SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 849 2025 – N. R.G. 00000717 2024 DEPOSITO MINUTA 07 01 2026 PUBBLICAZIONE 07 01 2026
Appello sentenza Tribunale di Brindisi n. 1151 del 24.09.2024
Oggetto: Assegni per il nucleo familiare
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME COGNOME
Dott.ssa NOME COGNOME COGNOME relatore
ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO,
tra
, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
e
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
Appellante
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato in data 11.05.2021, -premesso di aver lavorato alle dipendenze della società dal 28.3.2001 al 28.2.2017, e di avere invano richiesto all’ l’erogazione diretta degli assegni per il nucleo familiare (di seguito ANF) per il periodo dall’1.09.2013 al 30.06.2014 e dall’1.07.2015 sino al 28.02.2017 – chiedeva che fosse accertato il proprio diritto a percepire i predetti assegni, con condanna dell’ a pagare gli importi dovuti a tale titolo, q uantificati in € 6.183,16, oltre accessori.
Si costituiva in giudizio deducendo, preliminarmente, che parte ricorrente aveva già rivendicato in giudizio il proprio diritto agli ANF per il periodo compreso dal settembre 2013 al febbraio 2017 e, con sentenza n. 1224/2021, passata in giudicato, av eva ottenuto l’accoglimento della domanda per il solo periodo compreso dall’1.07.2014 al 30.06.2015, mentre per i restanti periodi era stata accertata l’improponibilità della domanda. Tanto premesso, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza
di idonea domanda amministrativa relativamente al periodo 1.09.2013-30.06.2014, in quanto l’istanza era stata trasmessa con raccomanda con avviso di ricevimento (a.r.); per il resto eccepiva la decadenza annuale e l’infondatezza della domanda, non essendov i prova che il datore di lavoro non avesse provveduto al conguaglio di quanto dovuto per il titolo azionato in giudizio. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale disattesa l’eccezione di giudicato esterno in relazione al periodo 31.07.2015-28.02.2017, per il quale era stata emessa una pronuncia di inammissibilità del ricorso non ostativa alla riproposizione del gi udizio, e disattesa anche l’eccezione di decadenza ex art. 47 d.p.r. n. 639/70- accoglieva parzialmente la domanda e dichiarava il diritto del ricorrente a percepire gli ANF per il periodo compreso tra il 31.07.2015 e il 28.02.2017, condannando l’ a co rrispondere i relativi importi, con gli accessori di legge, e a pagare le spese di lite. Dichiarava, invece, l’inammissibilità della domanda giudiziale con riferimento al restante periodo rivendicato (01.09.2013-30.06.2014) per difetto di idonea domanda amministrativa, in quanto l’istanza in via amministrativa era stata trasmessa con raccomandata a.r. dell’11.5.2021, modalità giudicata non idonea a raggiungere lo scopo. Rilevava in proposito che l’art. 38, comma 5, d.l. n. 78/2010, convertito in l.n. 122/2010, aveva previsto una riserva di competenza in favore dell’ circa le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento di prestazioni assistenziali, da effettuarsi esclusivamente attraverso l’utilizzo dei canali telematici. La domanda proposta, nel caso di specie, con raccomandata a.r. non realizzava, pertanto, la condizione necessaria per proporre la domanda giudiziale.
Avverso tale decisione ha proposto appello censurandola nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto l’inammissibilità della domanda relativa alla liquidazione degli ANF per il periodo compreso dall’1.09.2013 al 30.06.2014, in quanto aveva giudicato inidonea la domanda trasmessa in via amministrativa con lettera raccomandata dell’11.05.2021, senza considerare che il sistema informatico dell’ non consentiva l’accettazione delle domande in via telematica per prestazioni relative a periodi precedenti il quinquennio. Ha rilevato che nella specie sussistevano tutti i presupposti di legge per il riconoscimento del diritto e che dall’integrale accoglimento della domanda doveva conseguire anche la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado in misura proporzionata, secondo i parametri di legge. Ha concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, di dichiarare il proprio diritto agli ANF per il periodo lavorativo compreso dall’ 1.09.2013 al 30.6.2014 , e di condannare l’ al pagamento dell’importo dovuto a tale titolo, quantificato in € 2.189,57, o nella diversa misura risultante, confermando nel resto l’impugnata sentenza.
L’ si è costituito nel presente giudizio richiamando le motivazioni sottese alla sentenza impugnata. Ha chiesto il rigetto dell’appello.
All’udienza del 14.11.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi che di seguito si espongono.
Preliminarmente, deve rilevarsi la formazione del giudicato interno sulla parte della sentenza che ha accertato il diritto del ricorrente agli ANF per il periodo compreso dal 31.07.2015-28.02.2017, in mancanza di impugnazione sul punto.
Tanto premesso, come anticipato, parte appellante ritiene che la domanda amministrativa per la liquidazione degli ANF relativi al periodo compreso dall’ 1.09.2013 al 30.6.2014 -sul quale verte il presente giudizio di appello- rappresenti valida condizione di proponibilità della domanda giudiziale, sebbene trasmessa con lettera raccomandata dell’11.05.2021 e non anche in via telematica.
L’argomento di parte appellante -sebbene in parte condivisibilenon è sufficiente ai fini dell’accoglimento dell’appello.
In proposito deve darsi atto dell’orientamento della Suprema Corte, secondo cui ‘ In tema di controversie previdenziali, la presentazione dell’istanza amministrativa con modalità difformi da quelle stabilite dall non determina l’improponibilità della domanda giudiziale -che, secondo il sistema delineato dall’art. 443 c.p.c. e dalla l. n. 533 del 1973, consegue solo all’omessa presentazione della predetta istanza-, determinandosi altrimenti la compromissione del diritto di azione tutelato dall’art. 24 Cost. e la violazione della ratio della disciplina, volta a favorire, prima del contenzioso, un’interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti ‘ (cfr. tra le altre Cass. n. 17159/2024).
In considerazione di tanto -contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata- non può ritenersi, in termini indiscriminati, l’inesistenza giuridica dell’istanza per il solo fatto che la stessa sia stata trasmessa con modalità difformi da quelle individuate dall’ né può affermarsi che qualsiasi discrepanza infici di per sé la proponibilità della successiva domanda giudiziale, anche quando l’istanza si riveli in concreto idonea a raggiungere lo scopo prefigurato dalla legge.
Ciò nonostante, deve rilevarsi che la domanda amministrativa per cui è causa è stata trasmessa con lettera raccomandata dell’11.05.2021, lo stesso giorno in cui è stato depositato il ricorso giudiziale di primo grado, ed è -per questo motivo- inidonea a costituire valida condizione di proponibilità dell’azione giudiziale, considerato che, in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali, la
domanda amministrativa diretta a ottenere un determinato beneficio costituisce atto recettizio, in quanto determina nell’ente previdenziale l’obbligo di provvedere e acquista, pertanto, efficacia solo nel momento in cui giunge a conoscenza dell’ente destinatario.
Tale principio è stato affermato di recente dalla Suprema Corte con sentenza n. 41571/2021, in cui si è evidenziato che la necessità della previa proposizione della domanda amministrativa, quale condizione di accesso a un determinato beneficio previdenziale o assistenziale, costituisce principio generale dell’ordinamento, che risulta in termini generali enunciato dall’art. 443 c.p.c., il quale, nel prevedere che la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui all’art. 442 c.p.c., non è procedibile se non quando siano esauriti (o si debbano considerare esauriti) i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa, viene ormai costantemente interpretato nel senso che la previa presentazione della domanda amministrativa è viceversa condizione di proponibilità dell’azione giudiziaria, con ciò dovendosi intendere che, a differenza del ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo di cui all’art. 443 c.p.c., ‘ la presentazione della domanda condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all’autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto (unitamente allo speculare obbligo dell’ente previdenziale di provvedervi) anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all’ente previdenziale trova appunto il suo incipit’ (cfr. in tal senso Cass. n. 732/2007 e Cass. n. 5318/2016, richiamate in Cass. n. 41571/2021).
Così interpretata la funzione della domanda amministrativa, risulta consequenziale ritenere che essa appartenga all’ampio genus degli atti ricettizi, per la cui efficacia si richiede che vengano portati a conoscenza del destinatario (art. 1334 c.c.), con l’effetto che la stessa si reputa conosciuta e acquista efficacia solo nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, ai sensi dell’ art. 1335 c.c. (cfr. in termini Cass. n. 41571/2021 cit.).
Nel caso di specie la domanda amministrativa è stata inviata all’ con lettera raccomandata spedita l’11.05.2021, nello stesso giorno in cui è stato depositato il ricorso giudiziale (cfr. allegato n. 5 degli atti di parte ricorrente in primo grado), con l’effetto che -non potendo considerarsi ‘ preventiva ‘ una domanda amministrativa trasmessa contestualmente alla presentazione della domanda giudizialeessa non integra una valida condizione di proponibilità del ricorso giudiziale.
Né a diverse conclusioni può indurre il fatto che già con pec del 14.06.2017 (allegata alla domanda amministrativa trasmessa l’11.05.2021) l’appellante avesse richiesto all’ la liquidazione delle prestazioni per cui è causa per l’intero periodo compres o da settembre 2013 a febbraio 2017.
Per un verso, infatti, sull’idoneità della predetta istanza amministrativa a costituire condizione di proponibilità della domanda giudiziale si è già pronunciato -escludendola- il Tribunale di Brindisi,
con sentenza n. 1224/2021, passata in giudicato. Per altro verso e in ogni caso, deve evidenziarsi che, alla data di presentazione del ricorso di primo grado (11.05.2021), era già interamente trascorso il termine di decadenza di cui all’art. 47 d.p.r. n. 6 39/70 (un anno e 300 giorni, pacificamente applicabile alle prestazioni per cui è causa, cfr. tra le tante Cass. n. 28671/2024) decorrente dalla presentazione della domanda (14.06.2017) e venuto a scadenza il 14.04.2019.
In considerazione di tanto, deve ritenersi, anche in questa sede, l’improponibilità dell’azione giudiziale proposta per il riconoscimento del diritto agli ANF relativi al periodo compreso dall’1.09.2013 al 30.6.2014.
L’appello deve quindi essere rigettato.
La suesposta motivazione assorbe anche il motivo relativo alla regolazione delle spese del giudizio di primo grado.
Considerato che la decisione impugnata è stata confermata con motivazione diversa da quella adottata dal Tribunale, sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Lecce- Sezione lavoro
Visto l’art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull’appello proposto con ricorso del 07/11/2024
da nei confronti di , avverso la sentenza del 24/09/2024 n. 1151 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
Rigetta l’appello
Dichiara compensate le spese di questo grado.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell’art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 14/11/2025.
Il COGNOME estensore Il Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME Dott.ssa NOME COGNOME