Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22598 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 22598 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23312-2024 proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 470/2024 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/09/2024 R.G.N. 315/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N.23312/2024
COGNOME
Rep.
Ud13/05/2025
CC
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Bologna confermava la sentenza con cui il tribunale di Modena aveva respinto la domanda di COGNOME NOME diretta alla declaratoria di nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, avviato il 19/20.2.2020 e perfezionato il 21.9.2020 da RAGIONE_SOCIALE
La corte di merito, per quanto in rilievo in questa sede, aveva ritenuto corretta la valutazione del tribunale circa la non applicabilità della normativa emergenziale ‘covid’, ed in particolare dell’art. 80 DL n. 34/20, dispositivo della sospensione dei licenziamenti per g.m.o.. Il giudice di appello riteneva che la predetta disposizione avesse riguardo ai licenziamenti intimati dal 23 febbraio 2020, come sancito dall’art. 46 del dl n. 18/20 e che, pertanto, il licenziamento in discussione anteriore a tale data, non fosse assoggettabile alla disciplina della sospensione.
Avverso detta decisione proponeva ricorso il lavoratore cui resisteva con controricorso la società datoriale, che anche proponeva ricorso incidentale condizionato, anche depositando successiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con unico, motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n° 3 c.p.c -violazione e falsa applicazione dell’art. 46 D.L. 17.03.2020 n° 18 convertito nella Legge 24 Aprile 2020 n° 27,art. 80 D.L. 19.05.2020 n° 34 convertito in Legge 17 Luglio n° 77 e art.14 D.L. 14.08.2020 n° 104 convertito in Legge 13 Ottobre 2020 n° 126 Con tale motivo, pur non sempre chiaro nella formulazione ed a tratti non rispondente ai requisiti di specificità richiesti, in sostanza il ricorrente censura l’interpretazione del giudice d’appello, confermativa del decisum del tribunale, circa la non applicabilità delle norme emergenziali sulla sospensione e nullità dei licenziamenti a quelli intimati anteriormente al 23 febbraio 2020.
Deve preliminarmente osservarsi che nella fattispecie in esame, avente ad oggetto una procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo iniziata il 19/20 febbraio 2020, parte ricorrente si
duole della mancata applicazione della disciplina sui licenziamenti prevista dalla normativa intervenuta nel 2020 per contrastare le difficoltà sorte dall’emergenza pandemica.
1.a)-Questa Corte, con recentissima decisione, pur non affrontando direttamente il tema oggi posto sulla applicabilità della richiamata normativa alla data di interesse, ha comunque statuito sul periodo oggetto delle disposizioni emergenziali, rilevando ch e ‘La legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 deve essere valutata – in applicazione del principio “tempus regit actum” in base all’art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, in vigore dal 18 marzo 2020, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 80 del d.l. n. 34 del 2020, conv. dalla l. n. 77 del 2020 (Cass.n. 3044/2025)
1.b)Si tratta, all’evidenza, di una pronuncia che, pur occupandosi di diversa fattispecie (relativa alla estensione (esclusa) del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo anche alla finestra temporale 23/2-17/3/2020) comunque individua il lasso temporale in cui si pone il problema della operatività della normativa emergenziale, individuato nel periodo che ha inizio dal 23 febbraio 2020. Si richiamano, per quanto utili, le ragioni di tale scelta interpretativa.
1.c)-Anteriormente a tale data, ovvero al 23 febbraio 2020, non può dunque mai evocarsi l’applicazione delle discipline emergenziali poiché estranee al lasso temporale preso in considerazione dal legislatore. Se, invero, la richiamata pronuncia di questa Corte esclude che possa estendersi il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai licenziamenti intercorsi nel periodo 23/2-27/3 2020, a maggior ragione il licenziamento in esame, avviato il 19/20.2.2020 è totalmente estraneo al tempo considerato e non può trovare regola nella disciplina successivamente introdotta.
Il ricorso principale, per quanto detto, deve essere rigettato.
2)- Con ricorso incidentale condizionato la società deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 L. 604/66, come modificato
dall’art. 32 L. 103/2010 per aver la Corte territoriale dichiarato non decaduto il Signor COGNOME dal termine per l’impugnativa del licenziamento (art. 360, n. 3, c.p.c.)
Il motivo, atteso il rigetto del ricorso principale e la conferma della sentenza gravata, posto in via condizionata, deve ritenersi assorbito. Le spese seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Cosi’ deciso in Roma il 13 maggio 2025.
La Presidente NOME COGNOME