Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7096 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7096 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13532/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrenti-
nonché contro
COGNOME
NOME,
COGNOME
NOME,
COGNOME
NOME
-intimati-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 559/2021 depositata il 19/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Sondrio NOME, NOME e NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME per la riduzione delle disposizioni testamentarie effettuate dalla madre NOME in favore dei convenuti, con conseguente scioglimento della comunione ereditaria.
Si costituirono i convenuti, ad eccezione di NOME COGNOME, chiedendo in via principale il rigetto della domanda; NOME COGNOME, fratello dell’attrice, propose domanda riconvenzionale di riduzione per lesione della sua quota di legittima.
Nel corso del giudizio, il Tribunale dispose CTU per l’individuazione dei beni del compendio ereditario, la determinazione delle quote e la predisposizione di un progetto di divisione.
All’esito della CTU, il Tribunale sottopose alle parti un progetto di divisione, che raccolse l’approvazione delle medesime ad eccezione dell’attrice, che chiese l’attribuzione di beni diversi da quelli indicati nella quota del progetto.
Il Tribunale di Sondrio accolse entrambe le domande di riduzione formulate dall’attrice e da NOME COGNOME, e, in presenza di contestazioni, sciolse con sentenza la comunione ereditaria secondo il progetto di divisione e compensò le spese di lite.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza pubblicata il 19.02.2021, rigettò l’appello di NOME COGNOME, confermando integralmente la sentenza impugnata.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
NOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso mentre NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
Il ricorso è stato avviato alla decisione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 50 bis cod. proc. civ. e dell’art. 187 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e/o comma 1, n. 5 cod. proc. Civ; la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato per avere la Corte d’appello attribuito le quote del patrimonio agli eredi sulla base di un progetto di divisione che era stato contestato nel corso dell’udienza di discussione. Peraltro, il Tribunale, dopo aver pronunciato sentenza in composizione collegiale sulle reciproche domande di riduzione, avrebbe deciso in composizione monocratica sulla domanda di divisione mentre, anche in caso di proposizione congiunta della domanda di riduzione e di divisione, la causa avrebbe dovuto essere rimessa al collegio per decidere sulle contestazioni sollevate.
Con il secondo mezzo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 187 cod. proc. civ. e dell’art. 789, comma 3 e 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e/o comma 1 n. 5 cod. proc. civ.; la ricorrente sostiene che solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento della comunione il Tribunale poteva procedere attribuire le quote ai condividenti sull’accordo delle parti, mentre, in caso di contestazione, avrebbe dovuto procedere mediante sorteggio. Nel caso di specie, la Corte d’appello avrebbe errato nell’attribuire le quote secondo un progetto di divisione che era stato contestato, anziché procedere all’estrazione a sorte.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 729 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e/o comma 1 n. 5 cod. proc. civ., per difetto di motivazione per avere la Corte d’appello proceduto all’attribuzione dei beni e non all’estrazione a sorte dei lotti nonostante si trattasse di frazioni uguali di quote disuguali.
3.1. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono, in parte inammissibili ed in parte infondati.
La doglianza relativa alla violazione dell’art.50 quater c.p.c., per avere il Tribunale deciso in composizione monocratica e non collegiale sulla domanda di divisione è inammissibile perché avrebbe dovuto essere oggetto di specifico motivo di appello, trattandosi di un vizio di nullità della sentenza che si converte in un motivo di impugnazione (Cass. n.30019/2023; Cass. n.16186/2018).
Infondata è, altresì, la censura della sentenza impugnata per violazione dell’art.112 c.p.c., per mancata corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, fondata sull’attribuzione delle quote ai condividenti in assenza di accordo sul progetto di divisione.
E’ granitico il principio secondo cui il vizio di ultra o extra petizione, ex art. 112 c.p.c., è configurabile quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (tra le tante Cass. n. 15190/2017).
La violazione dell’art.112 c.p.c. non è, invece, ravvisabile qualora il giudice decida sulla domanda, attribuendo o negando il bene della vita richiesto dalle parti, come nel caso di specie, in cui la Corte d’appello si è pronunciata sulle domande di riduzione e scioglimento
della comunione, decidendo con sentenza sulle contestazioni svolte dalle parti.
Il Tribunale, proprio in ragione delle contestazioni al progetto di divisione sollevate dalla ricorrente, ha invitato le parti a precisare le conclusioni, aprendo la fase contenziosa, ai sensi dell’art.789 c.p.c., e, con sentenza, ha disposto lo scioglimento della comunione e risolto le contestazioni, attribuendo le quote secondo il progetto di divisione. Il Tribunale, correttamente, non ha proceduto all’estrazione a sorte dei lotti, in applicazione dell’art. 729 cod. civ., in quanto le quote da dividere erano diseguali.
E’ consolidato il principio secondo cui, solo in caso di approvazione, con sentenza, di un progetto di riparto fra condividenti titolari di quote uguali, l’assegnazione è fatta con sorteggio, mentre, trattandosi di quote diseguali, la divisione è stata operata mediante attribuzione diretta delle porzioni ai condividenti (Cass. n. 4426/2017; Cass. n. 3461/2013).
Peraltro, il principio della vincolatività del sorteggio, in caso di quote uguali, è stato temperato da questa Corte, che, pur ribadendo la preferenza per il criterio dell’estrazione a sorte nel caso di uguaglianza di quote – a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo – ha affermato che esso non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass. n.11857/2021).
Né era necessario che la sentenza di divisione fosse passata in giudicato, in quanto ove si proceda mediante attribuzione diretta delle quote ai condividenti, diversamente dall’ipotesi di assegnazione con sorteggio, la formazione delle parti e la loro distribuzione sono distinguibili solo dal punto di vista logico, mentre, sul piano operativo, rappresentano due aspetti di una medesima operazione, essendo la porzione formata in funzione del condividente cui va attribuita (Cass. n.26356/2020).
Con il quarto motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 e/o n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello confermato la sentenza del Tribunale che aveva compensato le spese di lite del primo grado di giudizio, nonostante fosse stata accolta la domanda di riduzione.
Il motivo è infondato.
Come correttamente rilevato dalla Corte d’appello, nel giudizio di primo grado Tribunale, in primo grado vi era stata reciproca soccombenza perché erano state accolte le reciproche domande di riduzione e, quanto alla domanda di divisione, è stato valutato il comportamento della ricorrente, che ha dato causa alla prosecuzione della lite, opponendosi immotivatamente al progetto di divisione.
La Corte d’appello ha, pertanto, ritenuto corretta la statuizione del Tribunale di compensazione delle spese di lite sia in ragione della reciproca soccombenza, sia in ragione dell’atteggiamento processuale ingiustificato della ricorrente su aspetti squisitamente divisionali, inclusa la scelta fra diverse soluzioni divisorie alternative (Cass. n. 2770/2020; Cass. n.3083/2006).
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 6 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 27 novembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME