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Divieto licenziamento covid: non si applica retroattivamente

Un lavoratore ha impugnato il proprio licenziamento, sostenendo che violasse il divieto di licenziamento covid introdotto dalla normativa emergenziale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che la sospensione dei licenziamenti si applica solo alle procedure avviate a partire dal 23 febbraio 2020. Poiché in questo caso la procedura era iniziata prima di tale data, il divieto non era applicabile.

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Divieto di Licenziamento Covid: la Cassazione fissa i paletti temporali

L’emergenza pandemica ha introdotto normative eccezionali, tra cui il cosiddetto divieto di licenziamento covid, volto a proteggere i lavoratori durante la crisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale sui limiti temporali di applicazione di tale divieto, stabilendo che esso non ha efficacia retroattiva per le procedure avviate prima dell’entrata in vigore delle norme emergenziali. Analizziamo insieme la vicenda e la decisione della Suprema Corte.

I Fatti del Caso: Un Licenziamento ai Confini della Normativa Emergenziale

Un lavoratore veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo da un’importante azienda di servizi. La particolarità del caso risiedeva nella tempistica: la procedura di licenziamento era stata avviata tra il 19 e il 20 febbraio 2020, per poi perfezionarsi a settembre dello stesso anno. Nel frattempo, era entrata in vigore la normativa emergenziale (in particolare l’art. 46 del D.L. n. 18/2020) che, a partire dal 23 febbraio 2020, aveva introdotto una sospensione generalizzata dei licenziamenti per motivi economici.

Il lavoratore impugnava il licenziamento, sostenendo la sua nullità proprio in virtù del divieto sopravvenuto. Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello, però, respingevano la sua domanda, ritenendo che la normativa emergenziale non potesse applicarsi a procedure già pendenti prima della sua entrata in vigore. La questione è così giunta all’attenzione della Corte di Cassazione.

La Decisione della Corte e il Divieto di Licenziamento Covid

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando le decisioni dei giudici di merito. Il punto centrale della pronuncia è stata la delimitazione precisa dell’ambito di applicazione temporale del blocco dei licenziamenti.

Il Principio del “Tempus Regit Actum”

La Corte ha basato la sua decisione sul fondamentale principio giuridico “tempus regit actum”, secondo cui un atto giuridico è regolato dalla legge in vigore nel momento in cui viene posto in essere. L’avvio della procedura di licenziamento è l’atto che determina la normativa applicabile.

L’Importanza della Data di Avvio della Procedura sul Divieto di Licenziamento Covid

La Suprema Corte, richiamando un suo precedente orientamento (Cass. n. 3044/2025), ha ribadito che il legislatore dell’emergenza ha individuato nel 23 febbraio 2020 la data a partire dalla quale il divieto di licenziamento covid ha iniziato a produrre i suoi effetti. Di conseguenza, qualsiasi procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, come quella in esame, avviata in una data anteriore (19-20 febbraio 2020) è da considerarsi totalmente estranea all’ambito di applicazione della disciplina sospensiva introdotta successivamente.

Le Motivazioni della Sentenza

Le motivazioni della Corte sono state lineari e coerenti. I giudici hanno spiegato che estendere retroattivamente il divieto a procedure già legittimamente avviate secondo la normativa all’epoca vigente avrebbe creato una forte incertezza giuridica. La normativa emergenziale è stata concepita per fronteggiare una crisi improvvisa, ma i suoi effetti non possono che decorrere dal momento che il legislatore stesso ha identificato come spartiacque. Poiché la procedura era stata iniziata prima del 23 febbraio 2020, essa doveva seguire il suo corso secondo le regole ordinarie, senza essere influenzata dalle norme speciali introdotte per gestire la pandemia. Pertanto, la pretesa del lavoratore di vedere applicata una disciplina successiva all’atto di avvio della procedura è stata ritenuta infondata.

Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia

Questa ordinanza consolida un principio di certezza del diritto fondamentale nei rapporti di lavoro. Stabilisce in modo inequivocabile che il divieto di licenziamento covid non ha valore retroattivo. Per stabilire se un licenziamento per motivo oggettivo fosse legittimo o meno durante il periodo pandemico, è cruciale verificare la data di avvio della relativa procedura. Se anteriore al 23 febbraio 2020, il licenziamento non può essere considerato nullo per violazione delle norme emergenziali. Questa interpretazione fornisce un criterio chiaro per datori di lavoro e lavoratori, risolvendo i dubbi su tutte quelle situazioni “a cavallo” tra la normativa ordinaria e quella speciale legata alla pandemia.

Il divieto di licenziamento covid si applica a una procedura di licenziamento iniziata prima del 23 febbraio 2020?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la normativa emergenziale che sospendeva i licenziamenti non è retroattiva e si applica solo alle procedure avviate a partire dal 23 febbraio 2020.

Qual è il principio giuridico chiave utilizzato dalla Corte per risolvere il caso?
Il principio chiave è ‘tempus regit actum’, secondo cui un atto giuridico è disciplinato dalla legge in vigore al momento del suo compimento. Poiché la procedura di licenziamento è iniziata prima dell’entrata in vigore del divieto, quest’ultimo non è applicabile.

Cosa ha deciso la Corte riguardo al ricorso incidentale presentato dall’azienda?
La Corte ha dichiarato il ricorso incidentale dell’azienda ‘assorbito’. Questo significa che, avendo rigettato il ricorso principale del lavoratore e confermato la sentenza impugnata, non è stato necessario esaminare le questioni sollevate dall’azienda nel suo ricorso, in quanto condizionato all’accoglimento di quello principale.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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