Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5200 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 5200  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24996/2022 R.G. proposto da :
NOME,  elettivamente  domiciliato    in  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato  COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato  NOME  COGNOME  (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
,  COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati  in INDIRIZZO,  presso  lo studio dell’avvocato COGNOME  NOME  (CODICE_FISCALE)  rappresentati  e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliato  in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente- nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente- nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE
NPL
SPA
-intimato- avverso  SENTENZA  di  CORTE  D’APPELLO  FIRENZE  n.  2124/2022 depositata il 29/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato in data 27/10/2022  NOME COGNOME impugna per cassazione la sentenza n. 2124/2022 emessa dalla Corte  d’Appello  di  Firenze,  pubblicata  in  data  29/9/2022.  Con separato ricorso notificato il 20/12/2022 NOME e NOME COGNOME impugnano la medesima sentenza. La intimata RAGIONE_SOCIALE  e  per  essa  RAGIONE_SOCIALE,  ha notificato  due  controricorsi,  illustrati  da  successiva  memoria,
eccependo  la  tardività  della  notifica  del  ricorso  incidentale  di NOME e NOME COGNOME, in quanto non notificato  entro 20 giorni dal termine per l’iscrizione a ruolo,  in violazione  del disposto di cui all’art. 333 cod.proc.civ.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME si sono opposti al decreto ingiuntivo 2776/2013 del Tribunale di Firenze ottenuto da RAGIONE_SOCIALE (successivamente RAGIONE_SOCIALE ed infine RAGIONE_SOCIALE) eccependo: – il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Firenze in favore del Tribunale di Salerno; -la apocrifia delle sottoscrizioni apposte sulla fideiussione; – la nullità delle fideiussioni per omessa indicazione dell’importo massimo garantito e dell’oggetto; – la inefficacia delle fideiussioni per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede. Il Tribunale di Firenze, verificata la sola apocrifia della sottoscrizione apposta dalla sig.ra NOME COGNOME mediante CTU grafologica, ha revocato il decreto ingiuntivo per questa posizione e ha, invece, condannato i restanti debitori al pagamento delle somme indicate in decreto ingiuntivo, detratti gli indennizzi nel frattempo ricevuti dalle assicurazioni.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto appello, limitatamente alla denunciata apocrifia delle loro sottoscrizioni, contestando la legittimazione di RAGIONE_SOCIALE intervenuta ex art. 111 cod.proc.civ. nel giudizio d’appello in luogo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Spa. La Corte d’ Appello di Firenze, nel confermare la sentenza di primo grado, ha evidenziato che la documentazione prodotta in lingua inglese dalla parte appellata costituitasi in giudizio ex art. 111 cod.proc.civ. , valutata utilizzando la propria conoscenza della lingua inglese, fosse idonea ad attestare il subentro di RAGIONE_SOCIALE nella posizione sostanziale e processuale del precedente creditore (banca RAGIONE_SOCIALE); nel merito, ha evidenziato l’assenza di
specifiche  critiche  sull’operato  del  CTU  e,  in  ogni  caso,  le condivisibili argomentazioni adottate dal consulente per accertare l’autografia delle sottoscrizioni.
Motivi della decisione
I due ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod.proc.civ.
Va in via pregiudiziale valutata l’eccezione di tardività del ricorso incidentale di NOME e NOME COGNOME.
L’eccezione è fondata.
L’azione esercitata contro più soggetti solidalmente responsabili inserisce in un unico giudizio più cause scindibili e indipendenti; ne consegue che, proposto ricorso per cassazione da uno dei condebitori solidali, gli altri, per i quali sia ormai decorso il relativo temine, non possono giovarsi dell’impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’art.334 cod.proc.civ., operando le forme e i termini stabiliti da questa norma esclusivamente per l’impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte “contro” la quale è stata proposta l’impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art.331 cod.proc.civ. (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 23903 del 29/10/2020).
Il  ricorso principale risulta iscritto a ruolo il 31 ottobre 2022, e pertanto, il ricorso incidentale avrebbe dovuto essere notificato non oltre il termine di 20 giorni dall’iscrizione a ruolo. La notifica del 20/12/2022 è pertanto tardiva.
Con  il  primo  motivo  ex  articolo  360,  1°  comma  n.  3,  cod. proc.  civ.  il  ricorrente  deduce  che    la  cessione pro  soluto di crediti fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE del 2017, avvenuta  prima  della costituzione  in  appello,  risulterebbe  non  solo  non  prodotta  nei termini,  ma  allegata  in  lingua  straniera -senza  traduzione giurata -e senza l’allegazione dello stralcio della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,  e che legittimato ad eccepire la carenza
di legittimazione passiva, nel caso di specie, è il debitore, ma, in forza  della  sentenza  della  Cassazione  a  Sezioni  Unite  del  16 febbraio  2016,  n.  2951,  la  stessa  può  essere  rilevata  d’ufficio anche dal giudice. Parte controricorrente deduce che il ricorrente,  in  secondo  grado,  non ha  contestato  la  titolarità attiva del credito, come dimostrato dal verbale dell’udienza del 25/2/2020 (prima udienza successiva alla costituzione di RAGIONE_SOCIALE).
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ex articolo 360 numero 3 cod. proc.civ. la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 122, 123, 182 e 345 cpc in quanto la Corte d’appello avrebbe violato la disposizione che impone l’uso della lingua italiana nel processo civile, per cui il documento depositato in inglese sarebbe inammissibile e se ne contesta l’utilizzabilità . Deduce che l’orientamento giurisprudenziale di cui a Cass. n. 13249/2011 al caso di specie non appare applicabile in quanto sul contenuto dei documenti (nella specie: estratto conto dal quale non si rileva il credito controverso) redatti in lingua straniera e non riconducibili alle parti non vi è alcun accordo e sussistono contestazioni specifiche.
Con il terzo motivo ex Art. 360 primo comma n. 3) i ricorrenti denunciano la  omessa motivazione circa la  contestazione  della avvenuta  cessione  del  singolo  credito  e  circa  la  contestazione del  documento denominato ‘estratto conto’, deducendo che la sentenza  della  Corte  d’Appello  di  Firenze  omette  del  tutto  la motivazione in merito alle sollevate eccezioni circa il documento prodotto dalla resistente e denominato ‘Estratto conto’.
Il  primo  motivo,  cui  vanno  accorpati  i  motivi  due  e  tre,  per evidente  connessione  delle  questioni,  è  inammissibile  ex  art. 366 n. 4 cod.proc.civ.  in quanto non risulta conferente con la ratio  decidendi là  dove  la  Corte  di  merito  ha  ritenuto,  in conformità con la giurisprudenza, che la produzione documentale  avvenuta  ex  art.  345  cod.proc.civ.    in  sede  di
appello, attestante la legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE, è idonea ed ammissibile, in conformità ai principi di diritto indicati dalla Corte di Cassazione relativamente a quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale governata dall’art. 182 cod.proc.civ., secondo il quale le invalidità derivanti dal difetto di capacità processuale possono essere sanate anche di propria iniziativa dalle parti con la regolarizzazione della costituzione in giudizio di quella cui la carenza si riferisce, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali che ricorrono soltanto ove la produzione non segua al rilievo officioso ed al termine conseguentemente concesso (citando Cass. sent. n. 17062/2019). Sul punto, tuttavia, il motivo non contiene alcuna argomentazione volta a confutare tale argomentazione.
Inoltre, la Corte di merito, quanto alla eccepita carenza di una traduzione giurata della documentazione prodotta ai fini della prova del subentro della parte appellata nella posizione della creditrice per effetto di una cessione in blocco dei crediti, ha correttamente ritenuto che il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall’art. 122 cod. proc. civ., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti. Ne consegue che qualora siffatti documenti siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell’art. 123 cod. proc. civ., ha la facoltà, e non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale può farsi a meno allorché le medesime parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero esso sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa (Cass. n.13249/2011). L’impugnazione di tale secondo asserto,
tuttavia, oltre a non contenere alcuna argomentazione diretta a confutare il principio applicato,  difetta di autosufficienza ex art. 366 n. 6 cod.proc.civ.  , poiché i motivi  non deducono in quale sede  processuale  e  in  quali  termini  sia  stata  effettuata  una effettiva contestazione dei documenti non tradotti (cfr. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019; cfr. anche Cass. SU n. 7074 del 2017) .
Con  il  quarto  motivo  i  ricorrenti  deducono  ex  art.  360  primo comma n.  5)  la  insufficiente  e  contraddittoria  motivazione  nel respingere la richiesta di rinnovo della CTU grafologica.
Lamentano  essere  insufficientemente  e  contraddittoriamente motivato il  rigetto  dell’istanza di rinnovo della CTU grafologica , nonché  omessa  la  motivazione  del  rigetto  delle  doglianze  di parte ricorrente in merito alla falsità delle sottoscrizioni apposte tutte nella medesima data.
La parte ricorrente, nel corso del giudizio di merito, avrebbe sollevato espresse critiche sull’operato del CTU, soprattutto alla luce della circostanza che proprio il CTU ha appurato la falsità di una delle firme, quella riconducibile alla sig.ra COGNOME NOME, mentre palesemente difforme apparirebbe anche la sottoscrizione  della  sig.ra  COGNOME  NOME,  del  tutto  diversa  da quella apposta durante il saggio grafico.
Ne deriverebbe che un maggiore approfondimento tecnico si rendeva necessario soprattutto per individuare l’apocrifia di tutte le firme, non solo della firma della sig.ra COGNOME NOME
11.1. Il motivo è inammissibile  poiché,  trattandosi di doppia sentenza conforme, ex art. 348 ter, comma 5, cod.proc.civ. , parte ricorrente non ha assolto l’ onere di indicare le ragioni di  fatto  poste  a  base,  rispettivamente,  della  decisione  di primo grado e del rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra  loro  diverse.  Il  motivo  di  ricorso,  pertanto,    si  palesa inammissibile,  avuto  riguardo  alla  regola  di  cui  sopra,  la
quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360 dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado e non vengano indicate le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994; da ultimo, Cass. 28/02/2023, n. 5947).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come  in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di somma, liquidate come  in dispositivo, ex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi, principale e incidentale. Condanna  i ricorrenti, principale e incidentale, al solidale pagamento,  in  favore  della  controricorrente:  delle  spese  del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui  €  6.000  per onorari,  oltre  spese  generali  e  accessori  di legge;  al  pagamento  di €  6.000,00  ex  art.  96, 3°  co.,  cod. proc.civ.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte  dei  ricorrenti ,  dell’ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1 bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 10/1/2025