Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30639 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30639 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2025
PROGETTO DI STATO PASSIVO
NOME NOME
Consigliere –
NOME COGNOME
Consigliere –
Ud. 14/10/2025 – CC
COSMO CROLLA
Consigliere –
R.G.N. 28762/NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Rel.Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28762-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
– intimati – avverso il DECRETO N. 5899/2020 del TRIBUNALE DI MILANO depositato il 2/10/2020;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 14/10/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. L ‘ RAGIONE_SOCIALE ha chiesto di essere ammessa allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE per la somma complessiva di €. 17.947,20, invocando, per il credito di €. 16.638,02, il riconoscimento del privilegio previsto dall ‘ art. 24, comma 33, della l. n. 449/1997 e dall ‘ art. 2777 c.c..
1.2. Il curatore, nel progetto di stato passivo, ha eccepito l ‘ insussistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento del privilegio previsto dall ‘ art. 24, comma 33, della l. n. 449/1997 e dall ‘ art. 2777 c.c. nonché dall ‘ art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 e dall ‘ art. 8bis , comma 3, della l. n. 33/2015.
1.3. Il giudice delegato ha ammesso l ‘ istante al passivo del fallimento, tra l ‘ altro, per la somma di €. 16.638,02, in collocazione chirografaria, sul rilievo che il privilegio previsto dall ‘ art. 8bis della l. n. 33/2015 era stato chiesto per la prima volta con le osservazioni al progetto di stato passivo.
1.4. L ‘ RAGIONE_SOCIALE istante ha, quindi, proposto opposizione allo stato passivo ed ha ribadito la richiesta di riconoscimento, relativamente alla somma di €. 16.638,02, del privilegio previsto dall ‘ art. 24, comma 33, della l. n. 449/1997 e dall ‘ art. 2777 c.c. nonché dall ‘ art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 e dall ‘ art. 8bis , comma 3, della l. n. 33/2015, deducendo che si trattava RAGIONE_SOCIALE somme iscritte a ruolo in forza dell ‘ avvenuta escussione del RAGIONE_SOCIALE istituito con l ‘ art. 2, comma 100, lett. a), della l. n. 662/1996.
1.5. La RAGIONE_SOCIALE si è costituita in giudizio aderendo alle conclusioni dell ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE.
1.6. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha dichiarato l ‘ inammissibilità dell ‘ opposizione.
1.7. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto, per quanto ancora importa, che: – il giudice delegato aveva correttamente rilevato la tardività della domanda proposta dall ‘ istante nella parte in cui la stessa solo in sede di osservazioni al progetto di stato passivo aveva richiesto il privilegio di cui agli artt. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 e 8bis , comma 3, della l. n.
33/2015, deducendo compiutamente il relativo ‘ titolo costitutivo ‘ ; – l ‘ indicazione del titolo del privilegio del quale si invoca il riconoscimento integra, infatti, la causa petendi della domanda di ammissione, la quale, infatti, come stabilito dall ‘ art. 93, commi 1° e 3°, l.fall., deve necessariamente contenere la tempestiva indicazione del titolo di prelazione, tant ‘ è che la sua omissione o assoluta incertezza determina l ‘ ammissione del credito in collocazione chirografaria; -la domanda d ‘ insinuazione al passivo presentata senza la specifica richiesta del privilegio non può essere, di conseguenza, integrata con le osservazioni al progetto di stato passivo, configurandosi tale richiesta come un ‘ inammissibile mutatio libelli .
1.8. RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 2/11/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto.
1.9. Il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con l ‘ unico motivo che ha articolato, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 e 9 del d.lgs. n. 123/1998, dell ‘ art. 1203 c.c. e degli artt. 93 ss. l.fall., oltre che degli artt. 8bis , comma 3, della l. n. 33/2015 e 24, comma 33, della l. n. 449/1997, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l ‘ RAGIONE_SOCIALE istante solo con le osservazioni al progetto di stato passivo aveva chiesto, deducendo il relativo titolo costitutivo, il privilegio di cui all ‘ art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 e all ‘ art. 8bis della l. n. 33/2015, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, l ‘ RAGIONE_SOCIALE, con le osservazioni al progetto di stato passivo, si era limitata a precisare il privilegio invocato e a indicare la normativa applicabile ma non aveva apportato alcuna modificazione alla
domanda di ammissione proposta tale da comportare una nuova causa petendi ed un nuovo petitum .
2.2. Il motivo è inammissibile. La ricorrente, infatti, non si confronta realmente con il decreto impugnato: il quale, con statuizione rimasta incensurata, ha, in sostanza, ritenuto che l ‘ RAGIONE_SOCIALE solo in sede di osservazioni al progetto di stato passivo aveva non solo richiesto il riconoscimento del privilegio di cui agli artt. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 e 8bis , comma 3, della l. n. 33/2015 ma aveva anche dedotto compiutamente il relativo ‘ titolo costitutivo ‘ .
2.3. Questa Corte ha ripetutamente affermato che: – la domanda di ammissione al passivo fallimentare, pur potendo essere precisata attraverso le osservazioni scritte di cui all ‘ art. 95, comma 2°, l.fall., nella fase che precede la formazione dello stato passivo non può essere, invece, oggetto di mutatio attraverso un ampliamento del petitum o una variazione della causa petendi (Cass. n. 37802 del 2022); – l ‘ omissione o l ‘ assoluta incertezza dell ‘ indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni della prelazione, già all ‘ interno della fase sommaria (e, a maggior ragione, nello sviluppo a cognizione piena), non è suscettibile di sanatoria, tant ‘ è che l ‘ art. 93, comma 4°, l.fall. prevede, in siffatte ipotesi, che ‘ il credito è considerato chirografario ‘ ; – la domanda di ammissione al passivo, presentata senza specifica deduzione del fatto attributivo del privilegio invocato, non può essere, di conseguenze, integrata con un atto successivo al deposito del progetto di stato passivo da parte del curatore, come le osservazioni scritte presentate dal creditore istante ai sensi dell ‘ art. 95, comma 2°, in fine, l.fall., configurandosi tale richiesta come un ‘ inammissibile mutatio libelli (cfr. Cass. n. 15702 del 2011; Cass. n. 4306 del 2012); – il fondamento di tale indirizzo interpretativo è, in effetti, fondato sul rilievo per il quale
‘ non esiste nel nostro ordinamento una generale qualificazione dei crediti privilegiati fondata su un unico presupposto, ma esistono tanti privilegi quante sono le situazioni dalla legge qualificate come tali, ciascuna RAGIONE_SOCIALE quali ancorate ad un determinato presupposto di fatto, costituente il campo di indagine necessario per il riconoscimento del singolo titolo di prelazione richiesto ‘; -‘ l ‘ allegazione, nonché l ‘ accertamento, della singola causa di credito costituisce ‘, pertanto, ‘ la causa petendi (ed il campo di indagine singolare e relativo) di ciascuna domanda volta al riconoscimento di un privilegio ‘; -‘ l’ addurre, quindi, la singola causa di credito … di fronte ad un ‘ originaria generica domanda, pur non immutando il petitum introduce un campo di indagine di fatto del tutto nuovo, tale da incidere sulla novità della domanda rendendola ‘, di conseguenza, ‘ inammissibile ‘ (Cass. n. 15702 del 2011, in motiv.) .
2.4. Il decreto impugnato si è attenuto ai principi esposti: lì dove ha ritenuto l ‘ inammissibilità della richiesta di riconoscimento del privilegio in quanto formulata per la prima volta, con la compiuta deduzione del relativo ‘ titolo costitutivo ‘, solo in sede di osservazioni al progetto di stato passivo.
Il ricorso è, quindi, inammissibile.
Nulla per le spese di giudizio, in difetto di costituzione in giudizio degli intimati.
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 14 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME