Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2616 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2616 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13945/2018 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato PIACENTE NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 359/2018 depositata il 20/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
Rilevato che:
-il giudizio trae origine dalla domanda di divisione di un pianerottolo posto al primo piano di un edificio condominiale, proposta innanzi al Tribunale di Agrigento, con atto notificato in data 7.11.2009, da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME;
-all’esito dei giudizi di merito, la Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda ritenendo che la divisione di una parte comune dell’edificio, ai sensi dell’art.1119 c.c., richiedesse il consenso di tutti i condomini;
-per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso COGNOME NOME sulla base di un unico motivo;
–NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
-il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
-in prossimità della camera di consiglio, il difensore della controricorrente ha depositato istanza di interruzione del giudizio;
Ritenuto che:
-in via preliminare, deve essere rigettata l’istanza di interruzione del giudizio per la morte di NOME COGNOME poiché n el giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. c.p.c., sicché, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, la morte dell’intimato non produce l’interruzione del processo neppure se intervenuta prima della notifica del ricorso presso il difensore costituito nel giudizio di merito, dalla cui relata non emerga il
decesso del patrocinato ( ex multis Cassazione civile sez. III, 03/12/2015, n.24635 Cass. 23/03/2017, n. 7477, Cass. 13/10/2010, n. 21153);
-con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 1119 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c ., per avere la Corte di merito fatto applicazione del novellato art. 1119 c.c., come modificato dall’art.4 della L. 11.12.2012, n.220 -che ha inserito le parole: «e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio» – ancora non vigente al momento dell’introduzione del giudizio, avvenuta con atto di citazione notificato il 7.11.2009, trattandosi di modifica entrata in vigore il 18 giugno 2013;
-il motivo è fondato;
-la Corte d’appello ha rigettato la domanda di divisione del pianerottolo posto al primo piano di un edificio condominiale sulla base del solo dissenso manifestato dalle parti laddove nell’originaria previsione dell’art.1119 c.c., ratione temporis applicabile – trattandosi di giudizio o introdotto con atto di citazione notificato il 7.11.2009 era ostativa all’indivisibilità delle parti comune la circostanza che la divisione rendesse più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino;
-tale valutazione è stata del tutto omessa dalla Corte d’appello di Palermo, la quale ha tenuto conto del requisito dell’unanimità dei condomini, che non solo non era richiesto dalla norma vigente all’epoca in cui era stato introdotto il giudizio , ma che, altresì, ha una valenza del tutto diversa da quella che la soluzione accolta dalla Corte di merito lascia supporre (per la corretta ricostruzione dell’iter formativo della modifica dell’art. 1119 c.c. in base alla legge n. 220/12, e per la sua conseguente
interpretazione di detta norma nel testo vigente, v. bene, in motivazione, la sentenza n. 26041/19);
-il ricorso deve, pertanto, essere accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda