Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 13321 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 13321 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/05/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2816/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrenti- contro
COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE -controricorrenti -ricorrente incidentali-
COGNOME NOMECOGNOME domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dagli avvocati COGNOME e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrenti -ricorrente incidentali- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 1685/2018 depositata il 15/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8 -bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, il quale ha chiesto che la Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso principale, accogliere il terzo motivo del ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME in proprio e quale amministratore di sostegno di NOME COGNOME Vigodarezere e da NOME COGNOME COGNOME e il quarto motivo del ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME COGNOME cassare la sentenza impugnata e rinviare alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte.
Uditi gli avvocati COGNOME per i ricorrenti principali, COGNOME e COGNOME per i ricorrenti incidentali.
FATTI DI CAUSA
Il giorno 14 luglio 1976 è deceduto NOME COGNOME Vigodarzere, il quale aveva disposto delle proprie sostanze con testamento olografo del 9 giugno 1971, pubblicato con verbale del notaio Piovan di Padova il 26 novembre 1976, rep. n. 34008. In apertura della scheda, il testatore dichiara di volere disporre della
parte disponibile del patrimonio. A tale enunciazione di apertura seguono disposizioni, in favore del coniuge NOME COGNOME e dei figli NOME e NOME, aventi per oggetto i fondi rustici del testatore, case scorte vive e morte. Segue una disposizione a titolo di legato in favore della figlia NOME, alla quale il testatore lascia ‘i due noni indivisi che rappresentano la mia parte di proprietà del Palazzo di INDIRIZZO. Il testamento si chiude con la seguente disposizione: ‘La parte indisponibile del mio patrimonio sarà divisa secondo legge’.
È poi intervenuto, in data 23 marzo 1987, un atto con il quale NOME ha ceduto ai fratelli la propria quota di proprietà del palazzo di INDIRIZZO. In tale atto è precisato che ‘rimangono esclusi dalla presente cessione tutti i beni mobili contenuti nel fabbricato (quadri, arredamenti, biblioteche, pitture, ecc.’
È poi deceduta il 15 settembre 1997 NOME COGNOME la quale ha disposto delle proprie sostanze con testamento olografo, istituendo eredi per 2/6 ciascuno i figli NOME e NOME e per 1/6, complessivamente, i quattro nipoti figli di NOME: NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME
Sulla base di tali premesse, NOME e i figli di lei hanno chiamato in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova gli eredi di NOME (Cittadella Vigodarzere NOME junior e COGNOME NOME vedova Cittadella Vigodarzere) e Cittadella Vigodarzere NOME per ottenere la divisione dei beni mobili compresi nel Palazzo, in ragione delle quote di ciascuno, così precisate: 24/72 gli eredi di NOME, 24/72 NOME, 24/72 complessivamente NOME e i figli.
I convenuti si sono costituiti e hanno sollevato le seguenti questioni:
-i beni mobili costituivano, almeno in parte, pertinenze del palazzo: in quanto tali essi erano di proprietà per intero dei convenuti in forza dell’atto del 9 aprile 1971, con il quale il de cuius aveva trasferito la propria quota indivisa di 7/9 del palazzo, nel quale veniva espressamente previsto il trasferimento agli acquirenti delle pertinenze. Gli ulteriori 2/9 erano stati acquistati dai convenuti in forza della cessione intercorsa con NOME.
-in relazione alla successione della NOMECOGNOME assumevano che NOME era tenuta a conferire in collazione ai coeredi quanto ricevuto per donazione in data 25 marzo 2008.
Il Tribunale, dopo avere rigettato con sentenza non definitiva la domanda riconvenzionale di usucapione dei convenuti, ha pronunziato sentenza definitiva, con la quale – escluso il rapporto pertinenziale – disponeva la divisione dei mobili in ragione delle quote indicate da parte attrice; quindi formava due porzioni, la prima destinata congiuntamente agli eredi di NOME e a NOME e l’altra, collettivamente , a NOME e ai figli di lei, il tutto richiamando la consulenza tecnica depositata il 31 dicembre 2012 e relativi allegati; poneva a carico dei convenuti il conguaglio di € 3.293,00.
