Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34928 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34928 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/12/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 3952/22 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché
-) Amministrazione Giudiziaria disposta dal GIP di presso il Tribunale di Piacenza nel procedimento r.g.n. 552/2011;
– intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 8 luglio 2021 n. 2181; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1. L’antefatto.
Il 7.3.2011 la RAGIONE_SOCIALE di diritto polacco RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi, ‘la MD’) stipul ò un contratto di assicurazione contro il rischio di incendio con la
Oggetto: revocazione dolo della parte -nozione.
RAGIONE_SOCIALE assicuratrice RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi, ‘ la RAGIONE_SOCIALE ‘).
Il 9.11.2011 un incendio danneggiò beni della RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE nel 2013 versò alla RAGIONE_SOCIALE assicurata l’indennizzo dovuto a termini di polizza.
1.1. Mentre in Polonia avvenivano questi fatti, nei primi mesi del 2011 venivano svolte indagini per frode fiscale a carico degli amministratori della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, socio di maggioranza della RAGIONE_SOCIALE.
Il 25.2.2011 la RAGIONE_SOCIALE fu dichiarata fallita; il 19.1.2012 (altrove, negli atti di causa, ‘ 18.1.2012 ‘) il patrimonio della RAGIONE_SOCIALE fu sottoposto a sequestro dal giudice penale.
Nel 2013 la competente Autorità Giudiziaria penale autorizzò l’amministratore giudiziario dei beni sequestrati alla RAGIONE_SOCIALE a venderli alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per l’importo di euro 20.000.
1.2. L ‘ 8 ottobre 2013 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE convenne dinanzi al Tribunale di Milano l’ Amministrazione Giudiziaria dei beni sequestrati alla RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi, la ‘CTNZ’ ), allegando che:
in esecuzione del provvedimento di autorizzazione alla vendita dei beni sequestrati adottato dal GIP, l’amministratore giudiziario dei suddetti beni , l’amministratore della RAGIONE_SOCIALE e l’amministratore della RAGIONE_SOCIALE sottoscrissero un accordo in virtù del quale la RAGIONE_SOCIALE cedette tutti i propri beni, compresi i crediti, alla RAGIONE_SOCIALE;
b) tra questi beni era compreso il credito per indennizzo assicurativo, spettante alla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per effetto dell’incendio avvenuto il 9.11.2011.
Concluse pertanto chiedendo la condanna della RAGIONE_SOCIALE convenuta al pagamento dell’indennizzo, quantificato in euro 1.363. 293,32; tale somma fu poi elevata in corso di causa a circa 5 milioni di euro.
1.3. Con sentenza 13.8.2014 n. 10208 (nella sentenza impugnata: ‘ 18.8.2014 ‘) il Tribunale di Milano, dopo avere ritenuto validamente costituita la CTNZ, accolse la domanda.
2. I fatti di causa.
Tre anni dopo questi fatti, con atto notificato l’11.9.2017 la RAGIONE_SOCIALE impugnò per revocazione la sentenza 10208/14 del Tribunale di Milano, ai sensi dell’art. 395, n. 1, c.p.c.. La RAGIONE_SOCIALE attrice dedusse che la sentenza suddetta fu il frutto del dolo della
INDIRIZZO, consistito nelle seguenti condotte:
avere citato una RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, autorizzata al solo esercizio del ramo vita) diversa da quella con cui era stata stipulata la polizza contro il rischio di incendio (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , autorizzata all’esercizio del ramo danni);
avere adìto il giudice italiano, privo di giurisdizione;
avere modificato la domanda in corso di causa, elevandola da 1 a 5 milioni di euro;
avere sottaciuto al giudice che la MD aveva già incassato l’indennizzo assicurativo;
avere sottaciuto al giudice che il patrimonio della MD era stato ceduto alla RAGIONE_SOCIALE per un prezzo vile;
avere sottaciuto al giudice che l’autorità giudiziaria polacca aveva vietato la vendita dei beni della MD, compresi i crediti.
2.1. Con sentenza 21.5.2018 n. 5680 il Tribunale di Milano dichiarò inammissibile l’impugnazione per tardività.
Il Tribunale osservò che:
-) la RAGIONE_SOCIALE aveva ammesso per iscritto che già il 18 maggio 2017 gli avvocati della RAGIONE_SOCIALE le avevano comunicato la sentenza di condanna pronunciata a suo carico dal Tribunale di Milano;
-) da tale data pertanto la RAGIONE_SOCIALE conosceva o poteva conoscere l’esistenza del dolo;
N.R.G.: NUMERO_DOCUMENTO
Camera di consiglio del 30 ottobre 2025
-) dalla suddetta data dunque doveva farsi decorrere il termine di 30
giorni per proporre la revocazione. La sentenza fu appellata dalla CTNZ.
2.2. Con sentenza 8.7.2021 n. 2181 la Corte d’appello di Milano rigettò il gravame.
La Corte d’appello motivò la propria decisione con plurime rationes decidendi , così riassumibili:
-) non vi era prova che la CTNZ avesse scoperto il dolo solo a luglio del 2017, cioè quando sporse querela contro i rappresentanti della RAGIONE_SOCIALE;
-) la suddetta querela non era utilizzabile come fonte di prova, per non avere la CTNZ adempiuto l’ordine – impartitole ex art. 210 c.p.c. – di depositare quell’atto in originale;
-) le condotte indicate come ‘dolose’ dalla CTNZ potevano essere al massimo condotte sleali, ma non costituivano artifizi o raggiri idonei a trarre in inganno le controparti ed il giudice.
2.3. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalla CTNZ con ricorso fondato su tre motivi.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
L’amministratore giudiziario dei beni in sequestro non si è difeso.
2.4. Il ricorso fu originariamente fissato per la discussione nella pubblica udienza del 5.3.2025.
All’esito, con ordinanza interlocutoria 30.4.2025 n. 1138 8, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla validità della procura rilasciata all’estero e non tradotta, questione contrastata nella pregressa giurisprudenza e rilevante con riferimento alla procura conferita dalla CTNZ ai propri difensori.
2.5. Sopravvenuta la suddetta decisione (Cass. Sez. U., 02/07/2025, n. 17876 ) la causa è stata fissata per l’odierna camera di consiglio.
In prossimità della data fissata per la camera di consiglio il AVV_NOTAIO Titolare della Sezione, a causa di un impedimento del consigliere relatore designato, al fine di evitare ulteriori rinvii ne ha disposto la sostituzione col presidente del collegio giudicante.
2.6. La CTNZ ha depositato memoria sia prima dell’udienza del 5 marzo, sia prima dell’odierna udienza.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria prima dell’udienza del 5 marzo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Questione preliminare.
La procura depositata dalla CTNZ è valida alla luce di Cass. Sez. U., 02/07/2025, n. 17876, la quale ha stabilito che ‘ la traduzione in italiano della procura speciale alle liti rilasciata all’estero e della relativa attività certificativa non integra un requisito di validità dell’atto, dal momento che la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per quelli prodromici al processo, avendo il giudice la facoltà (ma non l’obbligo) di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno ove sia in grado di comprendere il significato di tali documenti oppure non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte ‘ .
1. Il primo motivo di ricorso.
Col primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 210, 325, 326 e 395 c.p.c..
Il motivo contiene varie censure così riassumibili:
(a) erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto inutilizzabile, ai fini del decidere, il documento contenente la copia della denuncia per truffa sporta dalla CTNZ all’autorità giudiziaria polacca nei confronti dei rappresentanti della RAGIONE_SOCIALE;
(b) l’istanza di esibizione della suddetta denuncia ex art. 210 c.p.c. era stata proposta tardivamente dalla controparte e fu pertanto illegittimamente accolta;
(c) quel l’istanza di esibiz ione era comunque inammissibile perché ‘ i documenti comprovanti i fatti di causa menzionati nella denuncia/querela, cioè quegli elementi probatori su cui la posizione dell’odierna esponente si fonda, stati prodotti nei due pregressi gradi del presente procedimento’ .
1.1. Il motivo è inammissibile.
La CTNZ in sostanza ascrive alla Corte d’appello di avere espunto dal novero delle prove utilizzabili un documento (la denuncia da lei sporta) nel quale erano menzionate circostanze di fatto che la stessa ricorrente assume essere comunque dimostrate da ‘ documenti prodotti nei due pregressi gradi di giudizio’ (p. 17, primo capoverso, del ricorso).
Dunque per ammissione della stessa ricorrente quel documento, della cui mancata acquisizione la ricorrente si duole, non conteneva nessun elemento che non fosse già dimostrato aliunde da altre fonti di prova. Ma dolersi che il giudice non abbia esaminato un documento irrilevante è censura inammissibile, perché anche se accolta non porterebbe alcun frutto alla ricorrente.
Resta solo da aggiungere che se il giudice di merito trascuri di esaminare documenti rilevanti, questa omissione non è un errore prospettabile come error in procedendo per violazione dell’art. 210 c.p.c..
2. Sul secondo motivo di ricorso.
Col secondo motivo è censurato il giudizio di tardività dell’impugnazione.
La CTNZ sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto conosciuta o conoscibile, da parte sua, l’esistenza del do lo perpetrato in suo danno dalla RAGIONE_SOCIALE già nel momento in cui le fu resa nota l’esistenza della sentenza di condanna a suo carico.
Deduce la ricorrente che, per avvedersi del dolo perpetrato in suo danno dalla RAGIONE_SOCIALE, fu necessario un lavorìo di collazione di vari atti e documenti, alcuni dei quali addirittura acquisiti solo lite pendente , attività che richiese un adeguato lasso di tempo.
2.1. Il motivo è inammissibile per due ragioni.
La prima ragione è che lo stabilire in quale preciso momento la parte soccombente in un giudizio civile possa avere acquisito conoscenza del dolo di controparte è un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito ed insindacabile in questa sede.
La seconda ragione è che l’ampia illustrazione del motivo trascura tuttavia di censurare la autonoma ratio decidendi con la quale la Corte d’appello ha ritenuto che gli atti compiuti dalla RAGIONE_SOCIALE, per quanto scorretti, fossero inidonei a trarre in inganno la controparte, che ebbe ogni possibilità di difendersi nel merito.
Questa seconda ratio decidendi , di per sé idonea a sorreggere la decisione, non è stata impugnata dalla CTNZ, il che rende irrilevante stabilire se il motivo in esame sia fondato o meno.
3. Sul terzo motivo di ricorso.
Col terzo motivo è prospettata la violazione degli articoli 112 e 395 c.p.c..
La ricorrente deduce che la C orte d’appello ha omesso di pronunciarsi su uno specifico motivo di revocazione ‘ dedotto espressamente da CTNZ nella comparsa conclusionale in primo grado ‘.
Tale motivo di revocazione si può così riassumere: soltanto dopo la pronuncia della sentenza revocanda la CTNZ venne a conoscenza del fatto che nel giudizio concluso da quella sentenza la parte attrice aveva sottaciuto al giudice il prezzo (euro 20.000) pagato dalla RAGIONE_SOCIALE a titolo di corrispettivo per la cessione dei crediti vantati dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE assicuratrice; se il giudice avesse potuto conoscere l’enorme sproporzione tra il prezzo della cessione e il valore del credito ceduto (5 milioni di euro) ‘ avrebbe considerato la cessione inefficace e non avrebbe riconosciuto il diritto all’indennizzo fatto valere da RAGIONE_SOCIALE ‘.
3.1. Il motivo è inammissibile per la ragione già indicata al § 2.1, e comunque infondato.
In primo luogo, infatti, la CTNZ ha trascurato di impugnare il capo di sentenza col quale la Corte d’appello ha ritenuto che il sostenere in giudizio
una pretesa infondata non integra di per sé gli estremi del dolo revocatorio ai sensi dell’art. 395 c.p.c..
In secondo luogo omessa pronuncia non vi fu, perché il giudice di merito ha pronunciato sul motivo di revocazione con cui si deduceva il dolo della controparte, ritenendo quest’ultimo insussistente.
La circostanza, poi, che nel pervenire a tale conclusione il giudice non abbia analiticamente considerato tutti e ciascuno degli argomenti difensivi spesi dalla ricorrente non costituisce di per sé violazione dell’art. 112 c.p.c. ( ex multis , Cass. Sez. 3, 29/01/2021, n. 2151; Cass. Sez. 2, 25/06/2020, n. 12652; Cass. Sez. 5, 02/04/2020, n. 7662).
La singolarità della vicenda; la non inappuntabile motivazione della sentenza revocanda; la condotta processuale (nel giudizio di merito) non del tutto irreprensibile della RAGIONE_SOCIALE, costituiscono gravi ed eccezionali motivi che consentono la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.q.m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 30 ottobre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore (NOME COGNOMECOGNOME