Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5038 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5038 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8141/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elett.te domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME,
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in proprio e quali eredi di COGNOME NOME, elett.te domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dall’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi d all’avvocato NOME COGNOME ,
-controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 4663/2019 depositata il 26.9.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.1.2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME nel 1998 conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli i germani NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, nonché il germano NOME COGNOME, poi deceduto nelle more del giudizio di prime cure, per sentir dichiarare l’intervenuta usucapione, in proprio favore, di due fondi siti in Calvizzano, identificati al catasto al foglio 2, particelle 101 e 767 e attigui alla particella 692, già donatale dal padre NOME COGNOME con l’atto del AVV_NOTAIO del 15.1.1985. L’attrice deduceva di aver innalzato nel tempo, sulle tre predette particelle, un edificio a più piani, facente parte dell’asse ereditario dei genitori NOME COGNOME (deceduto il 5.4.1988) e NOME COGNOME (deceduta il 22.3.1997), di averne riscosso le rendite e sopportato gli oneri, mentre i fratelli avevano sempre goduto del fabbricato e dei terreni limitrofi già appartenuti ai genitori deceduti e dovevano renderne conto, e domandava, inoltre, l’apertura delle successioni ab intestato dei genitori e lo scioglimento della comunione ereditaria mediante vendita all’incanto dei beni, tenendo conto anche che NOME COGNOME aveva donato al figlio NOME una costruzione su un piano di cinque vani in Calvizzano (mappale 108 sub 2 del foglio 2) col terreno antistante (particelle 108 e 699 del foglio 2) con atto del AVV_NOTAIO del 7.1.1986.
Costituitisi i soli NOME, NOME e NOME COGNOME, chiedevano il rigetto della domanda di usucapione della sorella NOME e la condanna della stessa all’abbattimento del fabbricato dalla stessa costruito sconfinando dalla particella 692 del foglio 2 donatale, sostenendo che le particelle 101 e 767 erano state concesse in godimento dal padre al figlio NOME per il commercio e la vendita di autovetture dal 1982 al 1988 e che erano state poi utilizzate dalla figlia NOME dal 1988 al 1992 per
attività di spicconamento e di calcolo di cemento armato, non opponendosi alla divisione.
Con la sentenza non definitiva n. 672/2012 il Tribunale di Napoli, interrogate liberamente le parti, espletati l’interrogatorio formale dell’attrice e la prova testimoniale, nonché la CTU da parte dell’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME, accoglieva la domanda di usucapione limitatamente all’intera particella 101 del foglio 2, dichiarava aperte le successioni ab intestato dei coniugi COGNOME–COGNOME e, con separata ordinanza, rimetteva la causa in istruttoria per procedere alla divisione del residuo compendio ereditario, nominando all’uopo il AVV_NOTAIO.
Costituitasi in giudizio aderendo alla posizione degli altri convenuti già costituitisi anche NOME COGNOME, sino ad allora rimasta contumace, con la sentenza definitiva n. 5690/2014, rilevata l’indivisibilità della massa ereditaria, il Tribunale di Napoli attribuiva per intero, in comune per la quota di relativa spettanza e pro indiviso ai germani NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, come da loro richiesta, i beni oggetto della massa ereditaria, escludendo il fondo già dichiarato usucapito in favore dell’attrice e subordinando l’attribuzione al versamento di un conguaglio di € 89.155,48 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza a favore di NOME COGNOME.
Avverso la sentenza non definitiva i germani NOME, NOME e NOME COGNOME interponevano appello chiedendo, per quanto ancora rileva, di rigettare la domanda di usucapione della sorella NOME in ordine alla particella 101 del foglio 2, o almeno di limitare tale pronuncia alla sola porzione di 312 mq occupata dal fabbricato dalla stessa realizzato, e NOME COGNOME aderiva a tale impugnazione, mentre NOME COGNOME articolava, a sua volta, appello incidentale per ottenere l’usucapione anche della particella 767 del foglio 2.
Avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Napoli proponeva appello NOME COGNOME, che negava di non avere contestato l’indivisibilità della
massa ereditaria relitta e chiedeva l’attribuzione di una porzione della stessa che faceva da corte di pertinenza del suo attiguo fabbricato. Si costituivano in giudizio NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME anche come eredi del fratello deceduto NOME COGNOME, che chiedevano la conferma della sentenza definitiva di primo grado.
Previa riunione delle impugnazioni, la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 4663/2019 dell’11/26.9.2019, riformava parzialmente tanto la sentenza non definitiva, limitando la portata della pronuncia di usucapione alla sola porzione edificata della particella 101 del foglio 2, quanto la sentenza definitiva, attribuendo all’originaria attrice la rimanente porzione inedificata della particella 101 del foglio 2 e confermava nel resto l’attribuzione della particella n. 767 del foglio 2 per intero ed in comune ai germani NOME, NOME, NOME e NOME, subordinandola al versamento di un conguaglio in favore di NOME COGNOME di € 57.743,15 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di appello al saldo, compensando le spese processuali del doppio grado e ponendo a carico delle parti in misura eguale le spese delle CTU.
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso a questa Corte, articolato su cinque censure, e NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, in proprio e quali eredi di NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
Nell’imminenza dell’adunanza camerale, i soli controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380bis .1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità della produzione della citazione di COGNOME NOME, NOME e NOME notificata a COGNOME NOME il 15.6.2018, con la quale gli attori hanno convenuto quest’ultima davanti al Tribunale di Napoli Nord per chiedere il rendiconto e la corresponsione dei frutti della porzione di 945 mq circa della particella 767 del foglio 2 del catasto del Comune di Calvizzano, dalla medesima
goduta in via esclusiva dall’apertura della successione ed adibita a giardino pertinenziale e parcheggio degli inquilini del suo fabbricato, allegata al ricorso di COGNOME NOME, in quanto non rientrante tra i documenti riguardanti la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso, come richiesto dall’art. 372 c.p.c..
Di contro va ammessa la produzione da parte dei controricorrenti dell’istanza integrativa del condono edilizio richiesto il 30.4.1986 prot. 2480 ai sensi della L. n. 47/1985, presentata il 18.3.2020 da COGNOME NOME all’Ufficio tecnico del Comune di Calvizzano, della pedissequa relazione tecnica esplicativa del geometra NOME COGNOME (allegato 9 al controricorso) e del condono edilizio n. 5 del 25.10.2023 rilasciato ai sensi della L. n. 47/1985 dal Capo settore tecnico del Comune RAGIONE_SOCIALE Calvizzano relativo al fabbricato insistente sulla particella 767 del foglio 2 depositato dai controricorrenti 12/13.1.2024, trattandosi di documenti incidenti sulla validità della sentenza impugnata alla luce dell’orientamento espresso dalla sentenza n. 25021 del 7.10.2019 delle sezioni unite di questa Corte circa l’indivisibilità degli immobili abusivi.
1) Col primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma della L.n.134/2012, applicabile ratione temporis, con riferimento all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., per avere la Corte partenopea omesso di rilevare d’ufficio l’inammissibilità del gravame proposto dagli odierni controricorrenti contro la sentenza non definitiva di primo grado per difetto di specificità dei motivi. Lamenta altresì la ricorrente la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. e dell’art. 346 c.p.c., con riferimento all’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c., per avere il Giudice del gravame operato una rivisitazione della prova orale espletata in prime cure, in assenza di una richiesta in tal senso, in violazione dei principi devolutivo e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Con tale motivo si sostiene che la Corte distrettuale sarebbe incorsa nelle lamentate violazioni accogliendo il quarto motivo di appello dei germani NOME, NOME e NOME COGNOME contro la sentenza non definitiva n.672/2012 del Tribunale di Napoli, con la quale i predetti avevano chiesto di ridurre l’accoglimento della domanda di usucapione di NOME COGNOME, accolta in primo grado per l’intera particella 101 del foglio 2 del catasto di Calvizzano di mq 615,50, alla sola porzione occupata dal di lei fabbricato.
Secondo il dettato dell’art. 342 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma della L.n.134/2012 del 7.8.2012, applicabile ratione temporis nel caso di specie ex art. 54 comma 2 del D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge citata, in quanto dell’appello è stata chiesta la notificazione prima che fossero decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della L. n.134/2012, ‘ l’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell’articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena d’inammissibilità, l’appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata’.
Tale motivo è infondato.
Anzitutto NOME COGNOME alla pagina 11 punto 8 della comparsa di risposta con appello incidentale, depositata il 26.6.2012, si era difesa nel merito contro il quarto motivo di appello avversario, mostrando di averne appieno compreso il contenuto, invocando il più recente orientamento di questa Corte secondo il quale il possesso di un bene non presupponeva l’effettiva e continua utilizzazione della cosa in ogni sua parte, essendo sufficiente una relazione col bene unitariamente considerato, anche se si concretava, per le particolari esigenze del possessore, in forme di godimento limitato.
In secondo luogo il quarto motivo di appello di NOME, NOME e NOME COGNOME, concernente il capo della sentenza non definitiva di primo grado che aveva accolto la domanda di usucapione di NOME COGNOME per l’intera particella 101 del foglio 2 del catasto del Comune di Calvizzano di 615,50 mq, aveva la parte volitiva (volta ad ottenere in subordine al rigetto integrale della domanda di usucapione di NOME COGNOME accolta in primo grado per l’intera superficie della particella 101 del foglio del catasto di Calvizzano, la limitazione dell’usucapione alla sola porzione di detta particella occupata dal fabbricato della stessa, pari a mq 312) e la parte argomentativa, costituita dalle censure:
di motivazione insufficiente e contraddittoria perché nella premessa, alle pagine 5-6, la sentenza non definitiva aveva riferito il corpus possessionis alla sola area occupata dal fabbricato di NOME COGNOME e non all’intera particella 101 del foglio 2;
di valutazione superficiale e generica delle prove testimoniali che non erano state esaminate partitamente e richiamate nel loro contenuto;
di contrasto tra le prove testimoniali e l’interrogatorio libero reso da NOME COGNOME, che aveva fatto risalire la costruzione del suo fabbricato al 1980;
di mancata considerazione di alcuni documenti, tra i quali quello della modifica catastale compiuta da NOME COGNOME;
di mancata rimessione in termini per la produzione del contratto preliminare concluso da NOME COGNOME con la sorella NOME;
di mancanza di prove dell’ animus rem sibi habendi di NOME COGNOME, in particolare per la porzione della particella 101 del foglio 2 non costituente area di sedime del suo fabbricato.
Il motivo di appello, come si è visto più che specifico, ha reso necessario il riesame puntualmente compiuto alle pagine 12 e 13 dalla Corte distrettuale delle singole prove testimoniali, che invece nella sentenza di primo grado erano state richiamate in modo del tutto generico, impedendo
quindi agli appellanti di muovere censure specifiche sul travisamento del contenuto delle singole deposizioni.
Sulla base dell’esame completo delle prove testimoniali, della valutazione dei documenti prodotti e delle risultanze dell’integrazione di CTU disposta in secondo grado, la Corte d’Appello, eliminando la contraddizione esistente nella sentenza non definitiva di primo grado tra l’individuazione dell’area oggetto di un possesso esclusivo di NOME COGNOME, costituita dalla sola area di sedime del suo fabbricato, e quella della superficie usucapita, fatta coincidere in modo errato con l’intera superficie della particella 101 del foglio 2 del catasto di Calvizzano, che in realtà comprendeva anche una porzione non occupata dal fabbricato, ha limitato l’accoglimento della domanda di usucapione di NOME COGNOME alla sola porzione di 315 mq della particella 101 del foglio 2 del catasto del Comune di Calvizzano occupata dal di lei fabbricato, non senza evidenziare che la residua porzione di essa, non recintata, non era stato provato che fosse stata adibita in via esclusiva ad area di pertinenza del fabbricato di NOME COGNOME e di parcheggio dei soli inquilini della stessa, essendo rimasta disponibile anche da parte degli altri coeredi di NOME COGNOME, che avevano tollerato l’uso più intenso fattone dalla attuale ricorrente.
Escluso quindi che la Corte d’Appello abbia travalicato i limiti del quarto motivo di appello che era stato fatto valere, non si è verificata alcuna violazione conseguenziale dell’art. 112 c.p.c.. Si ricorda che ai sensi dell’art. 342 c.p.c., il giudizio di appello, pur limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle
espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel thema decidendum del giudizio (Cass. n. 8604/2017; n. 1377/2016).
2) Col secondo motivo, si deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 1158 cod. civ. e 115 e 116 c.p.c., con riferimento all’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c.. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto necessaria e non provata la sussistenza del corpus possessionis con riguardo alla residua porzione della particella 101 del foglio 2 non occupata dal fabbricato di NOME COGNOME, in tal modo disattendendo le risultanze documentali in atti.
Il secondo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Quanto alla violazione dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., infatti, non risulta indicata la circostanza di fatto principale, o secondaria, decisiva, discussa dalle parti e non considerata dalla Corte distrettuale, ed in realtà si sollecita una rivalutazione della CTU COGNOME, del frazionamento catastale del 16.7.1985 compiuto dalla ricorrente e dei rilievi fotografici, ossia di elementi probatori che avrebbero potuto portare alla conferma dell’usucapione della porzione inedificata della particella in questione. Occorre pertanto rammentare che ‘ non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito. In particolare, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull’attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito. In tema di procedimento civile, infatti, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle
ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento ed è, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il peso probatorio di alcune testimonianze rispetto ad altre’ (vedi ex multis Cass. ord. 3.2.2025 n.2573; Cass. ord. 7.2.2024 n. 3550; Cass. 8.8.2019 n.21187).
Quanto alle lamentate violazioni degli articoli 115 e 116 c.p.c. il motivo é infondato.
Secondo la sentenza n. 20867 del 30.9.2020 (vedi nello stesso senso ex multis recentemente Cass. ord. 4.12.2025 n. 31716), infatti, ” per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. “; mentre ” la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità
sui vizi di motivazione “. Nella specie la ricorrente auspica una diversa valutazione della seconda CTU dell’AVV_NOTAIO. COGNOME, del frazionamento da lei compiuto il 16.7.1985 e dei rilievi fotografici per ottenere l’accertamento di un suo possesso esclusivo sulla porzione della particella 101 del foglio 2 non occupata dal suo fabbricato indicata come pertinenziale, e pertanto invoca la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. solo perché non condivide l’esito del prudente apprezzamento delle prove compiuto dalla Corte distrettuale.
Inammissibile è poi la doglianza relativa alla violazione dell’art. 1158 cod. civ., in quanto non si sostiene che la Corte d’Appello abbia assunto in astratto un’erronea nozione dei presupposti dell’usucapione ordinaria, ma ci si duole che nell’esercizio del suo libero convincimento abbia ricostruito i fatti in termini tali da escludere l’usucapione per la porzione della particella 101 del foglio 2 del catasto di Calvizzano non occupata dal fabbricato della ricorrente.
Col terzo motivo, la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 1158 cod. civ. e degli articoli 115 e 116 c.p.c. con riferimento all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., della violazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4) c.p.c. con riferimento all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., nonché dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c.. Il Giudice di secondo grado avrebbe confermato il rigetto della domanda di usucapione relativa alla particella n. 767 del foglio 2 di mq 945 sulla scorta di un’erronea valutazione degli elementi a disposizione e della prova orale e documentale acquisita agli atti del processo, non considerando la natura pertinenziale della suddetta porzione rispetto al fabbricato da lei edificato.
Il terzo motivo è anzitutto inammissibile per l’eterogeneità delle censure mosse.
Afferma costantemente questa Corte che ‘in tema di ricorso per cassazione, è infatti inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (…) Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse ” (vedi in tal senso Cass. ord. 19.5.2023 n.13796; Cass. ord. 10.10.2022 n. 29437; Cass. ord. 23.10.2018 n.26874).
Nel caso di specie non solo si lamentano contemporaneamente le violazioni dell’art. 360 comma primo n. 3) e n. 5) c.p.c., ma anche quella dell’articolo 360 comma primo n. 4) c.p.c., senza peraltro consentire di comprendere compiutamente l’esatto contenuto delle censure autonomamente considerate, mal celando l’intento di ottenere un non consentito nuovo accertamento di fatto sulla base di una rivalutazione delle risultanze istruttorie che trasformi il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
Ulteriori ragioni d’inammissibilità si ravvisano, quanto alla lamentata violazione dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., in relazione all’ultimo
comma dell’art. 348 ter c.p.c., dal momento che le ricostruzioni in fatto della sentenza non definitiva di primo grado e di quella di secondo grado in punto di rigetto della domanda di usucapione di NOME COGNOME relativa alla particella 767 del foglio 2 del catasto del Comune di Calvizzano di mq 945 sono perfettamente sovrapponibili, e la ricorrente non ha assolto all’onere di segnalarne la diversità.
Inammissibile è anche la doglianza di motivazione illogica e contraddittoria della sentenza impugnata, trattandosi di vizi non più censurabili dopo la riforma dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. apportata dall’art. 54 comma 1 lettera b) del D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella L.7.8.2012 n. 134, mentre non è ravvisabile la mancanza, o mera apparenza della motivazione, in quanto la sentenza impugnata nel respingere il primo motivo di appello incidentale ha soddisfatto il cosiddetto requisito del minimo costituzionale alle pagine 13 e 14 della sua motivazione.
La Corte distrettuale ha confermato sul punto la sentenza di primo grado, che aveva escluso l’esistenza di prove di un possesso esclusivo della particella 767 da parte di NOME COGNOME e dell’esclusione della tolleranza degli eredi compossessori, evidenziando, anche attraverso il richiamo delle deposizioni testimoniali partitamente esaminate ai punti 6.2 e 9.2 della motivazione, che non era stato dimostrato che la particella in questione fosse stata adibita in via esclusiva al passaggio pedonale e carrabile a favore del fabbricato della ricorrente, né a parcheggio dei suoi inquilini, e sottolineando che non era stato neppure allegata dalla attuale ricorrente l’impossibilità di un suo uso promiscuo da parte dei coeredi.
Va ricordato, del resto, che secondo la sentenza n. 3069 del 13.2.2006 di questa Corte ‘ in tema di giudizio volto all’accertamento della proprietà di un bene immobile per intervenuta usucapione, la circostanza che esso sia destinato a pertinenza rispetto ad un altro bene di proprietà dell’istante non fa venire meno la necessità di procedere all’accertamento richiesto,
non potendo tale destinazione essere considerata, di per sé, alla stregua di un modo di acquisto della proprietà ‘, per cui non vale un ideale vincolo pertinenziale a surrogare la prova non fornita del possesso esclusivo uti dominus della porzione in questione.
Per il resto, in ordine alle lamentate violazioni degli articoli 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 1158 cod. civ., le stesse vanno respinte per le ragioni già esposte nella trattazione del precedente motivo.
In realtà la ricorrente vorrebbe ottenere attraverso una rivalutazione del peso probatorio delle CTU COGNOME e COGNOME, delle foto acquisite, delle deposizioni dei testi COGNOME e COGNOME, della dichiarazione resa dal padre NOME COGNOME ad un pubblico ufficiale del Comune di Calvizzano il 21.11.1987 circa la concessione alla figlia NOME della facoltà di costruire la sua abitazione anche oltre i limiti della particella donatale, e della contumacia serbata da NOME ed almeno inizialmente anche da NOME COGNOME, una rivalutazione di merito che porti a riconoscere la sua proprietà esclusiva della particella in questione quale pertinenza del suo fabbricato, in contrasto con la motivazione della Corte distrettuale, che ha ritenuto che le prove raccolte non abbiano escluso la possibilità dell’uso comune dei coeredi delle installazioni per parcheggio e per passaggio ubicate sulla particella in questione.
4) Col quarto motivo si censura, con riferimento all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 46, comma 1° del D.P.R. n.380/2001, che ha sostituito, mutuandone il contenuto, l’art. 17 della L.n.47/1985, e dell’art. 40, comma 2° della L. n. 47/1985, quest’ultimo relativo agli abusi edilizi realizzati originariamente entro il 1° ottobre 1983. Secondo la ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ricompreso nell’asse ereditario l’immobile costruito sulla particella n. 767, malgrado la sua abusività.
Col quarto motivo ci si duole che la Corte distrettuale pur avendo espressamente riconosciuto, a pagina 18 della sentenza impugnata, che
anche all’esito della relazione integrativa dell’AVV_NOTAIO COGNOME del 5.4.2018 l’immobile realizzato sulla particella 767 del foglio 2 del catasto del Comune di Calvizzano era totalmente abusivo, e pur sapendo che era stata rimessa dalla seconda sezione di questa Corte alle sezioni unite, con l’ordinanza interlocutoria n.25836 del 16.10.2018, la questione dell’applicabilità dell’art. 46 comma primo del D.P.R. n. 386/2001 che sanzionava con la nullità gli atti di trasferimento inter vivos degli immobili privi di titolo edilizio realizzati dopo il 17.3.1985 anche alle divisioni ereditarie, ha ritenuto che tale disposizione non fosse applicabile agli immobili privi di titolo edilizio delle divisioni ereditarie non espressamente menzionati al citato art. 46, considerando quindi divisibile la particella suddetta col sovrastante fabbricato, che ha attribuito nello scioglimento della comunione ereditaria congiuntamente a NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, subordinando l’attribuzione al pagamento da parte dei medesimi per l’eccedenza rispetto alle loro quote di un conguaglio a favore di NOME COGNOME di € 57.743,15 oltre interessi dalla sentenza al saldo.
Il motivo è fondato e merita accoglimento alla luce della sopravvenienza alla decisione impugnata della sentenza n. 25021 del 7.10.2019 delle sezioni unite di questa Corte, e dell’impossibilità di compiere in questa sede, per la prima volta, la valutazione di fatto relativa alla divisibilità o meno della particella 767 del foglio 2 del catasto del Comune di Calvizzano, sulla base della sopravvenuta produzione documentale relativa all’integrazione della pratica di condono edilizio, che era stato richiesto il 30.4.1986 prot. 2480 ai sensi della L.n.47/1985, integrazione presentata il 18.3.2020 da COGNOME NOME all’Ufficio tecnico del Comune di Calvizzano, sulla base della pedissequa relazione tecnica esplicativa del geometra NOME COGNOME (allegato 9 al controricorso) e del condono edilizio n. 5 del 25.10.2023 rilasciato ai sensi della L. n. 47/1985 dal Capo settore tecnico del Comune di Calvizzano depositato dai controricorrenti
12/13.1.2024, documenti che non sono stati valutati dal giudice di secondo grado, che ha fondato erroneamente la sua decisione sulla ritenuta inapplicabilità alle divisioni della normativa che sanziona con la nullità il trasferimento inter vivos degli immobili abusivi.
La sentenza n. 25021 del 7.10.2019 delle sezioni unite di questa Corte, superando il precedente orientamento di cui alla sentenza n. 14764 del 13.7.2005 di questa Corte, che aveva ritenuto inapplicabile la sanzione della nullità dei trasferimenti di immobili abusivi realizzati prima dell’entrata in vigore dell’art. 46 del D.P.R. n. 380/2001 nelle divisioni ereditarie, ha stabilito infatti che ‘ quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti a essa equipollenti, come richiesti dall’articolo 46 del D.P.R. n. 380 del 2001 e dall’articolo 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell’azione ex articolo 713 cod. civ., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell’ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell’edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ‘.
Nel caso di specie la Corte distrettuale ha affermato la totale abusività dell’immobile realizzato sulla particella 767 del foglio 2 del catasto del Comune di Calvizzano, che era stato costruito in forza della licenza edilizia n.20/1972 del suddetto ente pubblico (che comprendeva solo un appartamento per civile abitazione al piano rialzato di 95,50 mq con altezza di m 3,70 fuori terra e sottostante piano interrato dell’altezza di m1,90), ma era stato ampliato ad entrambi i piani, ormai fuori terra per
modificazione del piano di campagna per un’altezza complessiva di m 5,85, in quanto la pratica di condono edilizio presentata ex L. n. 47/1985 il 30.4.1986, prot. n. 2406, e seguita dal pagamento delle sole prime due rate, non era stata accompagnata dalla documentazione tecnica richiesta, e non era quindi sfociata nel condono edilizio.
Il giudice di rinvio dovrà ora valutare la documentazione sopravvenuta, tenendo conto, in contrasto con quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, dell’applicabilità anche alle divisioni ereditarie della nullità prevista dall’articolo 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, e dei principi dettati dalla sentenza n. 8230 delle sezioni unite di questa Corte del 22.3.2019 (vedi anche Cass. 18.10.2024 n. 27040; Cass. 21.6.2024 n. 17148), che hanno ancorato la validità dell’atto di trasferimento al dato formale dell’indicazione in esso del titolo edilizio, purché esistente e riferito all’immobile che ne è oggetto, ed escluso la rilevanza, ai fini della sua validità, della difformità del bene rispetto allo stesso titolo.
Col quinto motivo, la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 720 cod. civ. e la cattiva valutazione dell’evoluzione giurisprudenziale in materia, con riferimento all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c.. Il Giudice di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto recessivo, e non preminente rispetto a quello degli altri germani, l’interesse dell’odierna ricorrente a vedersi attribuita, quantomeno, la porzione della particella 767 del foglio 2 del catasto di Calvizzano utilizzata come corte pertinenziale del fabbricato usucapito e, per una parte, come via di accesso all’edificio e parcheggio delle automobili degli inquilini del suo immobile.
Col quinto motivo la ricorrente si duole dell’attribuzione congiunta dell’intera particella 767, col sovrastante fabbricato oggetto di ampliamento, ai maggiori quotisti, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, e della carente motivazione con la quale sarebbe stata disattesa la sua richiesta di attribuzione della porzione di 1550,53 mq di
quella particella, asseritamente costituente corte pertinenziale del fabbricato di sua proprietà esclusiva.
Tale ultimo motivo deve ritenersi assorbito per effetto dell’accoglimento del quarto motivo attinente alla divisibilità della particella 767 in questione, ma è evidente che il giudice di rinvio dovrà anche riconsiderare all’esito del giudizio di fatto e di diritto sulla divisibilità della particella 767 e del fabbricato sovrastante la formazione di tutte le porzioni della massa ereditaria.
Sulle spese del giudizio di legittimità provvederà il giudice di rinvio in base all’esito finale della lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, respinti i primi tre motivi ed assorbito l’ultimo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.1.2025
Il Presidente NOME COGNOME