Contro le sentenze del Tribunale, definitiva e non definitiva, proponevano appello principale gli eredi di Cittadella COGNOME NOME e appello incidentale gli eredi di Cittadella Vigodarzere NOME, deceduto in corso di causa.
Nel complesso i motivi di impugnazione proponevano le seguenti questioni:
l’erronea determinazione del compendio ereditario in rapporto alla disciplina delle pertinenze;
l’erronea determinazione delle quote di proprietà dei mobili;
la mancata applicazione della collazione con riferimento alla donazione elargita dalla Poli in favore della figlia NOME;
l’avere la Corte di merito attribuito agli eredi di NOME e NOME una porzione in comunione, in assenza di richiesta in tal senso;
errori nella formazione delle quote e nella determinazione del valore dei beni.
La C orte d’appello così ha definito il giudizio di gravame:
ha riconosciuto l’esistenza del vincolo pertinenziale per tutti i beni indicati come pertinenze del Palazzo nell’atto della Sopraintendenza del 12 dicembre 2016. In forza della medesima relazione, la Corte d’appello ha riconosciuto quali pertinenze dell’immobile anche i libri e l’archivio. La sentenza ha invece escluso l’esistenza del vincolo pertinenziale in relazione ai beni legati ad uso individuale dei soggetti che hanno abitato l’immobile ; b) ha riconosciuto che, i n forza dell’atto del 23 marzo 1987, NOME ha disposto del bene immobile separatamente dai mobili, il che non pregiudicava il vincolo pertinenziale, il quale persisteva « anche in capo agli acquirenti già comproprietari dell’immobile (che, come comproprietari dei mobili ben potevano preservarne il vincolo pertinenziale)»;
«Il compendio da dividere si compone dei mobili caduti in successione, a prescindere dal vincolo pertinenziale, rilevante ad altri effetti e diversi effetti, rappresentati dalla loro destinazione a servizio e ornamento del bene principale e dalla loro ‘conseguente’ inseparabilità rispetto al bene principale;
era infondata, inoltre, la censura relativa alla determinazione delle quote, proposta dagli appellanti sulla base dell’assunto che NOME non fosse erede, ma solo legataria. Secondo le corte di
merito il testatore «non solo ha riconosciuto l’indicato legato a favore della figlia, bensì con lo stesso testamento ha anche indicato che la quota indisponibile venisse attribuita come per legge (‘la parte indisponibile del patrimonio sarà divisa secondo legge’); pertanto, su tale quota ha concorso anche la figlia NOME, secondo le regole della successione legittima, che in tal modo è diventata erede del padre, per quote di legge. In sostanza, dalla lettura del testamento emerge che il testatore ha inteso dare disposizioni sul contenuto dei singoli assegni, non statuire in ordine alla entità delle singole quote ereditaria, perché la disponibile doveva essere ripartita secondo legge ex art. 734, 2° comma, a differenza di quanto affermato dall’appellante incidentale »;
la doglianza relativa alla collazione era infondata, essendo «pacifico in causa che gli eredi di NOME COGNOME hanno già proceduto a divisione dei beni immobili e appare credibili che in tale sede abbiano collazionato anche i beni immobili loro donati, non risultando che gli eredi abbiano rinviato la collazione delle donazioni ex artt. 724 e 725 c.c. a successive fasi di scioglimento di comunione (la questione non è stata proposta in questi termini). Peraltro, in questa sede gli appellanti non indicano neppure il valore del bene donato all’epoca di dell’apertura della successione, il valore dell’intero patrimonio da dividere né l’incidenza della collazione rispetto al valore dei beni che vengono qui divisi, tenendo conto del fatto che la comunione relativa ai beni immobili è stata già sciolta. In questi termini il motivo di appello appare generico»;
infine, erano infondate le restanti censure riguardanti la formazione dei lotti e i criteri seguiti nell’attribuzione dei medesimi
ed erano parimenti infondate le censure relative alla determinazione del valore del compendio comune;
ha compensato per intero le spese del grado, in presenza di reciproca soccombenza.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME e NOME in forza di quattro motivi.
Hanno resistito con controricorso sia Cittadella Vigodarzere NOME e COGNOME Cittadella Vigodarzere NOME (eredi di NOME), sia NOME COGNOME, NOME COGNOME Vigodarzere e NOME COGNOME Vigodarzere.
Entrambi i controricorrenti hanno proposto ricorso incidentale: i primi sulla base di sei motivi, i secondi sulla base di tre motivi. Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi del ricorso principale sono i seguenti:
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92, 2° comma, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, perché la Corte d’appello ha disposto la compensazione delle spese di lite del giudizio d’appello sull’erroneo ed insussistente presupposto della soccombenza reciproca tra le parti.
Violazione e/o, falsa applicazione dell’art. 92, 2° comma, c.p.c. sotto altro profilo, per aver la Corte d’appello disposto la compensazione delle spese di lite del giudizio d’appello in assenza del presupposto, alternativo alla soccombenza reciproca, degli altri giusti motivi.
Violazione dell’art. 92, 2° comma, c.p.c. nonché dell’art. 111, 6° comma, Cost., per aver la Corte d’appello disposto la compensazione delle spese di lite del giudizio d’appello in totale
assenza di motivazione e, comunque, con una motivazione solo apparente.
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91, 1° comma, c.p.c. e del principio cardine ivi sancito della soccombenza.
Il ricorso incidentale di Vigodarzere NOME e COGNOME NOME (eredi di NOME) propone i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 817 e 818 c.c., perché la sentenza impugnata ha ritenuto beni pertinenziali i libri contenuti nella biblioteca e l’archivio di famiglia e perché non aveva considerato che i 7/9 dei beni pertinenziali al palazzo erano stati ceduti da NOME COGNOME Vigodarzere ai figli NOME e NOME con atto di compravendita in data 9.4.1971 e che i rimanenti 2/9 dei beni pertinenziali al palazzo, ove acquistati, erano stati ceduti da NOME COGNOME Vigodarzere ai fratelli NOME e NOME con atto di compravendita in data 23.3.1987.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., perché la Corte d’appello, nell ‘ammettere il concorso di NOME a titolo di erede, non aveva tenuto conto che il de cuius aveva disposto con testamento dell’intero suo patrimonio, lasciando a NOME il solo legato di quota dell’immobile .
Violazione e mancata applicazione dell’art. 737 c.c. e dell’art. 2697 secondo comma c.c., in relazione al l’erroneo rigetto della domanda di collazione della donazione disposta dalla madre, NOME COGNOME in favore dell’attrice NOME COGNOME Vigodarzere.
Violazione dell’ art. 112 c.p.c. e dell’ art. 726 c.c., per aver la Corte d’appello attribuito ai convenuti una porzione unica, lasciando persistere la comunione fra gli stessi convenuti, in assenza di una corrispondente richiesta in tal senso.
Violazione e mancata applicazione dell’art. 727 c.c., denunziandosi una pluralità di errori incorsi nella formazione degli assegni.
6.Violazione e mancata applicazione dell’art. 718 c.c., perché la Corte d’appello non ha determinato correttamente il valore del compendio comune, pregiudicando, in conseguenza dell’errore, il diritto del condividente ad ottenere ‘la sua parte’.
Il ricorso incidentale di NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME propone i seguenti motivi.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 818 c.c., per avere la Corte d’appello escluso che i beni pertinenziali di INDIRIZZO Vigodarzere siano tutti di esclusiva proprietà degli eredi di NOME e NOME COGNOME Vigodarzere (n. 25.07.1931), quali comproprietari del Palazzo stesso, ossia del bene principale cui le dette pertinenze sono asservite.
Nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., per avere la Corte d’appello fondato la propria decisione su questioni rilevate d’ufficio , senza avere preventivamente provocato il contraddittorio delle parti.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 1376, 818 e 652 c.c., per avere la Corte d’appello compreso i beni pertinenziali di INDIRIZZO Vigodarzere nelle comunioni ereditarie apertesi in morte di NOME COGNOME COGNOME ed NOME COGNOME trattandosi invece di beni oggetto della comunione ordinaria creatasi tra i fratelli NOME, NOME e NOME COGNOME Vigodarzere secondo le quote determinate dai rispettivi titoli di acquisto ed oggi perdurante tra i loro eredi secondo le medesime quote.
Si giustifica in primo luogo l’esame del ricorso incidentale di Cittadella Vigodarzere NOME e COGNOME Cittadella Vigodarzere Vittoria.
Il primo motivo propone due questioni: a) la C orte d’appello avrebbe errato nel riconoscere la natura pertinenziale anche dei libri e dell’archivio; b) era inoltre erronea la determinazione della quota di comproprietà dei mobili costituenti pertinenza del palazzo. La censura sub a) è inammissibile, rivolgendosi contro un apprezzamento di fatto (l’esistenza del vincolo pertinenziale), riservato al giudice di merito e incensurabile in cassazione (Cass. n. 12755/1999).
La censura sub b) è invece manifestamente fondata. La Corte d’appello ha riconosciuto indistintamente oggetto di divisione, in ragione di quote identiche, tutti i mobili allocati nel palazzo, sia i beni legati da vincolo pertinenziale con questo, sia beni di uso individuale, rispetto ai quali la stessa Corte veneta ha escluso la sussistenza del vincolo. Senonché, in ordine ai beni legati dal vincolo, la decisione è in palese contraddizione con la sequenza dei titoli identificati nella sentenza impugnata. Infatti, la Corte d’appello ha recepito il fatto, pacifico nella causa, che i figli del de cuius NOME e NOME acquistarono dal genitore, con atto di compravendita del 9 aprile 1971, la quota di 7/9 del palazzo, con le relative pertinenze. In seguito a tale atto, pertanto, il palazzo e le pertinenze divennero oggetto di comunione ordinaria fra i figli, in ragione della quota venduta, e il genitore, per la quota di 2/9 rimasta di sua proprietà. Il de cuius ha poi disposto con testamento di tale quota residua in favore della figlia NOME a titolo di legato. Le conseguenze di tale ricostruzione sono evidenti: la disposizione testamentaria dei 2/9 in favore di NOME ha
comportato il subingresso della legataria al posto de cuius nella comproprietà sia del palazzo sia delle relative pertinenze. La legataria, con l’atto del 23 marzo 1987, ha poi ceduto ai fratelli, già comproprietari dell’immobile e delle pertinenze, la quota oggetto del legato. Tuttavia, sulla base della interpretazione di tale atto del 1987 data dalla Corte d’appello, la cessione ha lasciato fuori dal trasferimento tutti ‘ i mobili ‘ contenuti nel palazzo, senza distinzione fra pertinenze del palazzo e altri mobili rispetto ai quali il vincolo non sussisteva (i mobili legati ‘ad uso individuale dei soggetti che hanno abitato il palazzo’, secondo l’espressione usata dalla Corte veneta).
La ricostruzione della sentenza, sviluppata nelle sue logiche implicazioni , vuol dire che l’atto del 1987, mentre ha sciolto la comunione fra i fratelli e NOME relativamente al Palazzo, ha lasciato persistere la comunione relativamente ai mobili costituenti pertinenze del palazzo. Le quote di comproprietà delle pertinenze, naturalmente, sono quelle risultanti dai rispettivi titoli, costituiti dall’atto del 1971 e d al legato testamentario, ossia 7/9 NOME e NOME, 2/9 NOME.
In insanabile contraddizione, logica e giuridica, con la ricostruzione che emerge dai titoli, secondo l’interpretazione datane dalla stessa C orte d’appell o, questa ha ragionato come se le pertinenze fossero per intero comprese nella successione del de cuius , mentre il medesimo era titolare, al momento della morte, dei soli 2/9, oggetto del legato in favore di NOME.
D.1 È stato già anticipato che la corte di merito ha ritenuto che il vincolo pertinenziale non caratterizzasse la totalità dei mobili allocati nel palazzo; sono esclusi i mobili beni legati ‘ad uso individuale dei soggetti che hanno abitato il palazzo’. Tali beni,
quindi, secondo la ricostruzione della sentenza, non furono compresi nell’atto del 1971, ma rimasero di proprietà del de cuius alienante. Sulla base di quella stessa ricostruzione, è giocoforza concludere che i mobili in questione, ‘ad uso individuale dei soggetti che hanno abitato il palazzo’ , non sono neanche compresi nel legato di quota immobiliare in favore di NOME, né sono oggetto di altra disposizione testamentaria specifica. Da qui l’inevitabile corollario che solo ai mobili ‘ad uso individuale dei soggetti che hanno abitato il palazzo’ , in quanto rimasti di proprietà del l’originario proprietario dell’intero , compete la qualità di beni ereditari, acquistati dagli eredi di lui in forza del testamento.
La C orte d’appello, dopo avere riconosciuto il vincolo pertinenziale relativamente ad alcuni dei mobili, escludendolo per gli altri, non si è avveduta che ciò comportava che i mobili, allocati nel palazzo, costituivano oggetto di duplice comunione: i mobili legati da vincolo pertinenziale con il palazzo costituivano oggetto di comunione ordinaria, da dividere in ragione delle quote risultanti dal trasferimento del 1971, con la modifica soggettiva apportata dal legato testamentario fatto a COGNOME; gli altri beni costituivano invece oggetto di comunione ereditaria fra gli eredi del de cuius , coniuge e i tre figli ( infra ). Va sa sé, sulla base di tale ricostruzione, che gli eredi testamentari, compresa la NOME, non hanno acquistato alcun diritto pro quota sulle pertinenze del palazzo, in quanto compresi nel legato testamentario della quota immobiliare in favore di NOME.
E. Il secondo motivo è infondato. Il testatore ha enunziato in apertura di volere disporre della parte ‘ disponibile ‘ del PROPRIO patrimonio; ha fatto seguire a tale enunciazione una serie di
disposizioni riferite a beni specifici, una delle quali qualificata come legato (quella in favore di NOME). Infine, è prevista nel testamento una disposizione di chiusura secondo cui la parte ‘ indisponibile ‘ avrebbe dovuto essere divisa secondo legge.
In questo contesto, la nozione di ‘ indisponibile ‘ , in quanto usata dal testatore genericamente e non in relazione a un lascito di un bene determinato, allude a una quota del patrimonio, costituendo pertanto disposizione a titolo universale ai sensi dell’art. 588, comma 1, c.c. (Cass. n. 6110/1981), in favore di tutti i legittimari, in ragione della quota ad ognuno riservata.
Naturalmente, il riferimento, operato del testatore alla ‘ disponibile ‘e all” indisponibile ‘, non garantisce che le disposizioni ‘sulla disponibile’ siano realmente contenute in tali limiti; né garantisce, correlativamente, l’esistenza di una parte di patrimonio ulteriore di valore effettivamente pari all” indisponibile ‘ . La certezza si può acquisire solo in esito al calcolo generale della legittima previsto dall’art. 556 c.c., giustificato anche in questo caso (Cass. 14193/2022; n. 12912/20120).
Nessuno dei legittimari eredi, però, ha chiesto la verifica del rispetto della quota di riserva. Ancora in questa sede, il motivo in esame propone la questione sotto altri aspetti. In particolare, si sostiene che il concorso di Costanza dovrebbe ammettersi «al più» per la quota di riserva, qualora la stessa non fosse stata soddisfatta con il legato dei 2/9 dell’immobile. Il rilievo avrebbe potuto avere una qualche giustificazione a condizione che il legato fosse imputabile alla legittima della legataria, il che, però, non si concilia con il tenore letterale della scheda, che include il legato nelle disposizioni aventi ad oggetto la parte ‘ disponibile ‘ del patrimonio. Non essendo richieste formule sacramentai, si ritiene generalmente
che un lascito sulla disponibile (donazione o legato) comporti dispensa dall’imputazione ex se (Cass. n. 711/1966, n. 3457/1971). Ma al di là di tale rilievo, è decisiva la considerazione che nessuno degli eredi legittimari ha eccepito che l’ammissione di Costanza al concorso sui beni relitti (dedotto quello oggetto di legato), qualora non contenuto nella differenza fra il valore della legittima e il valore del legato, avrebbe pregiudicato il conseguimento della quota di riserva spettante agli altri legittimari. Ecco allora che l’interpretazione della C orte d’appello, nella parte in cui ha attribuito la parte indisponibile ai legittimari tutti secondo le quote intestate, è esente da censure. Infatti, nel concorso fra coniuge e più figli, le quote intestate ripropongono il medesimo rapporto esistente fra le rispettive quote di riserva: ex art. 581 c.c. la quota intestata dei figli (2/3) è pari al doppio della quota intestata del coniuge (1/3), così come, secondo la norma sulla successione dei legittimari (art. 542 c.c.), la riserva dei più figli, pari alla metà dell’asse, è il doppio di quella del coniuge , che è di un quarto
L’accoglimento del primo motivo, determinando il venir meno del progetto divisionale, comporta l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso incidentale ora in esame, ad eccezione del terzo motivo sulla collazione, che sarà esaminato in seguito.
F. Il primo motivo del ricorso incidentale di NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME ed NOME COGNOME è infondato. Il riconoscimento del vincolo pertinenziale non implica che i convenuti fossero proprietari, per intero, dei mobili rispetto ai quali il vincolo è stato riconosciuto. Assodato che il de cuius , dopo l’atto del 1971, rimase titolare della quota di 2/9 del palazzo, discende che egli rimase proprietario anche della corrispondente
quota delle pertinenze. Pertanto, il lascito della quota dei 2/9 del palazzo a Costanza includeva la corrispondente quota delle pertinenze. Le pertinenze, per effetto del legato, sono divenute comuni nelle stesse proporzioni di comproprietà del palazzo, secondo quanto sopra detto.
Il secondo motivo è infondato. La Corte d’appello, ha riconosciuto che, con l’atto del 1987, nel trasferire la quota immobiliare, le parti avevano escluso il trasferimento dei mobili. In questo modo, la corte di merito non ha operato alcun rilievo ufficioso, ma ha recepito l ‘interpretazione proposta dagli attori originari, senza che abbia, a questi effetti, alcuna rilevanza che gli attori avessero negato l’esistenza del vi ncolo per tutti i mobili, che invece la C orte d’appello, riformando la decisione di primo grado, ha invece in parte riconosciuto.
Si deve aggiungere, quanto all’interpretazione dell’atto del 1987, che essa, di per sé, non rileva alcun vizio logico o giuridico, essendo quindi incensurabile in questa sede.
Il terzo motivo, che ripropone censura sovrapponibile a quella proposta con il primo motivo del diverso ricorso incidentale, è fondato per le stesse ragioni.
Facendo seguito alla riserva di cui sopra si esamina ora il terzo motivo del ricorso incidentale proposto dagli eredi di NOME (il motivo relativo alla mancata applicazione della collazione nella successione della NOME). Esso è fondato. La corte di merito ha ritenuto che, nell’operare la divisione della componente immobiliare del patrimonio, i coeredi (in questo caso di NOME COGNOME) avessero già fatto la collazione: rectius ha ritenuto ragionevole che ciò fosse avvenuto, non risultando che gli eredi avessero rinviato l’operazione.
