Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4030 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4030 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8913/2020 R.G. proposto da: COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocata COGNOME NOME
-controricorrente-
nonché contro NOME COGNOME, COGNOME NOME
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 1724/2019 depositata il 30/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1 –NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso articolato in dieci motivi avverso la sentenza n. 1724/2019 della COGNOME d’appello di Genova, depositata il 30 dicembre 2019.
Resiste con controricorso NOME COGNOME, mentre gli altri intimati NOME ed NOME COGNOME non hanno svolto attività difensive.
2 -La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4 -quater , e 380 bis.1, c.p.c.
2.1. I ricorrenti e il controricorrente hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1, comma 1, c.p.c.
Nella memoria dei ricorrenti, il difensore ha dichiarato che in data 19 luglio 2021, dopo quindi che si era instaurato il giudizio di cassazione, è morto NOME COGNOME . Tale comunicazione rimane in questa sede priva di rilievo ( ex multis , Cass. Sez. Unite n. 14385 del 2007).
Pronunciando sulle domande di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME, all’esito della riunione di quattro cause, il Tribunale di Genova, con sentenza del 13 maggio 2014, n. 1736/2014, così dispose:
‘accerta e dichiara che il bene immobile censito al NCEU mappale 487 foglio 28 appartiene in comproprietà ai signori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
assegna a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME l’intera proprietà dei beni di cui al Lotto 1, come da allegati A e C alla
relazione della CTU depositata in data 5 luglio 2013, zona tratteggiata in verde;
assegna a NOME COGNOME i beni di cui al Lotto 2 come da allegati A e C alla relazione del CTU depositata in data 5 luglio 2013, zona tratteggiata in rosso;
assegna a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME la quota di 53/60 del mappale 487 foglio 28 come graficamente rappresentato (porzione bianca indicata dal consulente come 487 a) nell’allegato A alla relazione CTU depositata in data 5 luglio 2013;
assegna a NOME COGNOME la quota di 7/60 del mappale 487 foglio 28, come graficamente rappresentato (tratteggiato in rosso e indicato dal consulente come 487 b) nell’allegato A alla relazione della CTU depositata in data 5 luglio 2013 ‘ .
La pronuncia di primo grado, dunque, in sede di divisione, costituì una servitù di passo pedonale e carrabile per consentire al convenuto NOME COGNOME , il cui fondo diventava intercluso a seguito della divisione, di accedere alla via pubblica, nonché ulteriori servitù, espressamente indicate, anche a mezzo richiamo dell’allegato B alla ctu, che si rendevano necessarie, all’esito della medesima divisione, a favore dei fondi delle parti. Venne invece rigettata la domanda volta ad accertare la proprietà esclusiva in capo agli attori del mappale 487, F 28, ritenendolo in comunione con il convenuto.
Su appello di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la COGNOME d’appello di Genova ha così disposto:
‘ costituisce le seguenti servitù, come descritte nella CTU in grado d’appello a firma AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
a favore della proprietà di NOME COGNOME , il tratto AB, servitù di passo pedonale e carrabile sui mappali 1262 e 492 in piano, della larghezza media di ml 2,42, e della lunghezza complessiva di metri 41, per accedere all’ingresso carraio del mappale 487 su tracciato esistente;
il tratto P, servitù di passaggio di tubazione di acqua potabile e di gas dal mappale 1262 alla casa dell’appellato;
il tratto CD, servitù di passo per consentire a NOME COGNOME l’accesso solaio, consistente in una scaletta esterna fissa in ferro con andamento parallelo alla facciata nord del INDIRIZZO e sbarco su ballatoio a sbalzo. eseguita partendo dallo spigolo nord del fabbricato anzidetto a svilupparsi verso ponente, con una larghezza di m 0,80 fino a raggiungere l’apertura di accesso sulla facciata nord e l’appoggio;
elimina la costituzione di servitù a favore della proprietà NOME COGNOME nel tratto EE’, come individuato nella CTU in primo grado in data 5.7.3013;
elimina la costituzione di servitù a favore della proprietà degli appellanti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME nel tratto LN, come individuato nella CTU in primo grado in data 5.7.3013 ‘.
6. Va premesso che il ricorso di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME si sviluppa in dieci motivi per molteplici questioni sostanziali e processuali ed è redatto in modalità grafiche che denotano una rilevante densità di scrittura per caratteri e per righe, con l’uso frequente di tratti in maiuscolo e di stili in g rassetto e sottolineato. Si farà qui sintetico rinvio per relazione ai motivi ed agli argomenti contenuti nel ricorso.
7. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del divieto di ultrapetizione di cui all’art. 112 c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 1111 c.c. La tesi è che lo scioglimento della comunione ha come presupposto la presenza di una comunione, sicché se comunione non c’è, non vi può essere domanda di divisione. La questione è portata in ordine al mappale 487, foglio 28, Catasto Fabbricati Comune di Genova. Non vi era stata domanda di NOME COGNOME per fare accertare la comunione di tale mappale. Dicono i ricorrenti che ‘NON È ASSOLUTAMENTE VERO’ che gli attori avevano chiesto di accertare l’insussistenza della comunione del mappale in oggetto, avendo essi piuttosto proposto una negatoria servitutis . Il riferimento è alla causa RG 1687/2011.
Il secondo motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza di secondo grado per violazione del divieto di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., avendo la COGNOME di appello confermato la pronuncia di costituzione di servitù coattiva di passo pedonale sul mappale 487, in assenza di domanda in tal senso da parte di NOME COGNOME. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1054 c.c., in punto di costituzione di servitù di passaggio per effetto di alienazione o divisione, disposta dalla COGNOME d’appello sul presupposto che esistesse sul mappale 487 una comunione della quale non era stato richiesto l’accertamento. Vi sarebbe inoltre violazione e falsa applicazione dell’art. 1051 c.c., ultimo comma, essendo il mappale esente dalla costituzione di servitù di passo per destinazione storica del medesimo a parco e giardino di Parco Cambiaso. Il mappale 487 non sarebbe un’area aperta, bensì un fondo cinto da muri, parco di palazzo Cambiaso e soggetto a vincolo ex lege n. 1089/1939. Dagli atti delle perizie risulterebbero
chiaramente due passaggi alternativi e dunque dovrebbe applicarsi l’esenzione ex art. 1051 c.c. rispetto al mappale 487.
6.1. I primi tre motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, riportando doglianze che erano state unitariamente comprese nei primi due motivi di appello.
Al riguardo, la decisione impugnata aveva affermato:
‘la sentenza appellata è stata pronunciata nelle cause riunite RG 15121/2007, 16260/2007, 12416/2010, 1687/2011 … nelle conclusioni come precisate in primo grado dal convenuto NOME COGNOME, vi è domanda di divisione del mappale 487 F 28 (si v. pag. 5 della sentenza di primo grado, ove sono trascritte le conclusioni), mentre la causa RG 1687/2011 attiene proprio all’accertamento della proprietà del mappale 487 F 28 (si v. pag. 7 della sentenza). Del resto, l’accertamento della insussistenza della comunione sul medesimo mappale è oggetto delle conclusioni degli attori/appellanti (si v. pag. 4 della sentenza, che riporta le conclusioni attoree). Per quanto riguarda la doglianza relativa alla pronuncia di costituzione coattiva delle servitù (servitù di passo pedonale nel tratto B -C, sul mappale 487 Foglio 28, servitù di passo sul mappale 489 b foglio 28 e sul mappale 1262 e 492 foglio 28, servitù di passo e carrabile sul mappale 487 Foglio 28) … le menzionate servitù sono state costituite, in quanto divenute necessarie all’esito della divisione, per consentire l’accesso ed il recesso dai costituendi mappali. Il ctu nominato in primo grado nel proprio elaborato finale ha chiaramente indicato le servitù da costituirsi a seguito della divisione (allegato B alla relazione del 2013) ed aveva (già a pag. 11 della relazione del 2011) evidenziato il passaggio pedonale e carrabile sul mappale 487, a seguito della divisione del mappale, in favore della porzione da costituirsi per il convenuto/appellato NOME NOME COGNOME. Se da un lato, quindi, la servitù sul mappale 487 deve essere costituita a
seguito della divisione, giova riportare comunque la domanda di NOME COGNOME, che ha chiesto venisse disposta la divisione dei beni mantenendo per il convenuto comodo e non penalizzante accesso alla casa di proprietà e ai terreni di proprietà esclusiva. Del resto, appare evidente che anche le restanti servitù, rappresentate graficamente nell’allegato B della CTU finale resa in primo grado, sono conseguenti alla pronunciata divisione ed infatti sono state costituite senza la previsione di indennità trattandosi di servitù costituita dall’interesse di tutti i condividenti (pag.12 della sentenza di primo grado)’.
Ed ancora, sempre la sentenza impugnata affermava:
‘alla pronuncia di divisione, segue l’accertamento della avvenuta interclusione della proprietà convenuta (sulla porzione di mappale 487), con l’espresso rilievo che il fondo non ha accesso alla via pubblica, come accertato dall’elaborato peritale … il terreno di cui al mappale 487 è stato descritto come un’area comune aperta, posta tra le abitazioni delle parti, di ampia estensione, che si sviluppa su due quote differenti, l’una di circa 1000 metri quadrati in quota con i fabbricati e accessibile dalla strada, l’altra di circa 300 metri quadrati, posta a quota inferiore e non direttamente carrabile. Il CTU in primo grado, nella relazione depositata in data 8 giugno 2010, a pagina 14 si è espresso nel senso che non è di pertinenza esclusiva di un solo fabbricato è aperto ed è sicuramente soggetto a servitù di passo. La esenzione prevista dall’articolo 1051 quarto comma cc, in favore di case, cortili e giardini non trova applicazione nel caso di costituzione di servitù coattiva ai sensi del 1054 cc., come nella fattispecie. Sul punto la COGNOME osserva che neppure è stata dedotta la esistenza di una possibilità di scelta. La circostanza che il terreno abbia un vincolo storico non costituisce, da ultimo, di per sé ostacolo alla sua divisione … La COGNOME ha disposto un’integrazione della perizia … ritenendo
necessario un approfondimento peritale limitatamente ad alcune questioni concernenti le riconosciute servitù consequenziali alla divisione…. Orbene, alla luce della CTU espletata in grado di appello, si osserva quanto segue … Per quanto concerne il tratto BC, la sentenza prevedeva il passaggio ivi individuato, quale servitù a favore della proprietà convenuta/appellata, di passo carrabile sul mappale 487, per accedere al mappale 489 b a costituirsi. Il motivo di appello sul punto è dato dal fatto che lo sbocco sul mappale 489 b sarebbe asseritamente impossibile, essendo il mappale cinto da muraglioni e stante la presenza di una scalinata. La CTU licenziata in grado d’appello non ha rilevato tale impedimento ed ha rappresentato il tracciato disposto dal giudice del primo grado in tinta azzurra sull’elaborato grafico allegato alla CTU, specificando come il passaggio proposto dalla difesa degli appellanti fosse più lungo e maggiormente oneroso rispetto a quello già stabilito nella sentenza di primo grado’. 6.3. I primi tre motivi di ricorso sono inammissibili per plurime ragioni, riconducibili ai requisiti di cui agli artt. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, e 360 -bis , n. 1, c.p.c.:
il continuo riferimento ad atti processuali e documenti sui quali si fondano le censure non illustra il contenuto rilevante degli stessi;
manca la chiara e sintetica esposizione di ragioni che possano portare alla cassazione della sentenza impugnata, nella specie volte a dimostrare che le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata contrastano con il contenuto precettivo delle norme di legge di cui il ricorrente lamenta la violazione;
i tre motivi sono piuttosto strutturati come antitesi degli apprezzamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata, consistendo nella negazione di quanto affermato dalla COGNOME d’appello di Genova, ovvero nell’affermazione di una realtà diversa,
domandandosi alla COGNOME di cassazione di procedere ad un nuovo accertamento dei medesimi fatti nel senso p ropugnato dal ricorrente, individuando altre fonti di convincimento, apprezzando nuovamente le prove, controllandone l’attendibilità e la concludenza e scegliendo, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare le vicende oggetto di causa, mediante un accesso diretto agli atti e una loro rinnovata delibazione, che non è consentita nel giudizio di legittimità;
la domanda di scioglimento di una comunione (nella specie, del mappale 487, foglio 28) contiene in sé, quale presupposto indeclinabile, la richiesta di accertamento, in caso di contestazione, della comunione stessa (Cass. n. 12003 del 1992);
proposta domanda di scioglimento della comunione, ove tale scioglimento comporti una ipotesi di interclusione relativa di un fondo, e cioè quando il proprietario di uno dei lotti assegnati non possa procurarsi l’uscita sulla pubblica via senza eccessivo dispendio o disagio, è consentito al giudice della divisione di imporre l’indispensabile servitù di passo coattivo sulla porzione dei condividenti (Cass. n. 1816 del 1979);
in materia di servitù di passaggio coattivo, l’esenzione prevista dall’art. 1051, comma 4, c.c., in favore di case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti, non trova applicazione nel caso, contemplato dall’art. 1054 c.c., di costituzione della servitù di passaggio in dipendenza di interclusione per effetto di divisione (Cass. n. 19482 del 2011; n. 22978 del 2013);
la sentenza impugnata ha comunque affermato che, rispetto al passaggio carrabile sul mappale 487 per accedere al mappale 489 b, non vi fosse una concreta alternativa di scelta di altri fondi al fine di
eliminare l’interclusione, e ciò costituisce accertamento di fatto, demandato ai giudici del merito e sottratto al sindacato della COGNOME di cassazione, se non nei limiti del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione al quale opera qui però la previsione d’inammissibilità di cui all’art. 348 -ter , comma 5, c.p.c. (applicabile ratione temporis ), in presenza di sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” e che risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme).
7. Il quarto motivo del ricorso di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME denuncia la violazione e falsa applicazione dell’atto notaio AVV_NOTAIO del 17 novembre 1993, interpretato in maniera confliggente con il testamento pubblico di NOME COGNOME del 9 ottobre 1998, non avendo la COGNOME d’appello riscontrato che con la frase del testamento della COGNOME ‘la metà della quota di comproprietà a me spettante sui terreni censiti’ , ripetuta per entrambi i figli, letta in uno con la frase ‘ di ogni altro mio bene mobile e immobile siano eredi in parti uguali tra loro i miei figli ‘, la de cuius intendesse distinguere tra beni di propria esclusiva proprietà e beni in comproprietà. La censura evidenzia che il testamento di NOME COGNOME non menzionava affatto il mappale 487, cosicché tale fondo non sarebbe passato da NOME COGNOME ad NOME COGNOME in successione e poi da quest’ultima ai figli NOME e NOME COGNOME. Il mappale 487 non potrebbe perciò rientrare nella formula omnicomprensiva ‘ di ogni altro mio bene mobile e immobile siano eredi in parti uguali tra loro i miei figli ‘ utilizzata dalla testatrice NOME COGNOME. Nello stesso motivo, i ricorrenti lamentano altresì violazione e falsa applicazione dell’art. 817 c.c., laddove la COGNOME d’appello ritenuto sussistente il vincolo pertinenziale nel rapporto tra il giardino e l’abitazione di NOME
NOME COGNOME, contestando in particolare l’assenza dell’elemento oggettivo dato dal collegamento funzionale tra i due beni.
7.1. Il quarto motivo di ricorso attiene al terzo motivo di appello, al riguardo del quale la COGNOME di Genova ha affermato:
‘… correttamente il giudice di primo grado ha individuato il riferimento al mappale 487 nel rogito notaio AVV_NOTAIO del 17.11.1993. Con il menzionato rogito, NOME COGNOME (madre e dante casa di NOME COGNOME e NOME COGNOME), da un lato, e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, dall’altro, hanno proceduto alla divisione di alcuni appartamenti, con reciproche vendite di quote e atti di permuta … . Nell’atto si legge: il terreno adibito a giardino resti in comune tra le case civici numeri 38 e 40 e 38a di INDIRIZZO per quote proporzionali a ciascuna proprietà. La sentenza impugnata ha indicato come dato pacifico quello per cui bene cui si fa riferimento sia il mappale 487. Sul punto nessun motivo di doglianza è stato formulato dagli odierni appellanti, i quali, invece, lamentano il fatto che il Tribunale non abbia rilevato l’omissione della indicazione del mappale nella scheda testamentaria della stessa NOME COGNOME, deducendo, altresì la mancanza di pertinenzialità del mappale in esame rispetto alla proprietà del convenuto/appellato … la sentenza impugnata ha, invero, dato atto della mancanza di un’espressa menzione del bene nel testamento pubblico in data 9 ottobre 1998 di NOME COGNOME, chiarendo però che la de cuius aveva indicato che di ogni altro mio bene mobile ed immobile siano eredi in parti uguali tra loro i miei figli. In tal senso, quindi, appare evidente la previsione della devoluzione del bene costituito dalla quota pertinenziale della de cuius sul mappale 487, tra i figli, in parti uguali.
Rimane così priva di pregio, a fronte della riconosciuta comunione del bene in forza dei documenti esaminati, ogni doglianza in ordine alla mancanza di vincolo pertinenziale del bene rispetto alla proprietà del convenuto/appellato’.
7.2. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per carenza di specifica riferibilità alla sentenza impugnata.
I giudici di appello hanno affermato che, poiché con l’atto di divisione notaio AVV_NOTAIO del 17 novembre 1993 erano rimasti sottratti allo stato di comunione soltanto alcuni dei beni costituenti il compendio e se ne erano lasciati altri in comune, facendo espresso riferimento al terreno adibito a giardino tra i civici numeri 38, 40 e 38a, il Tribunale aveva individuato che tale previsione concernesse il mappale 487 e ‘ul punto nessun motivo di doglianza è stato formulato dagli odierni appellanti, i quali, invece, lamentano il fatto che il Tribunale non abbia rilevato l’omissione della indicazione del mappale nella scheda testamentaria della stessa NOME COGNOME, deducendo, altresì la mancanza di pertinenzialità del mappale in esame rispetto alla proprietà del convenuto/appellato’.
Il quarto motivo di ricorso non censura la espressa statuizione della COGNOME di Genova, secondo cui ‘nessun motivo di doglianza è stato formulato dagli odierni appellanti’ in ordine al punto della sentenza di primo grado che aveva ricondotto il mappale 487 all’ambito dei beni lasciati in comunione dai condividenti nell’atto di divisione notaio AVV_NOTAIO del 17 novembre 1993; tale bene, rimasto perciò pro quota nel patrimonio di NOME COGNOME e non essendo stato oggetto di specifica disposizione nel testamento di questa del 9 ottobre 1998, era transitato mortis causa nel patrimonio dei suoi eredi.
Avendo i giudici d’appello dichiarato che non vi era specifico motivo di gravame sulla comunione del mappale 487 all’esito della divisione del 17 novembre 1993, i ricorrenti avrebbero avuto l’onere di impugnare la relativa statuizione, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, dato che, essendo l’appello un’impugnazione ad effetto devolutivo limitato dalle specifiche censure avanzate o riproposte dalle parti, è esclusa la possibilità di riproporre con il ricorso di legittimità le domande e le eccezioni sulle quali, per effetto del disinteresse della parte, si sia formato il giudicato interno e gli stessi ricorrenti non hanno interesse a far valere in sede di legittimità l’erroneità delle ulteriori statuizioni sul merito della decisione impugnata (nella specie, la questione della mancanza del vincolo pertinenziale, che la COGNOME di Genova ha reputato comunque assorbita dalla riconosciuta comunione del bene).
I motivi dal quinto al decimo del ricorso vanno esaminati congiuntamente, essendo ispirati da comuni ragioni di fatto e di diritto.
Il quinto motivo è articolato come violazione dell’art. 1062 c.c., non avendo la COGNOME d’appello considerato il tema dell’interclusione ‘creata’ dal CTU nominato in sede di appello a carico degli appellanti per effetto della chiusura del cancello di accesso al mappale 488 A ed al giardino di Palazzo Cambiaso che insiste sul mappale 487. Si deduce che l’unico passaggio per accedere ai mappali 488 a e 487 sia una scalinata percorribile solo pedonalmente e sottoposta a vincolo storico come l’intero mappale.
Il sesto motivo lamenta la violazione dell’art. 1062 c.c., non avendo la COGNOME d’appello rilevato e trattato l’interclusione a carico degli appellanti risultante dalla costruzione di una scala fissa in ferro con ballatoio a sbalzo, la quale impedisce l’accesso con automezzi di
grandi dimensioni per la manutenzione della abitazione di proprietà dei ricorrenti sita sul mappale 487.
Il settimo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 1062 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata non ha considerato il tema dell’interclusione ‘creata dal ctu’ e risultante dalla mancata concessione ai ricorrenti di un’area pari a minimo quindici metri di prato per consentire la manutenzione del muro di contenimento e degli alberi secolari che insistono sul mappale 487.
L’ottavo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 840 c.c., non avendo la COGNOME d’appello considerato l’interclusione ‘creata dal ctu’ e risultante dalla mancata costituzione a favore dei ricorrenti di una servitù per l’accesso al locale di deposito cantina con accesso dal muro di contenimento del mappale 488.
Il nono motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 840 c.c., non avendo la COGNOME d’appello considerato l’interclusione ‘creata dal ctu’, con riferimento alla presenza di un locale cisterna collocato nel sottosuolo del Parco di Villa Cambiaso e di proprietà dei ricorrenti e alla mancata chiusura degli accessi al medesimo utilizzati abusivamente da NOME COGNOME.
Il decimo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 1062 c.c., non avendo la COGNOME d’appello considerato l’interclusione ‘creata dal ctu’, con riguardo alla servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. in relazione al passo B -E con traiettoria dal cancelletto di legno sul mappale 492, che prosegue sul mappale 491 sino al mappale 489 ed all’accesso al mappale 487.
8.1. I motivi dal quinto al decimo del ricorso sono tutti inammissibili.
Non è impugnata la statuizione della COGNOME di Genova secondo cui ‘i osserva, per completezza, che in assenza di appello sul punto da
parte della difesa dell’appellato NOME COGNOME, non può essere pronunciata alcuna costituzione di servitù in favore dei fondi di proprietà di quest’ultimo’.
Essi si sviluppano da fine pagina 10 ad inizio pagina 13 del ricorso e si riferiscono ai tratti di servitù esaminati nelle pagine da 9 a 11 della sentenza impugnata, deducendo circostanze di fatto che non risultano lì affrontate, né le censure, che si limitano alla esposizione di lunghe rubriche ed una esposizione in pochi righi di osservazioni critiche alla relazione di CTU, secondo il modello dell’art. 195, comma 3, c.p.c., rispettano la previsione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., indicando “come” e “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti nel giudizio di primo grado e poi ritualmente devoluti alla cognizione dei giudici di appello.
9. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.
Consegue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, in favore del controricorrente NOME COGNOME, non dovendosi al riguardo provvedere per gli altri intimati NOME ed NOME COGNOME, i quali non hanno svolto attività difensive.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
La COGNOME dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare le spese sostenute nel giudizio di cassazione
dal controricorrente, che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione