Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13137 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13137 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1826-2019 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 704/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/07/2018 R.G.N. 479/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
Oggetto
Pensione
ricongiunzione
R.G.N.1826/2019
Ud.25/03/2025 CC
COGNOME NOME NOME adiva il Tribunale di Rimini, in funzione di giudice del lavoro, e conveniva in giudizio l’INPS chiedendo accertarsi il proprio diritto al ricalcolo della pensione computando anche i contributi figurativi e obbligatori accreditati per il servizio militare, leva obbligatoria e periodo di ferma volontaria, e condannarsi l’Istituto agli adempimenti conseguenti. L’INPS si costituiva in giudizio dichiarandosi disponibile al ricalcolo della pensione ma chiedendo un rinvio per consentire il compimento delle prescritte operazioni. In corso di giudizio l’INPS annullava in autotutela l’originario provvedimento amministrativo di rigetto e ricalcolava la pensione, ma accoglieva solo parzialmente l’istanza , escludendo dal ricalcolo il periodo da gennaio 1973 a gennaio 1974 relativo alla leva volontaria. Il ricorrente insisteva, allora, nelle originarie conclusioni. Il Tribunale di Rimini, sezione lavoro, con la sentenza n. 108/2017 depositata il 30/03/2017 dava atto della cessata materia del contendere, estingueva il giudizio e regolava le spese, compensandole per un terzo e condannando l’INPS a rifonderle al ricorrente per la parte residua.
Avverso detta sentenza proponeva impugnazione COGNOME NOME, deduceva che la cessata materia del contendere non si era verificata sull’intera res controversa e insisteva per il ricalcolo della pensione anche con riferimento al periodo di leva volontaria (gennaio 1973gennaio 1974). L’INPS si costituiva nel giudizio di appello chiedendo il rigetto dell’impugnazione ed eccependo l’inammissibilità della domanda con riferimento al periodo di leva volontaria perché, in ordine ad esso, il ricorrente non aveva mai avanzato domanda amministrativa. Con la sentenza n. 704/2018 depositata in data 09/07/2018 la Corte di Appello di Bologna, sezione lavoro, in parziale accoglimento dell’appello dichiarava che in primo grado
la materia del contendere non era cessata del tutto e respingeva, tuttavia, nel merito la domanda di ricongiunzione del servizio con riguardo al periodo di leva volontaria.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, COGNOME NOMECOGNOME L’INPS si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 25/03/2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. -omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata muoverebbe dal falso presupposto che fosse mancata la domanda amministrativa per il ricongiungimento del periodo di leva obbligatoria mentre la domanda amministrativa era stata presentata e prodotta in atti.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. 11/08/1973, n. 533 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe errato, dopo aver considerato non proposta la domanda amministrativa, nel rigettare la domanda di ricongiungimento del ricorrente con riguardo al periodo di leva obbligatoria, dovendo dichiararsi piuttosto l’inammissibilità della domanda.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., giudicato interno in punto di spese legali in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Si lamenta, in sostanza, che la pronuncia impugnata avrebbe errato nel riformare la decisione di primo grado in punto di spese perché
mancava impugnazione sul punto e si sarebbe formato il giudicato.
Il primo motivo di ricorso va esaminato per primo, perché logicamente preliminare, ed è fondato.
4.1. Si deduce l’erroneità della motivazione perché si sarebbe trascurato un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla presentazione della domanda amministrativa di ricongiungimento.
4.2. La decisione della Corte di Appello motiva come di seguito: «la disciplina di rilievo deve ritenersi quindi rinvenibile, ratione temporis, nella generale ricongiunzione ex lege 29/1979» e così, individuato il quadro normativo di riferimento, prosegue: «Ma la relativa domanda amministrativa (che di quella giudiziale rappresenta, come è noto, un presupposto di ammissibilità), non risulta stata presentata all’ente accentrante (cioè all’INPS). Invero il relativo trasferimento può essere subordinato al paga mento dell’onere di ricongiunzione (si veda l’articolata disciplina offerta dal predetto diritto primario). E, quindi, allo stato, ed in assenza della predetta imprescindibile fase amministrativa la predetta contribuzione effettiva (relativa al servizio statale 12/01/1973- 10/01/1974), non può essere accolta)». Di qui discende, per la sentenza impugnata, il rigetto nel merito della pretesa del ricorrente.
4.3. Orbene, appare evidente che l’elemento decisivo individuato dalla Corte di Appello per procedere, poi, alla qualificazione giuridica dei fatti e alla decisione della controversia, sia costituito dall’assenza della domanda amministrativa. Poiché la domanda amministrativa proposta all’INPS risulta allegata al ricorso di primo grado e di seguito allegata anche al fascicolo dell’appellante in secondo grado, come da riferimenti specificamente contenuti nel ricorso per
cassazione, la sentenza della Corte di Appello è incorsa nel vizio di omesso esame di un fatto, inteso quale circostanza storica, di decisivo rilievo per l’esito del giudizio. La sentenza non ha considerato e non ha valutato la domanda amministrativa di ricongiungimento allegata in atti e va cassata.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli altri due strumenti d’ impugnazione.
La causa va rinvia alla Corte di Appello competente che, in diversa composizione, provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta