Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31093 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31093 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 37106-2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME INDIRIZZO, elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che le rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in ROMA,
alla INDIRIZZO, presso o studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4153/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; Lette le memorie delle controricorrenti;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
COGNOME NOME conveniva in giudizio il NOME NOME, affinché, previo accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura del 24/7/1983, avente ad oggetto la divisione dei beni comuni, si procedesse alla trascrizione della stessa, al fine dell’opponibilità anche a terzi.
Il Tribunale di Ariano Irpino con la sentenza n. 363/2010 accoglieva la domanda, stabilendo che la scrittura prevedeva una divisione definitiva dei beni tra i germani, relativamente ai beni siti in Vallata alla INDIRIZZO ed alla INDIRIZZO.
Avverso tale sentenza proponeva appello NOME COGNOME, che si doleva del fatto che il Tribunale avesse incluso nella quota attribuita al NOME anche il vano locale posto a piano terra, della superficie di circa 120 mq., identificato al foglio 17, part. 1044, sub 10, trattandosi invece
di bene destinato a rimanere in comunione, in quanto non risultante dalla planimetria allegata alla scrittura di divisione. quali concludevano per il rigetto del gravame e proponevano a loro volta appello incidentale quanto alla compensazione delle
Si costituivano in giudizio le eredi dell’attore, le spese del primo grado.
La Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 4153 del 6 agosto 2019 ha rigettato entrambe le impugnazioni.
L’appellante deduceva, infatti, che, poiché nella planimetria allegata alla divisione non era rappresentato il bene conteso, lo stesso non poteva reputarsi attribuito al NOME, ma era rimasto in comunione.
La Corte distrettuale, dopo avere richiamato i principi espressi da questo giudice di legittimità circa la possibilità di integrare il contenuto di un atto con un richiamo a documenti esterni, quali ad esempio una planimetria, essendo però necessario che la stessa sia espressamente richiamata e sottoscritta dai contraenti, rilevava che dalla complessiva volontà delle parti emergeva in ogni caso il palese intento dei fratelli COGNOME di dividere l’intera proprietà comune, per come scaturente dall’attività edificatoria posta in essere su di un terreno in comunione.
All’atto erano poi effettivamente allegate due planimetrie entrambe sottoscritte, di cui una riferita al primo piano e l’altra al piano terra.
Per la divisione di quest’ultimo, l’atto contemplava l’assegnazione all’appellante principale di un garage compreso
tra i pilastri da 1 a 7 e con acceso dalla INDIRIZZO, aggiungendosi poi che ‘tutto il piano terra ad eccezione del locale assegnato a NOME‘ restava concordemente assegnato a NOME.
Il raffronto con le attribuzioni relative al primo piano denotava come le parti avessero fatto esplicito riferimento alle planimetrie al fine di determinare le porzioni singulatim assegnate limitatamente a tale livello, mentre quanto al piano terra il richiamo alla planimetria era funzionale solo all’individuazione del locale assegnato a NOME, ma senza che la stessa fornisse altresì una compiuta descrizione di tutti i manufatti posti su tale livello, essendosi poi disposto che a NOME sarebbe rimasto assegnato tutto ciò che era ivi insistente, ad eccezione del locale spettante al NOME.
La volontà di sciogliere definitivamente la comunione unitamente al tenore delle espressioni con le quali era stata individuata la parte di piano terra attribuita a NOME, in via residuale, ed al netto di quanto invece specificamente individuato come appartenente all’appellante, permetteva di affermare che la planimetria in parte qua non aveva carattere integrativo della scrittura di divisione, sia quanto alla determinazione della consistenza del piano terra, sia quanto all’individuazione della porzione assegnata al dante causa delle appellate.
Tale conclusione trovava poi conforto anche nella CTU espletata, che aveva effettivamente rilevato che nella planimetria riferita al piano terra non si rinveniva il locale
oggetto di causa, ma aveva anche riscontrato che in realtà la planimetria era rappresentativa di uno dei piani superiori ed era stata utilizzata precipuamente al fine di individuare in pianta i pilastri, nei cui limiti era contenuto il locale invece assegnato all’appellante.
Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, sulla base di un motivo. Le intimate resistono con controricorso, ed hanno depositato
memorie in prossimità dell’udienza.
Il motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., per la violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.
Si assume che la stessa sarebbe affetta da motivazione connotata da irriducibile illogicità e da un contrasto altrettanto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
In particolare, dopo avere richiamato i limiti entro i quali il contenuto di un contratto può essere integrato per relationem con il riferimento a documenti esterni quali le planimetrie dei beni interessati, la sentenza impugnata ha poi ritenuto che nella specie si potessero individuare i beni in concreto assegnati ad ognuno dei condividenti, prescindendo dal contenuto delle planimetrie medesime, pervenendo quindi alla conclusione che il bene oggetto di causa, sebbene non riprodotto in pianta, era stato validamente attribuito al dante causa delle controricorrenti.
Il motivo è infondato.
Preme rilevare che, proprio a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., ed al fine di chiarire la corretta esegesi della novella, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte che, con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, hanno ribadito che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, ed è solo in tali ristretti limiti che può essere denunziata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4.
Nella fattispecie, atteso il tenore della sentenza impugnata, deve escludersi che ricorra un’ipotesi di anomalia motivazionale riconducibile ad una delle fattispecie che, come
sopra esposto, in base alla novella consentono alla Corte di sindacare la motivazione.
I giudici di appello, dopo avere in premessa richiamato la giurisprudenza di questa Corte in materia di limiti al potere delle parti di integrare il contenuto di contratti aventi ad oggetto beni immobili con il rinvio per relationem ad atti esterni, partendo dalla disamina della volontà delle parti, la cui corretta interpretazione non è specificamente sindacata con il motivo in esame, hanno ritenuto che il richiamo alle planimetrie, quale parte necessariamente integrante il contenuto della divisione valesse solo per la distribuzione tra i condividenti delle parti relative al primo piano.
Quanto al piano terra, che è specificamente investito dal motivo di ricorso, hanno ritenuto che la planimetria richiamata, peraltro non rappresentativa del piano terra, ma di un livello superiore del fabbricato, era stata allegata essenzialmente al fine di individuare i pilastri nel cui perimetro si collocava il locale espressamente assegnato al dante causa delle ricorrenti, posto che, come emergeva anche dalla volontà delle parti di addivenire definitivamente allo scioglimento della comunione scaturente dall’attività edilizia posta in essere sul terreno comune, l’individuazione della parte di piano terra assegnata a COGNOME NOME avveniva con il riferimento alla porzione residuata, una volta escluso il locale invece attribuito al NOME.
E’ quindi la stessa formulazione letterale del contratto, con la volontà di attribuire tutto il restante piano terra, che legittima
nella logica seguita dalla sentenza gravata la superfluità del richiamo alla planimetria, e soprattutto alla necessità che nella stessa sia effettivamente rappresentato il locale conteso, posto che la determinazione della quota di piano terra attribuita a NOME prescinde dalla necessità di dover far riferimento in via integrativa al contenuto dell’atto allegato, prevalendo in ogni caso la manifestazione di volontà delle parti di assegnare all’attore tutto quanto non era stato invece già specificamente attribuito al NOME.
La coerenza argomentativa del ragionamento, l’ampiezza e la congruenza delle motivazioni spese al riguardo non consentono quindi di poter affermare che ricorra un’ipotesi di anomalia motivazionale tale da trascendere nel vizio denunziato nel mezzo di impugnazione, del quale va quindi dichiarata l’infondatezza.
Il ricorso deve quindi essere rigettato, dovendo le spese seguire la soccombenza, come liquidate in dispositivo.
Non ricorrono però i presupposti per la richiesta condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c.
Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna le ricorrenti, in solido fra loro, al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti, che liquida in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 luglio 2023