La motivazione inverte l’ordine logico che il giudice d’appello avrebbe dovuto seguire nella decisione. Invero, in relazione a quanto avvenuto nella precedente divisione, non c’era nessun o spazio per illazioni o congetture: o risultava positivamente che, nel fare la divisione degli immobili, i coeredi avessero già fatto la collazione, oppure non l’avevano fatta. In questo secondo caso, si sarebbe al limite posto un diverso problema, di carattere interpretativo, se fosse ravvisabile una rinunzia implicita a far valere la collazione nella divisione del residuo. Una tale eventualità, però, non risulta prospettata nella causa, se è vero che gli eredi di NOME, ancora nel controricorso al ricorso incidentale, ribadiscono che «gli eredi avevano già definito la divisione del patrimonio immobiliare e con essa ogni questione e rivendicazione». Consegue che l’affermazione della Corte d’appello in relazione alla collazione costituisce petizione di principio. Risultando per tabulas , che c’erano beni ereditari rimasti comuni e oggetto di divisione, si giustificava, per ciò solo, l’operatività dell’istituto della collazione (Cass. n. 6358/1993). La presenza di una clausola di riserva nella precedente divisione immobiliare non era affatto necessaria.
La C orte d’appello, a tale indebita illazione, aggiunge una serie di considerazioni, con cui rimprovera ai convenuti appellanti la mancata precisazione del valore del bene donato e l’incidenza della collazione rispetto al valore dei beni oggetto di divisione.
A queste considerazioni è facile replicare che la collazione prescinde del tutto dai valori; essa, qualunque sia il valore dei beni donati e il valore dei beni relitti, apporta comunque una modificazione del riparto (Cass. n. 28196/2020) . L’erede che, in sede di divisione, invoca l’applicabilità dell’istituto non deve dedurre altro se non
l’esistenza della donazione. Si ritiene di dover sottolineare che la Poli aveva istituito eredi i figli e i nipoti ex filia , essendoci quindi i presupposti soggettivi della collazione nei confronti di tutti i coeredi concorrenti, essendo tutti discendenti (art. 737 c.c.).
L’accoglimento dei motivi di cui sopra comporta l’assorbimento di tutti i motivi del ricorso principale, attenendo gli stessi alla liquidazione delle spese di lite.
Il giudice di rinvio, fermo l’accertamento dei vincolo pertinenziale nei termini risultanti dalla sentenza impugnata, dovrà tenere conto che i beni mobili allocati nel palazzo sono oggetti di una duplice comunione, l’ una (ordinaria), riguardante le pertinenze, da operarsi in ragione di 7/9, ripartiti in parti uguali fra gli eredi di NOME e NOME e 2/9, collettivamente, i figli di NOME; l’altra comunione (ereditaria) riguardante gli altri beni, da ripartire fra gli eredi di NOME (coniuge e tre figli) in ragione delle quote di successione legittima. In via prioritaria, al fine stabilire l’incidenza nella comunione ereditaria degli ‘altri’ mobili (quelli non pertinenziali) della modifica apportata dal testamento della Poli, si dovrà operare la collazione della donazione oggetto della domanda, così identificata nella sentenza impugnata (donazione in data 24 marzo 1980 per notaio Piovene Porto Godi di Padova rep. n. 27623).
Al giudice di rinvio demanda la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, quanto al ricorso incidentale di COGNOME NOME e COGNOME accoglie , nei termini di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso e accoglie il terzo motivo; rigetta il secondo motivo; dichiara assorbiti i
restanti motivi; quanto al ricorso incidentale di COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME accoglie il terzo motivo; rigetta il primo e il secondo motivo; quanto al ricorso principale di NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME dichiara assorbiti tutti i motivi; cassa la sentenza in relazione ai motivi dei ricorsi incidentali accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda