Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17159 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17159 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17295-2018 proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagl avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto in
– controricorrente –
Numero registro generale 17295,2018
Nurnero sezionale 1248,2024
Numero di raccolta generale 17159,2024
cassazione della sentenza n. 3135 del 2017 delli attteone21’96.(2024 D’APPELLO DI LECCE, depositata il 18 dicembre 2017 (R.G.N. 1221/2017). per la
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio de marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- Il signor COGNOME NOME COGNOME impugna per cassazione, con tre motivi, la sentenza n. 3135 del 2017, pronunciata dalla Corte d’appello di Lec e depositata il 18 dicembre 2017, che ha confermato la pronuncia de Tribunale della medesima sede e ha dichiarato l’inammissibilità del domanda di trasformazione dell’assegno d’invalidità in pensione vecchiaia.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha rilevato la domanda è stata inoltrata via EMAIL e non mediante il cana telematico prescritto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nell’attuazione della specifica disci dettata dall’art. 20, comma 3, del decreto-legge 1 0 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102.
2.- L’IN PS resiste con controricorso.
3.- Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, in applica degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc civ.
4.- Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
5.- All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riserv deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bi secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.- L’art. 20, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009, inserito in disposizione rubricata «Contrasto alle frodi in materia di inval civile», stabilisce che, a decorrere dal primo gennaio 2010, domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità ci cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complet
COGNOME
Numero registro generale – 17295,2018
Numero sezionale 1248,2024
Nurnero di raccolta generale NUMERO_CARTA
Data pubblicazione 211136,2024
certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti», siano «presentate all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, secondo modalità stabilite dall’ente medesimo» (primo periodo), ente deputato, quindi, a trasmetterle «in tempo reale e in via telematica alle RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE».
L’art. 38, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 201 n. 122, accorda, tra l’altro, agli enti previdenziali, assistenzi assicurativi la facoltà di «definire termini e modalità per l’utili esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronic certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazion da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanz fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta attestazioni e certificazioni».
Nel caso di specie, non è controverso che l’odierno ricorrente abbia trasmesso via PEC l’istanza di trasformazione dell’assegno d’invalidità in pensione di vecchiaia e che non abbia ottemperato alle prescrizioni impartite dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con la Determinazione Presidenziale del 24 giugno 2011, n. 77, al fine d’imporre la trasmissione per i canali telematic «via Web tramite impiego del PIN, il Contact center integrato e gli intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici da questi offer (pagina 2 della sentenza d’appello).
La Corte territoriale soggiunge che, di tali prescrizioni, l’interessat era ben consapevole, in quanto tre anni prima si era avvalso dei canali telematici per inoltrare la domanda di pensione di vecchiaia a carico di uno Stato estero.
Poste tali premesse, la Corte d’appello di Lecce ha considerato «irricevibili» le istanze pervenute per altra via e ne ha affermat «l’inesistenza giuridica» (pagina 3 della pronuncia impugnata), con la conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per carenza della previa domanda amministrativa.
COGNOME
Numero registro generale 17295,2018 Nurnero sezionale 1248,2024 Numero di raccolta generale 17159,2024
Or e 21’96’2024
2.- Contro la sentenza d’appello il signor NOME ric6grtféubb cassazione, in base a tre motivi.
2.1.- Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente censura la violazione dell’art. 1 della legge 12 gi 1984, n. 222, e dell’art. 443 cod. proc. civ. e lamenta che i giud d’appello abbiano reputato necessaria la domanda amministrativa anche per la trasformazione dell’assegno d’invalidità in pensione di vecchiaia, senza considerare che tale trasformazione avviene ope legis e si configura come automatica.
2.2.- Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente si duole della violazione e della applicazione dell’art. 38, comma 5, del d.l. n. 78 del 2010.
Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere inammissibile e improcedibile il ricorso introduttivo. L’Istituto sarebbe abilitato definire «termini e modalità per l’utilizzo esclusivo dei propri servi telematici e non termini e modalità esclusivi per l’invio delle istanz (pagina 6 del ricorso per cassazione).
Pertanto, l’inammissibilità delle domande «presentate con diverse modalità» contrasterebbe con il «tenore letterale» della previsione di legge e con la ratio che la ispira (pagina 7 del ricorso).
2.3. – Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), recante il numero 4 nell’esposizione del ricorso (pagina 8 il ricorrente si duole, infine, della violazione dell’art. 156 cod. proc. e assume che erroneamente la Corte di merito abbia ravvisato la nullità di un atto, che pure avrebbe conseguito integralmente il proprio scopo.
3.- Il primo motivo dev’essere disatteso.
3.1.- Questa Corte ha affermato che la trasformazione prevista dall’art. 1 della legge n. 222 del 1984 postula un’apposita istanz anche ai fini della decorrenza della pensione di vecchiaia che s rivendica (Cass., sez. lav., 12 maggio 2019, n. 12163, e 23 febbrai 2015, n. 3539).
COGNOME
Numero registro generale 17295,2018
Nurnero sezionale 1248,2024
Numero di raccolta generale 17159,2024
Come ha rilevato l’Istituto nel controricorso (pagina 4)°, 11hhcedone 21’962324 sistema previdenziale e assistenziale si fonda sulla «necessità di un istanza amministrativa per ogni prestazione, che si intenda conseguire», istanza che, nel caso di specie, attesta anche l’effett interesse a beneficiare della trasformazione, in quanto apportatrice di un concreto vantaggio.
3.2.- Il ricorso non prospetta ragioni plausibili per discostarsi da tali principi, consolidati nella giurisprudenza di questa Corte richiamati anche dalla parte controricorrente.
4.- Fondato, invece, è il secondo motivo.
4.1.- Nell’interpretazione dell’art. 20, comma 3, del d.l. n. 78 de 2009, questa Corte ha chiarito che «l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non può introdurre nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, inesatto, incompleto rispetto della modulistica all’uopo predisposta dall’ente previdenziale» e ha escluso che «il certificato medico “negativo” – con segno di spunta sull’inesistenza delle condizioni per il diri all’indennità di accompagnamento – rilasciato su modulo predisposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, possa condizionare la stessa domanda amministrativa e renderla equiparabile alla mancata presentazione della stessa, con conseguente improponibilità della domanda giudiziaria per difetto del presupposto processuale costituito dall’atto d’impulso del procedimento amministrativo diretto all’accertamento delle condizioni sanitarie per il sorgere del beneficio richiesto» (fra le molte, Cass., VI-L, 27 maggio 2020, n. 9979, in linea con le affermazioni di Cass., sez. lav., 27 maggio 2019, n. 14412; nello stesso senso, Cass., s lav., 14 ottobre 2019, n. 25804, e 4 ottobre 2019, n. 24896, e Cass sez. VI-L, 25 giugno 2020, n. 12549, 7 gennaio 2020, n. 74, e 22 lugli 2019, n. 19724).
4.2.- Tali principi, enunciati con riferimento al contenuto dell’istanza amministrativa, orientano anche nella soluzione del caso di specie, che investe, sotto il connesso profilo della trasmissio
COGNOME
Numero registro generale 17295,2018
Nurnero sezionale 1248,2024
Numero di raccolta generale 17159,2024
DATA_NASCITA.(2024
dell’istanza, l’interpretazione della medesima disciplina dg tapàditi successivamente integrata e arricchita.
Si deve ribadire che la «preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell’azione giudiziaria nelle controversie previdenziali ed ha lo scopo di consentire una definizione prima di adire il giudice: in mancanza di questa l’azione giudiziaria è improponibile, senza che in contrario possano trarsi argomenti né dall’art. 8 legge n. 533/1973 (che si limita a negare rilevanza ai vi alle preclusioni ed alle decadenze verificatisi nel corso del procediment amministrativo), né dall’art. 443 cod. proc. civ., che prevede la mera improcedibilità della domanda giudiziale soltanto per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato. Il beneficio assistenziale viene attribuito a decorrere primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda amministrativa. L’istanza medesima vale, al pari degli altri presupposti richiesti dalla legge, a costituire il diritto alla prestazi (sentenza n. 14412 del 2019, cit., punto 5 delle Ragioni della decisione).
4.3.- La Costituzione demanda in via esclusiva al legislatore il compito di regolare il giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.). In tale contesto, la legge può introdurre eventuali condizioni d proponibilità della domanda giudiziale, nel rispetto dei principi dettat dalla Carta fondamentale.
Nel sistema delineato dall’art. 443 cod. proc. civ. e dalla legge 1 agosto 1973, n. 533, la domanda giudiziale è improponibile allorché difetti in radice la previa presentazione dell’istanza amministrativa.
Alla mancata presentazione di un’istanza, che consenta d’identificare in modo univoco la prestazione richiesta, non si può equiparare, con automatismo indefettibile, la mera irregolarità nella trasmissione dell’istanza, che comunque pervenga nella sfera di conoscenza dell’Istituto.
COGNOME
Numero registro generale – 17295,2018
Numero sezionale 1248,2024
Nurnero di raccolta generale NUMERO_CARTA
Data pubblicazione 211136,2024
Una diversa interpretazione, che assimilasse indistintamente, ai fini della proponibilità della domanda giudiziale, l’omessa presentazione dell’istanza e la trasmissione secondo modalità difformi rispetto alle disposizioni impartite dall’Istituto, omologherebbe fattispecie prima facie eterogenee e si risolverebbe nell’indebita estensione dell’àmbito applicativo delle condizioni di proponibilità sancite dalla legge.
Tali condizioni non solo devono essere interpretate in senso tassativo, in quanto interferiscono con il diritto di azione presidia dall’art. 24 Cost., ma devono essere anche intese in modo conforme e proporzionato alla ratio che le ispira: il legislatore si ripromette di favorire una previa interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti, prima dell’approdo contenzioso.
4.4.- Coglie, dunque, nel segno la censura, nell’evidenziare che la legge non sancisce ex professo l’improponibilità in ogni ipotesi d’irregolarità nella trasmissione dell’istanza e a tal fine non consider tamquarn non esset un’istanza, sol perché trasmessa in modo irregolare.
Erra, conseguentemente, la sentenza d’appello nel predicare in termini indiscriminati l’inesistenza giuridica dell’istanza trasmessa con modalità difformi da quelle individuate dall’Istituto e nel ritenere ch qualsiasi discrepanza infici di per sé la proponibilità della successi domanda giudiziale, anche quando l’istanza si riveli in concreto idonea a raggiungere lo scopo prefigurato dalla legge.
5.- Resta assorbito l’esame del terzo mezzo, che verte proprio sull’idoneità dell’istanza a raggiungere lo scopo.
6.- Il ricorso è accolto, per quanto di ragione.
7.- La sentenza d’appello è cassata in relazione alla censura accolta.
La causa è rinviata alla Corte d’appello di Lecce che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della fattispecie controversa in
COGNOME
Numero registro generale
– 17295,2018
Numero sezionale 1248,2024
Nurnero di raccolta generale NUMERO_CARTA
Data pubblicazione 211136,2024
conformità al seguente principio di diritto: «Con riferimento ai benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, la mera irregolarità nella trasmissione dell’istan amministrativa, per inosservanza delle modalità che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è abilitato a stabilire, non determina l’improponibilità della domanda giudiziale, quando l’istanza pervenga nella sfera di conoscenza dell’Istituto e s riveli idonea a raggiungere lo scopo di esternare una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti».
8.- Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
9.- Si deve disporre, infine, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l’omissione delle generalità e degli altr dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell’art. 52, comma 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti de parte, che ha COGNOME instaurato una controversia concernente la trasformazione dell’assegno d’invalidità in pensione di vecchiaia e destinata a coinvolgere, pertanto, dati inerenti alla salute.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; respinge il primo mezzo; dichiara assorbita la terza critica; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Lecce, diversa composizione.
Dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificat della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del decre legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 14 marzo 2024.