Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28953 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28953 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27096/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME e COGNOME;
-ricorrente-
contro
COMUNE DI GENOVA;
-intimato- avverso la sentenza del SENTENZA di TRIBUNALE di GENOVA n. 889/2022, pubblicata il 6/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi avverso la sentenza n. 889/2022 del Tribunale di Genova, pubblicata il 6 aprile 2022.
L’intimato Comune di Genova non ha svolto attività difensive.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1 c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Il Tribunale di Genova ha respinto l’appello contro la sentenza resa dal Giudice di pace di Genova il 19 novembre 2020, con la quale era stata rigettata l’opposizione spiegata da NOME COGNOME COGNOME avverso cinque verbali di accertamento per violazione dell’art. 7, comma 1, lettera a , e comma 14 cod. strada, nel periodo dal 27 novembre 2018 al 10 gennaio 2019, contestandosi al ricorrente la sosta con un caravan in INDIRIZZO, la cui zona destinata a parcheggio era riservata alle sole autovetture.
Il Tribunale ha spiegato che la segnaletica stradale di parcheggio riservato a sole autovetture presente in INDIRIZZO trovava giustificazione nelle ordinanze sindacali n. 16T del 2005, n. 119T del 2009 e n. 151 del 2012, che motivavano la riserva di parcheggio per la mancanza totale di aree di sosta da destinare ai veicoli merci per le operazioni di carico e scarico, per la presenza del capolinea TPL urbano e per l’esigenza di garantire il servizio navetta per il trasporto pubblico di persone.
Il primo motivo del ricorso denuncia la violazione dell’art. 7, comma 1, lettera d , cod. strada, in quanto tale disposizione consente al sindaco di riservare con ordinanza nei centri abitati limitati spazi alla sosta ‘dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea’ e non alle autovetture.
Il secondo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ed analizza il contenuto delle ordinanze sindacali menzionate dal Tribunale.
Il terzo motivo di ricorso censura la violazione dell’art. 185 comma 1, cod. strada (Circolazione e sosta delle auto-caravan), a norma del quale i veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m ) (autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.
Il quarto motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando l’irragionevolezza della riserva alle sole autovetture.
Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., per avere il Tribunale condannato l’appellante alle spese di lite, nonostante le ordinanze sindacali del 2005 e del 2007 fossero state acquisite d’ufficio solo in sede di gravame, sicché le spese avrebbero dovuto essere compensate.
Il ricorso è infondato.
Per il secondo e per il quarto motivo opera la previsione d’inammissibilità di cui all’art. 348ter , comma 5, c.p.c. (applicabile ratione temporis ), che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” e che risulti fondata sulle stesse ragioni (non risultando dedotta, né riscontrata, dal ricorrente una diversità del percorso logico-giuridico adottato dai due giudici di merito), inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme).
Il primo ed il terzo motivo sono poi da esaminare congiuntamente per la loro connessione.
Va premesso che il giudice ordinario, nel giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, può sindacare, al fine della sua eventuale disapplicazione, il provvedimento amministrativo cosiddetto presupposto, quello cioè integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento di detta pena (nella specie, introduzione della riserva di sosta per le autovetture e del conseguente divieto di sosta per i caravan su INDIRIZZO, motivato dalla necessità di liberare i posti macchina sufficienti da destinare al parcheggio degli autoveicoli), ma tale sindacato, anche sotto il profilo dell’eccesso di potere, deve restare circoscritto alla legittimità e, pertanto, può implicare un controllo sulla rispondenza delle finalità perseguite dall’Amministrazione con quelle indicate dalla legge, non, invece, un controllo attinente al merito circa l’idoneità delle scelte dell’Amministrazione stessa a realizzare gli scopi contemplati dalla legge (Cass. n. 396 del 1995; Cass. sez. unite n. 116 del 2007; Cass. n. 22793 del 2014).
La cornice di riferimento della questione è data dagli articoli 185, 54, comma 1, lettera m ), 7 e 158 cod. strada.
Dunque, gli autocaravan, ai fini della circolazione stradale in genere fuori e all’interno dei centri abitati, ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. Anche gli autocaravan possono comunque essere oggetto di ordinanze sindacali che riservano nei centri abitati limitati spazi alla sosta, per facilitare il parcheggio, fra gli altri, dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci.
Il fatto che l’autocaravan sia legislativamente equiparato agli altri veicoli non impone, peraltro, l’adozione di una disciplina uniforme
della circolazione stradale, e in particolare della sosta, per tutte le categorie degli stessi (Cass. n. 396 del 1995, cit.; Cass. n. 29050 del 2022).
Non è, dunque, ravvisabile violazione degli artt. 185 e 7 cod. strada, né eccesso di potere nelle ordinanze sindacali oggetto di causa che, riservando alla sosta delle sole autovetture i posti per parcheggio in INDIRIZZO, hanno valutato espressamente la carenza in loco di aree di sosta da destinare alle operazioni di carico e scarico, la presenza del capolinea del trasporto pubblico locale e l’esigenza di garantire il servizio navetta, restando precluso in questa sede un giudizio di idoneità delle ragioni addotte dal sindaco nello scegliere tra i diversi interessi non tutti appagabili in pari tempo (cfr. Cass. n. 21556 del 2020; Cass. n. 29050 del 2022, cit.).
Anche il quinto ed ultimo motivo è destituito di fondamento.
Infatti, il giudice di appello ha legittimamente applicato il criterio generale della soccombenza al fine di regolare le spese del grado, non sussistendo alcuna ragione per dichiarare la parziale o totale compensazione delle stesse (anche con riferimento all’estensione delle ipotesi derivanti dalla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018).
Non ha alcuna rilevanza in proposito (diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente) l’ aver il Tribunale esercitato -in quanto ammesso sensi dell’art. 437, comma 2, c.p.c. ( nella versione ratione temporis vigente, ovvero anteriore a quella poi modificata dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, norma di cui l’art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 150/2011 non esclude l’applicazione nelle controversie disciplinate dal rito del lavoro comprese nel capo II dello stesso d. lgs., al cui ambito appartengono quelle contemplate dagli artt. 6 e 7 del medesimo d.lgs.) -legittimamente il potere istruttorio d’ufficio nel disporre l’acquisizione delle due ordinanze n. 16T del 2005 e n. 119T del 2009,
siccome da considerarsi indispensabili ai fini della decisione della causa.
Il ricorso va, perciò, integralmente rigettato.
Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato non ha svolto attività difensive.
Sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione