Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28490 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28490 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20445/2022 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio fiscale come in atti
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica COGNOME NOME, nonché COGNOME NOME in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio fiscale come in atti
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di CATANZARO n. 658/2022 depositata il 11/06/2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 8/07/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
I fatti, per come risultanti dalla sentenza impugnata e ancora rilevanti in questa sede sono i seguenti: NOME COGNOME quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, azienda operante nel settore dei lavori pubblici e titolare di un appalto pubblico da parte del RAGIONE_SOCIALE, sporse denunzia , in data 3/12/2008, nei confronti dell’ingegnere NOME COGNOME, quale responsabile unico del procedimento (RUP), per presunte malversazioni, consistenti nel mancato pagamento di uno stato di avanzamento dei lavori.
Il procedimento penale instaurato nei confronti del COGNOME, per il reato di truffa, venne archiviato, su richiesta del P.M., ma la prima archiviazione venne annullata da questa Corte di Cassazione per vizi procedimentali.
La seconda richiesta di archiviazione venne confermata, per intervenuta prescrizione del reato.
NOME COGNOME instaurò, con citazione del 16/10/2014, dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, una causa civile di danno e il Tribunale , disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale proposta dal COGNOME, all’esito dell’istruttoria, ritenuto sussistente il delitto di calunnia, di cui all’art. 368 cod. pen., condannò il COGNOME al risarcimento dei danni, liquidandoli in diecimila euro (€ 10.000,00).
NOME COGNOME, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, propose appello e la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 658 del 11/06/2022, ha accolto l’impugnazione e ha rigettato la domanda proposta in primo grado.
Avverso la detta sentenza propone ricorso per cassazione, con tre motivi, NOME COGNOME.
Risponde con un unico controricorso NOME COGNOME in proprio ed in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni.
Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 8/07/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi proposti dal ricorrente sono i seguenti:
primo motivo, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale travisato e, comunque, omesso di esaminare le deduzioni difensive del COGNOME e in particolare le circostanze emergenti dagli accertamenti eseguiti, nel procedimento penale, dalla Guardia di Finanza.
Secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 368 cod. pen. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso di rilevare la falsità delle dichiarazioni rese dal COGNOME in relazione al certificato di pagamento, che, alla data della denunzia, come risultava dalle indagini della Guardia di Finanza, non era ancora stato redatto.
Terzo motivo omessa considerazione di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. e violazione dell’art. 132, comma 2, n. 2 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
Il primo motivo e la parte del terzo motivo relativa alla violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. pur non incorrendo nell’inammissibilità da cd doppia conforme di cui all’art. 348 ter , commi 4 e 5 cod. proc. civ. (e ci cui ora all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., come risultante a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. n. 149 del 10/10/2022), posto che diversi sono stati gli opinamenti dei giudici di primo e secondo grado di merito, sono, nondimeno, inammissibili in quanto non censurano
l’omesso esame di un singolo fatto storico, ma si limitano a chiedere una diversa lettura e interpretazione di una serie articolata di circostanze e documenti, come fatto palese dall’espresso richiamo, al fine di sostenere la censura, degli atti di indagine della Guardia di Finanza, delegata dal Pubblico Ministero per le indagini.
L’inammissibilità delle censura mosse si appalesa pure avuto riguardo al richiamo, in ricorso, del brano della motivazione della sentenza d’appello in cui la Corte distrettuale ha richiamato il rilievo eminentemente civilistico della causa intercorsa tra la RAGIONE_SOCIALE e la stazione appaltante: anche in questo caso viene chiesta surrettiziamente, una diversa (e più favorevole al ricorrente) lettura degli atti di causa.
Il secondo motivo è incentrato sulla norma incriminatrice penale, l’art. 368 cod . pen. e con esso s’imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione della falsa dichiarazione del COGNOME circa un certificato di pagamento, che al momento della denuncia da quegli sporta non esisteva e, secondo il ricorrente, dalla effettiva considerazione della circostanza sarebbe conseguita la calunnia, nelle forme della simulazione, a carico del COGNOME, delle tracce di un reato.
Il motivo è inammissibile, sia per carenza di specificità, non risultando riportato l’esatto tenore della denunzia del COGNOME , sia in quanto il motivo non censura un’inadeguata o erronea interpretazione della norma penale, ossia dell’art. 368 cod. pen., ma richiede un diverso apprezzamento di circostanze di fatto, e in specie di quella relativa al mancato pagamento da parte della stazione appaltante, di quanto dovuto in relazione al SAL (Stato Avanzamento Lavori) n. 8.
La Corte d’appello , peraltro, e con riferimento alla norma incriminatrice di cui all’art. 368 cod. pen. , ha affermato che il dolo di calunnia in capo al COGNOME era da escludersi in quanto questi non
dubitava della colpevolezza del COGNOME, poiché gli attribuiva una serie di comportamenti pregiudizievoli alla propria impresa, come confermato dall’essere pendente , ancora alla data della pronuncia d’appello, un contenzioso tra la società RAGIONE_SOCIALE e la stazione appaltante (i giudizi R.G. nn. 1117 del 2014 e 2191 del 2010 dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
L’esclusione del dolo tipico della calunnia è stata correttamente argomentata dalla Corte territoriale, in quanto nel COGNOME vi era la consapevolezza della colpevolezza, o quanto meno dell’illegittimità, del comportamento del COGNOME, così come ritiene la oramai stabile giurisprudenza di questa Corte (Cass. pen. n. 37654 dep. 19/06/2014 Rv. 261648 -01; Cass. pen. n. 22922 del 23/05/2013 dep. 27/05/2013 Rv. 256628 – 01), secondo cui non sussiste il dolo di calunnia quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell’agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata.
Difettando la componente soggettivo del delitto di cui all’art. 368 cod. pen., la domanda è stata, pertanto, correttamente disattesa dalla Corte territoriale, che ha richiamato coerentemente la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11898 del 10/06/2016 Rv. 640203 – 01).
Il vizio di cui al n. 4 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. , sul quale si incentra la seconda parte del terzo motivo di ricorso, è insussistente, in quanto non viene individuato, nella minima parte di ricorso ad esso dedicata, alcuna nullità della sentenza o del procedimento, limitandosi, ancora una volta, la difesa del ricorrente alla critica apodittica della motivazione dei giudici d’appello , secondo il vecchio schema della denuncia di omessa, carente o insufficiente motivazione, non più ammessa dal codice di rito civile a far tempo dall’entrata in vigore del d.lgs . 40 del 2/02/2006 e con
riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.
Quanto alla censura relativa alla pretesa violazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., pure riproposta dal terzo motivo, osserva, infine, il Collegio che, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze nn. 8053 e 8054 del 7/04/2014 (secondo cui: «la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22/06/2012, n. 83, conv. in legge n. 134 del 7/08/2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al ‘ minimo costituzionale ‘ del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘ mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’ , nella ‘ motivazione apparente ‘ , nel ‘ contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ‘ e nella ‘ motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibil e’ , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘ sufficienza della motivazione ‘ »).
Nella specie la motivazione della sentenza impugnata si pone ampiamente al di sopra del «minimo costituzionale» di cui è cenno nelle ricordate pronunce, né risulta affetta da insanabili vizi logici o inemendabili contraddizioni, di tal che il motivo, con riferimento alla detta parte, non trova di per sé alcun diretto referente normativo nel catalogo dei vizi denunciabili ricorso per cassazione.
Il ricorso, in conclusione, è infondato.
Il ricorso è rigettato.
Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate, in favore della parte
contro
ricorrente , come da dispositivo, tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia e sono, altresì, distratte in favore del difensore del controricorrente, che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ .
La decisione di rigetto del l’impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge , con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13 se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di