Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10979 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10979 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 36289-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME DIEGO COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
R.G.N. 36289/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 28/02/2025
CC
avverso la sentenza n. 217/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 24/05/2019 R.G.N. 1652/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza del 24.5.2019 n. 217, la Corte d’appello di Torino accoglieva l’appello proposto dall’Inps, avverso la decisione del tribunale di Alessandria che aveva accolto il ricorso, proposto da RAGIONE_SOCIALE (a cui è stata fusa per incorporazione la società RAGIONE_SOCIALE con atto a rogito del 4.10.95, che aveva subito i danneggiamenti nell’alluvione del novembre 1994) nei confronti dell’Inps, volto a chiede re la restituzione del 90% dei contributi versati per gli anni 1995-1997 a seguito degli eventi alluvionali piemontesi del 1994, ai sensi dell’art. 4 comma 90 della legge n. 350/03.
La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, a supporto dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps, premesso che l’istanza di rimborso era stata inviata tempestivamente, il 30.7.2007, ha ritenuto che sulla base delle conclusioni della relazione peritale che hanno considerato fra gli aiuti ricevuti anche i finanziamenti da rilocalizzazione, si doveva escludere l’applicabilità del regolamento de minimis , dal momento che gli aiuti ricevuti dalla società superavano di gran lunga la soglia prevista dalla regolamentazione comunitaria ed inoltre, dal momento che l’importo complessivo degli aiuti ricevuti era superiore all’importo del danno pacificamente accertato, ne conseguiva, a pena di violazione del divieto di sovra compensazione, l’impossib ilità di riconoscere, per gli stessi titoli, ulteriori importi alla società e, quindi, l’infondatezza della pretesa diretta ad ottenere il rimborso contributivo.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, la società RAGIONE_SOCIALE (fino al 1.6.18 RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di tr e motivi, mentre l’Inps ha resistito con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia), in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. e il vizio di violazione di legge, in particolare, del l’art. 50 del Regolamento UE n. 651/14 della Commissione, del 17.6.2014, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello laddove aveva statuito che ‘il danno pacificamente accertato subito dall’impresa era solo quello materiale di € 342.526,31, come da perizia asseverata redatta nel 1996 dal geom. NOME COGNOME aveva omesso di pronunciarsi circa il danno da perdita di reddito, subito dalla società a seguito della sospensione dell’attività nei sei mesi successivi all’evento calamitoso (come da regolamento UE, di cui in rubrica).
Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 della decisione della Commissione Europea n. 195/16, pubblicata in data 18.2.16 su GUUE n. L43, dell’art. 50 del regolamento UE n. 651/14 della Commissione Europea del 17.6.14, dell’art. 107 (già 87) TFUE e dell’art. 4 quinquies della legge n. 228/97, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per aver attribuito rilevanza ai finanziamenti ricevuti dall’impresa per effettuare la ri -localizzazione delle attività produttive, in quanto collocate in aree a rischio esondazione, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. In particolare, la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto che il
finanziamento per rilocalizzazione degli impianti non avesse una finalità puramente prevenzionale (per tutelare gli impianti collocati nelle fasce fluviali), ma era intervenuto soprattutto a copertura dei danni provocati dall’alluvione del 1994, quindi, la relativa erogazione doveva essere ricondotta al concetto di ‘aiuto di Stato’, di cui all’art. 107 TFUE e all’art. 50 del regolamento della Commissione n. 651/14.
Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 della decisione della Commissione Europea n. 195/16, pubblicata in data 18.2.16 su GUUE n. L43, dell’art. 50 del regolamento UE n. 651 /14 della Commissione Europea del 17.6.14, dell’art. 107 (già 87) TFUE, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte del merito aveva contraddittoriamente considerato un vantaggio per l’impresa, aver pagato interessi compensativi o corrispettivi agevolati, sui finanziamenti da essa ricevuti, a fronte di danni subiti dall’evento alluvionale
Il primo motivo è inammissibile, in quanto mira a contestare un accertamento di fatto espresso dalla Corte del merito, sulla cui base il danno è stato quantificato nell’importo di € 342.526,30, come individuato dalla stessa società ricorrente fin dal ricorso introduttivo, con perizia asseverata, importo che la Corte d’appello accerta esser e stato ribadito anche in sede di impugnativa. Inoltre, non sussiste nessuna omessa pronuncia, relativa a una censura che contesta il merito della controversia. Il secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili, in quanto contestano l’accertamento che l’importo complessivo degli aiuti ricevuti (comprensivo di quelli per la rilocalizzazione degli impianti e per i finanziamenti a tasso agevolato) era non solo tale da escludere l’applicabilità del rego lamento de minimis , in quanto superiori
alla soglia prevista dalla regolamentazione comunitaria, ma era anche superiore all’importo del danno che era stato accertato, così che non era possibile riconoscere ulteriori importi, a pena di violazione del divieto di sovra-compensazione.
Le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti, in ragione della straordinaria complessità della disciplina e, in specie, del ius superveniens .
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.2.25.