Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5200 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5200 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24996/2022 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
, NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè
contro
IFIS
NPL
SPA
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 2124/2022 depositata il 29/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato in data 27/10/2022 NOME COGNOME impugna per cassazione la sentenza n. 2124/2022 emessa dalla Corte d’Appello di Firenze, pubblicata in data 29/9/2022. Con separato ricorso notificato il 20/12/2022 NOME e NOME COGNOME impugnano la medesima sentenza. La intimata RAGIONE_SOCIALE e per essa RAGIONE_SOCIALE ha notificato due controricorsi, illustrati da successiva memoria,
eccependo la tardività della notifica del ricorso incidentale di NOME e NOME COGNOME in quanto non notificato entro 20 giorni dal termine per l’iscrizione a ruolo, in violazione del disposto di cui all’art. 333 cod.proc.civ.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME si sono opposti al decreto ingiuntivo 2776/2013 del Tribunale di Firenze ottenuto da RAGIONE_SOCIALE (successivamente Medio Credito Centrale Spa ed infine Intesa Sanpaolo Provis Spa) eccependo: – il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Firenze in favore del Tribunale di Salerno; -la apocrifia delle sottoscrizioni apposte sulla fideiussione; – la nullità delle fideiussioni per omessa indicazione dell’importo massimo garantito e dell’oggetto; – la inefficacia delle fideiussioni per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede. Il Tribunale di Firenze, verificata la sola apocrifia della sottoscrizione apposta dalla sig.ra NOME COGNOME mediante CTU grafologica, ha revocato il decreto ingiuntivo per questa posizione e ha, invece, condannato i restanti debitori al pagamento delle somme indicate in decreto ingiuntivo, detratti gli indennizzi nel frattempo ricevuti dalle assicurazioni.
NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto appello, limitatamente alla denunciata apocrifia delle loro sottoscrizioni, contestando la legittimazione di IFIS intervenuta ex art. 111 cod.proc.civ. nel giudizio d’appello in luogo di Intesa Sanpaolo Provis Spa. La Corte d’ Appello di Firenze, nel confermare la sentenza di primo grado, ha evidenziato che la documentazione prodotta in lingua inglese dalla parte appellata costituitasi in giudizio ex art. 111 cod.proc.civ. , valutata utilizzando la propria conoscenza della lingua inglese, fosse idonea ad attestare il subentro di IFIS nella posizione sostanziale e processuale del precedente creditore (banca Intesa); nel merito, ha evidenziato l’assenza di
specifiche critiche sull’operato del CTU e, in ogni caso, le condivisibili argomentazioni adottate dal consulente per accertare l’autografia delle sottoscrizioni.
Motivi della decisione
I due ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod.proc.civ.
Va in via pregiudiziale valutata l’eccezione di tardività del ricorso incidentale di NOME e NOME COGNOME.
L’eccezione è fondata.
L’azione esercitata contro più soggetti solidalmente responsabili inserisce in un unico giudizio più cause scindibili e indipendenti; ne consegue che, proposto ricorso per cassazione da uno dei condebitori solidali, gli altri, per i quali sia ormai decorso il relativo temine, non possono giovarsi dell’impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’art.334 cod.proc.civ., operando le forme e i termini stabiliti da questa norma esclusivamente per l’impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte “contro” la quale è stata proposta l’impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art.331 cod.proc.civ. (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 23903 del 29/10/2020).
Il ricorso principale risulta iscritto a ruolo il 31 ottobre 2022, e pertanto, il ricorso incidentale avrebbe dovuto essere notificato non oltre il termine di 20 giorni dall’iscrizione a ruolo. La notifica del 20/12/2022 è pertanto tardiva.
Con il primo motivo ex articolo 360, 1° comma n. 3, cod. proc. civ. il ricorrente deduce che la cessione pro soluto di crediti fra Intesa e IFIS del 2017, avvenuta prima della costituzione in appello, risulterebbe non solo non prodotta nei termini, ma allegata in lingua straniera -senza traduzione giurata -e senza l’allegazione dello stralcio della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e che legittimato ad eccepire la carenza
di legittimazione passiva, nel caso di specie, è il debitore, ma, in forza della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 16 febbraio 2016, n. 2951, la stessa può essere rilevata d’ufficio anche dal giudice. Parte controricorrente deduce che il ricorrente, in secondo grado, non ha contestato la titolarità attiva del credito, come dimostrato dal verbale dell’udienza del 25/2/2020 (prima udienza successiva alla costituzione di IFIS).
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ex articolo 360 numero 3 cod. proc.civ. la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 122, 123, 182 e 345 cpc in quanto la Corte d’appello avrebbe violato la disposizione che impone l’uso della lingua italiana nel processo civile, per cui il documento depositato in inglese sarebbe inammissibile e se ne contesta l’utilizzabilità . Deduce che l’orientamento giurisprudenziale di cui a Cass. n. 13249/2011 al caso di specie non appare applicabile in quanto sul contenuto dei documenti (nella specie: estratto conto dal quale non si rileva il credito controverso) redatti in lingua straniera e non riconducibili alle parti non vi è alcun accordo e sussistono contestazioni specifiche.
Con il terzo motivo ex Art. 360 primo comma n. 3) i ricorrenti denunciano la omessa motivazione circa la contestazione della avvenuta cessione del singolo credito e circa la contestazione del documento denominato ‘estratto conto’, deducendo che la sentenza della Corte d’Appello di Firenze omette del tutto la motivazione in merito alle sollevate eccezioni circa il documento prodotto dalla resistente e denominato ‘Estratto conto’.
Il primo motivo, cui vanno accorpati i motivi due e tre, per evidente connessione delle questioni, è inammissibile ex art. 366 n. 4 cod.proc.civ. in quanto non risulta conferente con la ratio decidendi là dove la Corte di merito ha ritenuto, in conformità con la giurisprudenza, che la produzione documentale avvenuta ex art. 345 cod.proc.civ. in sede di
appello, attestante la legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE è idonea ed ammissibile, in conformità ai principi di diritto indicati dalla Corte di Cassazione relativamente a quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale governata dall’art. 182 cod.proc.civ., secondo il quale le invalidità derivanti dal difetto di capacità processuale possono essere sanate anche di propria iniziativa dalle parti con la regolarizzazione della costituzione in giudizio di quella cui la carenza si riferisce, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali che ricorrono soltanto ove la produzione non segua al rilievo officioso ed al termine conseguentemente concesso (citando Cass. sent. n. 17062/2019). Sul punto, tuttavia, il motivo non contiene alcuna argomentazione volta a confutare tale argomentazione.
Inoltre, la Corte di merito, quanto alla eccepita carenza di una traduzione giurata della documentazione prodotta ai fini della prova del subentro della parte appellata nella posizione della creditrice per effetto di una cessione in blocco dei crediti, ha correttamente ritenuto che il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall’art. 122 cod. proc. civ., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti. Ne consegue che qualora siffatti documenti siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell’art. 123 cod. proc. civ., ha la facoltà, e non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale può farsi a meno allorché le medesime parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero esso sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa (Cass. n.13249/2011). L’impugnazione di tale secondo asserto,
tuttavia, oltre a non contenere alcuna argomentazione diretta a confutare il principio applicato, difetta di autosufficienza ex art. 366 n. 6 cod.proc.civ. , poiché i motivi non deducono in quale sede processuale e in quali termini sia stata effettuata una effettiva contestazione dei documenti non tradotti (cfr. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019; cfr. anche Cass. SU n. 7074 del 2017) .
Con il quarto motivo i ricorrenti deducono ex art. 360 primo comma n. 5) la insufficiente e contraddittoria motivazione nel respingere la richiesta di rinnovo della CTU grafologica.
Lamentano essere insufficientemente e contraddittoriamente motivato il rigetto dell’istanza di rinnovo della CTU grafologica , nonché omessa la motivazione del rigetto delle doglianze di parte ricorrente in merito alla falsità delle sottoscrizioni apposte tutte nella medesima data.
La parte ricorrente, nel corso del giudizio di merito, avrebbe sollevato espresse critiche sull’operato del CTU, soprattutto alla luce della circostanza che proprio il CTU ha appurato la falsità di una delle firme, quella riconducibile alla sig.ra COGNOME NOMECOGNOME mentre palesemente difforme apparirebbe anche la sottoscrizione della sig.ra COGNOME NOME, del tutto diversa da quella apposta durante il saggio grafico.
Ne deriverebbe che un maggiore approfondimento tecnico si rendeva necessario soprattutto per individuare l’apocrifia di tutte le firme, non solo della firma della sig.ra NOME
11.1. Il motivo è inammissibile poiché, trattandosi di doppia sentenza conforme, ex art. 348 ter, comma 5, cod.proc.civ. , parte ricorrente non ha assolto l’ onere di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse. Il motivo di ricorso, pertanto, si palesa inammissibile, avuto riguardo alla regola di cui sopra, la
quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360 dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado e non vengano indicate le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994; da ultimo, Cass. 28/02/2023, n. 5947).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di somma, liquidate come in dispositivo, ex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi, principale e incidentale. Condanna i ricorrenti, principale e incidentale, al solidale pagamento, in favore della controricorrente: delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui € 6.000 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; al pagamento di € 6.000,00 ex art. 96, 3° co., cod. proc.civ.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1 bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 10/1/2025