Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26623 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26623 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2024
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
C.C. 25/06/2024
SANZIONI AMMINISTRATIVE
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su separato foglio allegato materialmente al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e con indicazione del domicilio digitale all’indirizzo PEC: EMAIL;
–
ricorrente – contro
U.T.G. di Reggio Calabria, in persona del AVV_NOTAIO pro tempore ;
– intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 378/2023 (pubblicata il 24 marzo 2023);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con atto notificato il 7 novembre 2016 COGNOME NOME proponeva appello avverso la sentenza n. 1268/2016 emessa dal Giudice di pace di Reggio Calabria, con cui era stata rigettata la sua opposizione contro il verbale di contestazione elevatogli in ordine alla violazione di cui all’art. 193, comma 2, c.d.s., per la quale gli era stata irrogata la sanzione pecuniaria di euro 848,00 e contestualmente applicata la
sanzione accessoria del sequestro del veicolo che, all’atto dell’accertamento, circolava sprovvisto di copertura assicurativa.
Con la citata pronuncia di primo grado le spese venivano integralmente compensate.
L’appello veniva respinto dal Tribunale di Reggio Calabria con sentenza n. 378/2023, mediante la quale il COGNOME era anche condannato al pagamento sia delle spese del giudizio di primo grado (malgrado l’appellato AVV_NOTAIO non avesse formulato appello incidentale in ordine alla disposta compensazione delle spese) che di quello del giudizio di secondo grado.
Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, il COGNOME NOME.
L’intimato AVV_NOTAIO non ha svolto attività difensiva in questa sede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il motivo proposto, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c. e del principio del ‘divieto di reformatio in pejus’ in difetto di domanda, deducendo l’illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui lo aveva condannato al pagamento anche delle spese del giudizio di primo grado, che erano state compensate, malgrado il AVV_NOTAIO appellato non avesse formulato motivo di appello incidentale in ordine al relativo capo della decisione del giudice di pace.
Il motivo è manifestamente fondato, non potendo il giudice di appello d’ufficio in difetto della proposizione di apposito motivo di gravame incidentale -riformare il capo della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese, dovendosi, invece, limitare -avendo confermato la pronuncia di prime cure -alla sola statuizione sulle spese di appello in applicazione del principio della soccombenza.
Deve, in proposito, trovare applicazione il principio generale in base al quale il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della
sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite, mentre, in caso di conferma della decisione impugnata (come nel caso di specie), la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d’impugnazione.
In altri termini, in tema di spese giudiziali, la sentenza di secondo grado, che nel rigettare l’appello non modifichi nel merito quella di primo grado, la quale aveva disposto, quanto al regolamento delle spese, la compensazione di queste, è affetta da ultrapetizione quando -come nella specie -condanni l’appellante, in difetto di appello incidentale, al pagamento delle spese del doppio grado e non soltanto di quelle d’appello (cfr., per tutte, Cass. n. 18533/2009 e Cass. n. 7616/2021, non mass., nonché -con riferimento al giudizio di cassazione nel quale il controricorrente che intende far valere la eventuale illegittimità della compensazione delle spese dei gradi di merito è onerato a proporre ricorso incidentale -Cass. n. 25357/2018).
In definitiva, il ricorso va accolto nei limiti in cui è stato formulato e – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – la causa può essere decisa nel merito, disponendosi l’elisione, dalla sentenza impugnata, della pronuncia di condanna, a carico del ricorrente, delle spese del giudizio di primo grado.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa parzialmente la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, elide dalla stessa (ferma nel resto) la pronuncia di condanna del ricorrente, quale appellante, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
Condanna l’intimato AVV_NOTAIO al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 370,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della