Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26207 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 26207 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30292-2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME nella qualità di eredi di COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
nonchè contro
SCUOLA SOTTUFFICIALI RAGIONE_SOCIALE MARINA MILITARE DI TARANTO;
R.G.N. 30292/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/09/2024
CC
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– intimata – avverso la sentenza n. 469/2019 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 17/04/2019 R.G.N. 516/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
che, con sentenza del 17 aprile 2019, la Corte d’Appello di Lecce, in riforma RAGIONE_SOCIALE decisione resa dal Tribunale di Taranto, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, nella qualità di eredi di NOME COGNOME, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto, previo il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE natura subordinata del rapporto intercorso tra il prof. COGNOME ed il RAGIONE_SOCIALE in forza di convenzioni per l’insegnamento di materie scientifiche presso la Scu ola Sottufficiali RAGIONE_SOCIALE Marina RAGIONE_SOCIALE di Taranto nell’arco di tempo compreso tra l’1.1.1996 ed il 20.12.2008, la condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze retributive maturate e RAGIONE_SOCIALE maggior somma dovuta a titolo di TFR;
che la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto non provata la subordinazione, vertendo la prova su circostanze non decisive per inferire l’esistenza di tale tipologia di rapporto piuttosto che di un rapporto compatibile con lo schema di lavoro in convenzione di cui ai contratti intercorsi tra le parti;
che per la cassazione di tale decisione ricorrono gli eredi COGNOME, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE;
che i ricorrenti hanno poi presentato memoria.
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2022 c.c., 409 n. 3 c.p.c., 2 l. n. 1023/1969 e 4 Accordo Quadro allegato alla Direttiva
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99/70/CE, imputano alla Corte territoriale l’incongruità logica e giuridica dell’iter valutativo seguito nell’accertamento RAGIONE_SOCIALE ricorrenza nella specie RAGIONE_SOCIALE subordinazione;
che il motivo risulta meritevole di accoglimento alla stregua dell’orientamento espresso da questa Corte, pronunciatasi in un giudizio definito con la cassazione di una delle due sentenze cui si è richiamata la Corte territoriale nella sentenza impugnata, orientamento secondo cui ‘ Il rapporto di lavoro, sulla base di convenzioni annuali, con i docenti civili di scuole militari RAGIONE_SOCIALE Marina e dell’Aeronautica di cui alla legge n. 1023/1969, ora regolato dagli artt. 1035 e ss. d.lgs. n. 66/2010, Codice dell’ordinamento militare, ha natur a di rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego con la Pubblica Amministrazione, regolato dalle norme speciali per esso previste ‘ cui consegue l’ulteriore principio per cui ‘ in tema di retribuzione dei pubblici dipendenti a tempo determinato e di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE progressione stipendiale per anzianità, il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE può trovare applicazione, rispetto al personale statale, anche attraverso il raffronto, qualora manchino altri più specifici termini di paragone, con dipendenti a tempo indeterminato di altro RAGIONE_SOCIALE o comparto, purché abbia esito favorevole il riscontro di elementi positivi di comparazione sulla base, al di là di irrilevanti situazioni di dettaglio, delle connotazioni del lavoro svolto e delle condizioni che lo caratterizzano e purché non emergano ‘ragioni obiettive’ atte in concreto a giustificare il diverso trattamento applicato ‘ (Cass. n. 12361/2020);
che il Collegio intende dare continuità ai principi enunciati dalla pronuncia sopra citata, alla cui motivazione rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;
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che il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione , alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10 settembre