Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2297 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 2297 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18149-2019 proposto da:
COGNOME NOME COGNOME NOME nella qualità di eredi di COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, COGNOME INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
Oggetto
R.G.N. 18149/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 16/10/2024
CC
avverso la sentenza n. 420/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 06/12/2018 R.G.N. 208/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere Dott. COGNOME
RITENUTO CHE
La questione oggetto del giudizio concerne il diritto degli eredi del signor NOME COGNOME in epigrafe indicati, a riscuotere i ratei di pensione di vecchiaia maturati e non riscossi (ma mai rinunciati) dal loro dante causa, in quanto deceduto prima di presentare la domanda amministrativa di pensione.
La Corte di appello di Brescia, riformando la decisione di prime cure, ha rigettato la domanda svolta dagli eredi per essere intrasmissibile il diritto al trattamento pensionistico del quale il de cuius non abbia richiesto la liquidazione.
COGNOME NOME e COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME, propongono ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, con i quali si dolgono di violazione di legge e motivazione apparente in ordine al fatto storico della rinuncia al diritto da parte del de cuius; l’INPS resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è da rigettare, esaminati congiuntamente i due motivi per la loro connessione logica.
In tema di prestazioni assistenziali e previdenziali, la domanda giudiziaria di rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto, prevista dall’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, dev’essere preceduta, a pena d’improponibilità, da quella amministrativa rivolta all’INPS, in quanto ente competente all’erogazione della prestazione (da ultimo, Cass., n. 12357/2024, punto 6 del Considerato e Cass. n. 32288/2024).
L’improponibilità è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass., sez. lav., 6 aprile 2021, n. 9230) e si ripercuote su tutti gli atti del processo, determinandone la nullità (Cass., sez. lav., 7 luglio 2020, n. 14074, punto 6 del Considerato).
La necessità della previa presentazione della domanda amministrativa permea l’intero contenzioso previdenziale e si può desumere dalle previsioni generali dell’art. 443 cod. proc. civ. e dell’art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
Nell’imporre alla parte privata d’interpellare, in prima battuta, l’ente erogatore, la legge si prefigge di definire in modo sollecito determinate controversie, scongiurando il rischio d’inutili aggravi (Cass., S.U., 5 agosto 1994, n. 7269).
In questa prospettiva, è essenziale informare l’Istituto su circostanze che solo al lavoratore sono note (Cass., sez. VI-L, 21 luglio 2014, n. 16592; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 21 dicembre 2021, n. 41018).
Il legislatore ha disposto “che il privato non affermi un diritto davanti all’autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell’obbligo dell’ente previdenziale” (Cass., sez. VI-L, 10 maggio 2017, n. 11438).
La fattispecie a formazione progressiva “si realizza attraverso la presentazione della domanda”, che determina l’insorgere dell’obbligo dell’ente previdenziale, “così come la costituzione in mora segna la nascita dell’obbligo alimentare ex art. 445 cod. civ.” (Cass., sez. lav., 15 gennaio 2007, n. 732, in motivazione, pagina 2 della sentenza).
La domanda amministrativa, dunque, “condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti
all’autorità giudiziaria” (Cass., sez. VI-L, 10 gennaio 2020, n. 313; nei medesimi termini, Cass., sez. VI-L, 17 dicembre 2019, n. 33483) e la mancata presentazione della domanda amministrativa si riverbera sulla sussistenza stessa del diritto alla prestazione, così da precluderne in radice l’accertamento (Cass., sez. lav., 24 giugno 2024, n. 17281, punto 7 del Ritenuto).
La previa domanda amministrativa, dunque, assurge a “elemento costitutivo del corrispondente diritto” (Cass., sez. lav., 22 novembre 2018, n. 30283, punto 2.1. delle Ragioni della decisione) e non si atteggia come mera condizione dell’azione, rilevante anche quando sopravviene in corso di causa: donde la necessità di presentarla prima dell’instaurazione della lite (Cass., sez. lav., 29 ottobre 2018, n. 27384).
Dalle considerazioni svolte discende che, in mancanza della domanda amministrativa, in quanto provvista di carattere costitutivo, il relativo diritto non è acquisito al patrimonio del lavoratore e neppure, dunque, è trasmissibile, in caso di decesso, agli eredi (Cass., sez. VI-L, 4 giugno 2015, n. 11574). Pertanto, alla mancata presentazione della domanda da parte del de cuius non può supplire una domanda dell’erede, quando questi, come avviene nel caso di specie, faccia valere un diritto iure hereditatis e vanti il diritto ai ratei del trattamento pensionistico di vecchiaia che, in quanto non richiesti dal dante causa (che pacificamente non ha presentato domanda all’INPS), non sono entrati nel patrimonio del de cuius e non possono pertanto essere trasmessi per successione” (ordinanza n. 11574 del 2015, cit., in motivazione, pagina 6; da ultimo, Cass. n. 32288/2024 cit.).
Quanto fin qui detto assorbe ogni ulteriore profilo di censura.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in considerazione del consolidarsi dell’orientamento di questa Corte, sulle implicazioni del tema dibattuto, in epoca posteriore alla proposizione della domanda giudiziaria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, spese compensate. Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 ottobre