre RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla documentazione inerente alle prestazioni svolte presso il centro di Rocca Priora, si ribadisce che, integrando l’inosservanza dell’ordine di esibizione di documenti un comportamento dal quale il giudice può, nell’esercizio di poteri discrezionali, desumere argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c., non è censurabile in sede di legittimità, neanche per difetto di motivazione, la mancata valorizzazione dell’inosservanza dell’ordine ai fini della decisione di merito (Cass., sez. L, 27/1/2017, n. 2148; Cass.. sez. 1, 13/8/2004, n. 15768).
8.2. Con la precisazione per cui l’esibizione a norma dell’art. 210 c.p.c. non può in alcun modo supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante (Cass., n. 31251
del 2021; Cass., n. 14 8/4/2014; Cass., 4/4/2016, n. 6511; Cass., n. 16781 del 2011).
Tra l’altro, l’ordine di esibizione deve presentarsi come indispensabile, sia nel senso della indispensabilità del documento in rapporto alla prova da fornire (Cass., n., 2760 del 1996), sia nel senso che la prova del fatto che si intende dimostrare non sia acquisibile aliunde , con la conseguenza che l’esibizione non può essere ordinata qualora l’interessato sia in condizione di acquisire di propria iniziativa, e quindi di produrre in giudizio, il documento o una sua copia (Cass. n. 38062 del 2021; Cass., n. 14968 del 2011; Cass., n. 19475 del 2005).
Del resto, la contestazione residua tra le parti, dopo l’ingiunzione di pagamento delle somme non contestate ex art. 186bis c.p.c., per euro 1.024.731,87, riguardava esclusivamente la somma di euro 881.971,11, di cui euro 200.491,00 in relazione alle prestazioni effettuate presso il centro di Rocca Priora, in cui però mancava sia l’autorizzazione che l’accreditamento, e la somma di euro 681.480,11, per le prestazioni svolte presso gli ulteriori centri, per prestazioni rese oltre il numero dei posti accreditati.
Nessuna prova era stata, dunque, fornita a dimostrazione delle prestazioni effettuate presso i singoli centri.
Il secondo motivo è inammissibile.
10.1. Anzitutto, si rileva che, in realtà, sulla omessa pronuncia del Tribunale in ordine alla domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. non è stato formulato autonomo motivo di appello da parte della società, che si è limitata a chiedere le somme anche ai sensi dell’art. 2041, ma senza costruire un compiuto motivo di impugnazione per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
Non essendovi un motivo di appello specifico, neppure era tenuta la Corte di appello a confrontarsi con esso.
11. Inoltre, deve aggiungersi che la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. è stata articolata dalla RAGIONE_SOCIALE soltanto nella memoria di cui all’art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.
Tuttavia, la giurisprudenza di questa Corte, sezioni unite, con la recente pronuncia n. 26727 del 2024, ha ristretto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la possibilità dalla parte opposta di presentare domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., solo con la comparsa di costituzione, e non con la memoria di cui all’art. 183, 6º comma, c.p.c.
12. Del resto, questa Corte, a sezioni unite (Cass., Sez.U., 13/9/2018, n. 22404), ha affermato che nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.
Pertanto, si è superato il precedente orientamento (Cass., Sez.U., 27/12/2010, n. 26128) in base al quale le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa, quali azioni che riguardano entrambe diritti eterodeterminati, si differenziano, strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla ” causa petendi ” (esclusivamente nella seconda rilevando come fatti costitutivi la presenza e l’entità del proprio impoverimento e dell’altrui locupletazione, nonché, ove l’arricchito sia una P.A., il riconoscimento dell’ utilitas da parte dell’ente), sia quanto al ” petitum” (pagamento del corrispettivo pattuito o indennizzo). Ne consegue che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – al quale si devono applicare le norme del rito ordinario, ai sensi dell’art. 645, secondo comma, e, dunque, anche l’art. 183, quinto
comma, cod. proc. civ. – è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa avanzata con la comparsa di costituzione e risposta dall’opposto (che riveste la posizione sostanziale di attore) soltanto qualora l’opponente abbia introdotto nel giudizio, con l’atto di citazione, un ulteriore tema di indagine, tale che possa giustificare l’esame di una situazione di arricchimento senza causa. In ogni altro caso, all’opposto non è consentito di proporre, neppure in via subordinata, nella comparsa di risposta o successivamente, un’autonoma domanda di arricchimento senza causa, la cui inammissibilità è rilevabile d’ufficio dal giudice.
Si è tenuto conto, infatti, del nuovo orientamento di questa Corte (Cass. Sez.U., 15/6/2015, n. 12310), con cui si è consentita la modifica della domanda iniziale che può riguardare anche gli elementi identificativi oggettivi della stessa, a condizione che essa riguardi la «medesima vicenda sostanziale dedotto in giudizio con l’atto introduttivo o comunque sia a questa collegata».
Tale interpretazione risulta maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, determinando una indubbia incidenza positiva più in generale sui tempi della giustizia, favorendo la soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale portata dinanzi al giudice in unico contesto.
La concentrazione favorisce anche la stabilità delle decisioni giudiziarie, anche in relazione alla limitazione del rischio di giudicati contrastanti.
Sulla scorta di tali argomentazioni la Corte di cassazione, a sezioni unite, n. 22404 del 2018, ha ritenuto che «entrambe le domande proposte (di adempimento contrattuale e di indebito arricchimento) si riferiscono indubbiamente alla medesima vicenda
sostanziale dedotto in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale».
In sostanza, le due azioni sono attinenti al «medesimo bene della vita», tendenzialmente inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale, pur se, nell’una, come corrispettivo di una prestazione svolta e, nell’altra, come indennizzo volto alla reintegrazione dell’equilibrio preesistente 3 patrimoni dei soggetti coinvolti».
Si tratta, dunque, di due azioni legate da un rapporto di connessione ‘di incompatibilità’, «non solo logica ma addirittura normativamente prevista, stante il carattere sussidiario dell’azione di arricchimento, ai sensi dell’art. 2042 c.c., e tale nesso giustifica ancor di più il ricorso al simultaneus processus ».
Tuttavia, con la sentenza n. 26727 del 15/10/2024, a sezioni unite, questa Corte ha chiarito che la proposizione nella comparsa di risposta, da parte dell’opposto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di una domanda ex art. 2041 c.c., è ammissibile, ben potendo a livello generale riconoscersi anche ad essa l’interesse, dell’originario ricorrente, in relazione alla vicenda, originariamente tradotta in azione di adempimento contrattuale.
Pertanto, si è affermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell’opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in INDIRIZZO monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto l’ingiunzione.
Tuttavia, deve tenersi conto della struttura del giudizio monitorio, in cui la parte che, nella fase contraddittorio, figura come opposta, ossia convenuta processuale, ha già goduto di uno stadio procedurale ‘esclusivo’ per avanzare una propria pretesa, pur nei limiti di prova perimetrata.
Pertanto, la domanda ex art. 2041 c.c. può essere presentata dall’opposto, con la comparsa di costituzione, ma non può essere articolata con la memoria di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c.
In relazione al canone della correttezza processuale di cui all’art. 88 c.p.c., chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta alle domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo però riservarle successivamente, nella memoria di cui all’art. 183, 6º comma c.p.c.
Trattandosi di domanda inammissibile, non era necessaria alcuna pronuncia sul punto da parte della Corte d’appello, né da parte del tribunale.
Si ritiene, infatti, che l’omessa pronuncia, qualora cada su una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto alla proposizione di una tale domanda non consegue l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (Cass., sez. 6-1, 2/12/2010, n. 24445; Cass., sez. 1, 25/5/2006, n. 12412; Cass., sez. 1, 25/9/2018, n. 22784; Cass., sez. 5, 16/7/2021, n. 20363).
Nella specie la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. ci è stata presentata tardivamente, solo in sede di memoria ex art. 183, 6º comma, n. 1, c.p.c., mentre l’opposta avrebbe dovuto presentare tale domanda con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ed infatti, l’opponente RAGIONE_SOCIALE, già nell’atto di opposizione, aveva eccepito la parziale insussistenza del credito per complessivi euro 881.971,11, in quanto afferenti a prestazioni rese in eccedenza rispetto a quelle accreditate, ovvero eseguite presso il centro non autorizzato di Rocca Priora ovvero attinenti ai c.d. requisiti di accesso.
Pertanto, non può sostenersi che la domanda di ingiustificato arricchimento sia stata proposta da RAGIONE_SOCIALE nella prima memoria ex articolo 183, sesto comma, c.p.c., in conseguenza della successiva dialettica processuale, in quanto – ad avviso della difesa di RAGIONE_SOCIALE – «la RAGIONE_SOCIALE e nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo non ha svolto l’eccezione di mancato accreditamento».
Infatti, solo qualora la condotta difensiva dell’opponente si avvalga dello jus variandi posteriormente all’atto di citazione in opposizione (ma non è questo il caso), è ammissibile che l’opposto, in base ai generali principi difensivi possa esercitarlo a sua volta, e quindi anche nell’ultimo stadio della memoria ex articolo 183, sesto comma, c.p.c.
Le spese del giudizio di legittimità, in ragione del principio della soccombenza, vanno poste a carico della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-q uater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 1, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio del 7 novembre