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Divisione endo-esecutiva: chi paga le spese legali?

Una sentenza del Tribunale di Torino chiarisce la ripartizione delle spese legali in una divisione endo-esecutiva, ovvero quando un creditore avvia la divisione di un immobile per pignorare la quota del suo debitore. La decisione stabilisce che il debitore esecutato deve sostenere integralmente i costi del creditore procedente, in base al principio di soccombenza. I comproprietari non debitori, pur non essendo responsabili del debito, sono tenuti a rimborsare una quota delle spese in solido con il debitore, poiché beneficiano dello scioglimento della comunione.

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Pubblicato il 11 novembre 2024 in Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Divisione Endo-Esecutiva: La Ripartizione delle Spese Legali Spiegata

Quando un creditore deve recuperare una somma e il debitore possiede solo una quota di un immobile, si entra nel complesso campo della divisione endo-esecutiva. Questa procedura, fondamentale per liquidare la quota pignorata, solleva una domanda cruciale: chi paga le spese legali? Una recente sentenza del Tribunale di Torino offre una risposta dettagliata, delineando con precisione le responsabilità di ciascuna parte coinvolta: il creditore, il debitore e gli altri comproprietari non debitori.

I Fatti di Causa

Il caso ha origine dall’azione di due creditori che, per recuperare il loro credito, pignorano la quota di 1/3 di un immobile di proprietà del loro debitore. Poiché l’immobile era in comproprietà con altre due persone (ciascuna titolare di 1/3), il Giudice dell’Esecuzione ha ordinato l’avvio di un giudizio di divisione per separare la quota del debitore e consentirne la vendita.

I creditori hanno quindi avviato la causa di divisione, a cui ha partecipato anche un altro creditore intervenuto (una banca). L’immobile è stato venduto e il ricavato è stato destinato alla ripartizione. La questione principale rimasta da risolvere era come suddividere i costi del giudizio tra le varie parti.

La Decisione del Tribunale sulla Divisione Endo-Esecutiva

Il Tribunale ha stabilito un criterio di ripartizione delle spese basato su una deroga parziale ai principi ordinari delle cause di divisione. La regola generale vorrebbe che le spese fossero “a carico della massa”, cioè suddivise tra tutti i comproprietari in proporzione alle loro quote. Tuttavia, nella divisione endo-esecutiva, la situazione è diversa.

La decisione del Giudice si articola come segue:

1. Debitore Esecutato: È condannato a rimborsare per intero le spese legali sia del creditore procedente sia del creditore intervenuto.
2. Comproprietari non Esecutati: Sono condannati, in solido con il debitore, a rimborsare ai creditori procedenti le spese legali, ma solo in proporzione alla loro quota di proprietà (nel caso specifico, 1/3 ciascuno).
3. Costi del Consulente Tecnico (CTU): Vengono posti definitivamente a carico dei comproprietari non esecutati, ciascuno per la propria quota.

Le Motivazioni della Sentenza

Il Tribunale ha motivato la sua decisione distinguendo nettamente i ruoli e gli interessi delle parti. Sebbene nelle divisioni ordinarie le spese siano comuni perché nell’interesse di tutti i comproprietari a sciogliere la comunione, nella divisione endo-esecutiva questo principio non si applica in modo puro.

Il rapporto tra creditore procedente e debitore esecutato è governato dal principio di soccombenza. Il creditore non ha un interesse diretto alla divisione del bene in sé; la sua azione è finalizzata unicamente al recupero coattivo del credito. L’intero procedimento è una conseguenza diretta dell’inadempimento del debitore. Pertanto, il debitore è considerato la parte “soccombente” (perdente) e deve farsi carico di tutte le spese che ha causato con il suo comportamento.

Diversamente, il rapporto tra il creditore procedente e i comproprietari non esecutati segue una logica diversa. L’attività del creditore, pur essendo mossa da un interesse proprio, produce un risultato oggettivamente utile anche per gli altri comproprietari: lo scioglimento della comunione. Questo risultato è identico a quello che avrebbero ottenuto se avessero promosso loro stessi la causa di divisione. Per questo motivo, è giusto che contribuiscano alle spese che sono servite a raggiungere tale scopo comune, ma solo in proporzione alla loro quota di proprietà. La loro condanna “in solido” con il debitore offre una maggiore tutela al creditore, che può chiedere il pagamento per intero a ciascuno di essi, salvo poi il diritto di regresso tra loro.

Conclusioni e Implicazioni Pratiche

La sentenza del Tribunale di Torino offre un importante chiarimento per tutti gli attori coinvolti in procedure esecutive su beni in comproprietà.

– Per i creditori, rappresenta una garanzia fondamentale: le spese sostenute per la divisione, necessarie per realizzare il proprio diritto, saranno integralmente rimborsate.
– Per i debitori, è un monito: l’inadempimento non solo espone all’esecuzione forzata, ma comporta anche l’obbligo di risarcire tutte le spese processuali conseguenti, aumentando significativamente l’esborso finale.
– Per i comproprietari non debitori, la decisione evidenzia come, pur non avendo alcuna colpa, non possano considerarsi estranei al procedimento. Essi sono tenuti a partecipare economicamente ai costi della divisione, poiché ne traggono comunque un beneficio oggettivo. Questo sottolinea l’importanza di comprendere le implicazioni legali ed economiche della comproprietà, specialmente quando uno dei contitolari ha posizioni debitorie.

In una divisione endo-esecutiva, chi paga le spese del creditore che ha iniziato la causa?
Le spese del creditore procedente devono essere rimborsate integralmente dal debitore esecutato. Anche i comproprietari non esecutati sono tenuti a rimborsarle in solido con il debitore, ma limitatamente alla loro quota di proprietà, perché la divisione è considerata un atto utile anche per loro.

Un comproprietario non coinvolto nel debito deve pagare qualche spesa?
Sì. Secondo la sentenza, il comproprietario non esecutato deve rimborsare una quota delle spese legali sostenute dal creditore procedente, in proporzione alla sua quota di proprietà. Questo perché la divisione scioglie la comunione, un risultato che va anche a suo vantaggio.

Come vengono trattate le spese di un creditore intervenuto (es. una banca) il cui debito viene saldato durante la causa?
Le spese del creditore intervenuto sono poste interamente a carico del debitore esecutato. Tuttavia, se il debito principale viene estinto durante il procedimento, le spese legali riconosciute al creditore vengono liquidate solo per le attività processuali effettivamente svolte fino a quel momento (nel caso specifico, le fasi di studio e introduttiva).

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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